Guida per lo svolgimento della pratica matrimoniale - Diocesi di Roma
Guida per lo svolgimento della pratica matrimoniale - Diocesi di Roma Guida per lo svolgimento della pratica matrimoniale - Diocesi di Roma
Nel caso di giovani che hanno superato i 16 anni ma nonhanno ancora compiuto i 18 anni, il Parroco cerchi didissuaderli dal contrarre matrimonio, mettendo in risalto i gravirischi che una decisione così impegnativa, presa a questa etànormalmente comporta.Se esistono circostanze particolarmente gravi, il Parrocoesiga l’«ammissione» al matrimonio rilasciata dal Tribunaledei minori, richiesta necessaria per l’ottenimento degli effetticivili al matrimonio dei minori a seguito della sentenza dellaCorte Costituzionale del 1983. Se questo non fosse possibile ilParroco può allora Sottoporre il caso, corredandolo di unpersonale giudizio e della dichiarazione dei genitori del minore(mod. 6), all’Ordinario che, avvalendosi della collaborazione diun consultorio di ispirazione cristiana (art. 37 D.G.), darà unavalutazione circa la libertà del consenso e la maturitàpsicofisica del minore, per il matrimonio solo canonico dacelebrarsi nella Diocesi di Roma.Ottenuta la licenza dell’Ordinario (can. 1071, 6) ilParroco potrà allora istruire la pratica (1) richiedendo ainubendi i documenti necessari e l’ammissione del Tribunaledei minori. Se nella celebrazione del matrimonio i coniugiintendono usufruire della separazione dei beni possono farlo anorma dell’art. 165 CC. purché il minore sia assistito daigenitori esercenti la patria potestà o dal tutore o dal curatorespeciale e firmino a convalida della firma degli sposi.________________________________(1) Poiché questo iter richiede qualche tempo e non sempre si concludeautomaticamente non è opportuno stabilire la data della celebrazione dellenozze, finché non si abbia la certezza della concessione.
13) Matrimonio di persone soggette ad impedimenti canonicia) Matrimoni mistiSi intendono quei matrimoni celebrati tra cattolici e trabattezzati (2) di altre confessioni cristiane (cfr. can. 1125 e Dir.Past. n. 88).La pratica matrimoniale si svolge per via ordinaria. IlParroco prima di istruire la pratica dovrà ottenere la licenzadell’Ordinario (can. 1124), dopo che la parte contraentecattolica avrà sottoscritto la dichiarazione di essere pronta adallontanare i pericoli di abbandonare la fede e la promessa difare quanto è in suo potere perché tutti i figli sianobattezzati ed educati nella Chiesa cattolica (mod. 11). Diquesto impegno deve essere informata la parte non cattolica(can. 1125), «in modo tale che risulti chiaro che questa èconsapevole delle promesse e dell’obbligo della partecattolica» (MM n. 45).Non è consentita a celebrazione della S. Messa. Solo pergravi motivi pastorali si potrà richiedere l’autorizzazioneall’Ordinario.b) Matrimonio interreligioso o di disparità di cultoSi intendono quei matrimoni celebrati tra cattolici eappartenenti a religioni non cristiane, non battezzati (cfr. can.1086).In questi casi «è doveroso richiamare i nubendi cattolicialle difficoltà cui potrebbero andare incontro in ordineall’espressione della loro fede, al rispetto delle reciprocheconvinzioni e all’educazione dei figli» (Dir. Past.).________________________________(2) Sono validi i Battesimi degli Ortodossi, Anglicani, Metodisti, Valdesi,Battisti, Luterani, e in genere quelli amministrati nel nome della SS. Trinità(cfr Ad Te, 13 a); non sono validi i battesimi dei Testimoni di Geova e deiMormoni.
- Page 1 and 2: DIOCESI DI ROMA____________________
- Page 4 and 5: PARTE IMODULI PER LA CELEBRAZIONE D
- Page 8 and 9: contiene lo spazio per la licenza a
- Page 10 and 11: Num. 4: Domanda di matrimonio solo
- Page 12 and 13: Num. 13: Domanda di dispensa da imp
- Page 14 and 15: Vogliamo ora soffermarci sui certif
- Page 16 and 17: vincolo matrimoniale a norma del ca
- Page 18 and 19: La domanda n. 10 non è da sottoval
- Page 20 and 21: Si indichi il Comune della residenz
- Page 22 and 23: dall’Anagrafe direttamente dal Pr
- Page 24 and 25: Se l’urgenza della celebrazione c
- Page 26 and 27: 5) Matrimonio degli stranieriGli st
- Page 28 and 29: potrà permettere la celebrazione d
- Page 30 and 31: 9) Matrimonio canonico dopo il civi
- Page 32 and 33: Se la sentenza di divorzio non foss
- Page 36 and 37: Per il matrimonio tra un musulmano
- Page 38 and 39: Per gli effetti civili al matrimoni
- Page 40 and 41: 1) Pericolo di morteC) CASI D’URG
- Page 42 and 43: D) CASI RIGUARDANTI LA FORMA SOSTAN
- Page 44 and 45: leggere. Nell’uno e nell’altro
- Page 46: 2) Convalidazjone e sanazione in ra
13) Matrimonio <strong>di</strong> <strong>per</strong>sone soggette ad impe<strong>di</strong>menti canonicia) Matrimoni mistiSi intendono quei matrimoni celebrati tra cattolici e trabattezzati (2) <strong>di</strong> altre confessioni cristiane (cfr. can. 1125 e Dir.Past. n. 88).La <strong>pratica</strong> <strong>matrimoniale</strong> si svolge <strong>per</strong> via or<strong>di</strong>naria. IlParroco prima <strong>di</strong> istruire la <strong>pratica</strong> dovrà ottenere la licenzadell’Or<strong>di</strong>nario (can. 1124), dopo che la parte contraentecattolica avrà sottoscritto la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> essere pronta adal<strong>lo</strong>ntanare i <strong>per</strong>icoli <strong>di</strong> abbandonare la fede e la promessa <strong>di</strong>fare quanto è in suo potere <strong>per</strong>ché tutti i figli sianobattezzati ed educati nella Chiesa cattolica (mod. 11). Diquesto impegno deve essere informata la parte non cattolica(can. 1125), «in modo tale che risulti chiaro che questa èconsapevole delle promesse e dell’obbligo <strong>della</strong> partecattolica» (MM n. 45).Non è consentita a celebrazione <strong>della</strong> S. Messa. So<strong>lo</strong> <strong>per</strong>gravi motivi pastorali si potrà richiedere l’autorizzazioneall’Or<strong>di</strong>nario.b) Matrimonio interreligioso o <strong>di</strong> <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> cultoSi intendono quei matrimoni celebrati tra cattolici eappartenenti a religioni non cristiane, non battezzati (cfr. can.1086).In questi casi «è doveroso richiamare i nuben<strong>di</strong> cattolicialle <strong>di</strong>fficoltà cui potrebbero andare incontro in or<strong>di</strong>neall’espressione <strong>della</strong> <strong>lo</strong>ro fede, al rispetto delle reciprocheconvinzioni e all’educazione dei figli» (Dir. Past.).________________________________(2) Sono vali<strong>di</strong> i Battesimi degli Ortodossi, Anglicani, Meto<strong>di</strong>sti, Valdesi,Battisti, Luterani, e in genere quelli amministrati nel nome <strong>della</strong> SS. Trinità(cfr Ad Te, 13 a); non sono vali<strong>di</strong> i battesimi dei Testimoni <strong>di</strong> Geova e deiMormoni.