Guida per lo svolgimento della pratica matrimoniale - Diocesi di Roma

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13.07.2015 Views

Nel caso di giovani che hanno superato i 16 anni ma nonhanno ancora compiuto i 18 anni, il Parroco cerchi didissuaderli dal contrarre matrimonio, mettendo in risalto i gravirischi che una decisione così impegnativa, presa a questa etànormalmente comporta.Se esistono circostanze particolarmente gravi, il Parrocoesiga l’«ammissione» al matrimonio rilasciata dal Tribunaledei minori, richiesta necessaria per l’ottenimento degli effetticivili al matrimonio dei minori a seguito della sentenza dellaCorte Costituzionale del 1983. Se questo non fosse possibile ilParroco può allora Sottoporre il caso, corredandolo di unpersonale giudizio e della dichiarazione dei genitori del minore(mod. 6), all’Ordinario che, avvalendosi della collaborazione diun consultorio di ispirazione cristiana (art. 37 D.G.), darà unavalutazione circa la libertà del consenso e la maturitàpsicofisica del minore, per il matrimonio solo canonico dacelebrarsi nella Diocesi di Roma.Ottenuta la licenza dell’Ordinario (can. 1071, 6) ilParroco potrà allora istruire la pratica (1) richiedendo ainubendi i documenti necessari e l’ammissione del Tribunaledei minori. Se nella celebrazione del matrimonio i coniugiintendono usufruire della separazione dei beni possono farlo anorma dell’art. 165 CC. purché il minore sia assistito daigenitori esercenti la patria potestà o dal tutore o dal curatorespeciale e firmino a convalida della firma degli sposi.________________________________(1) Poiché questo iter richiede qualche tempo e non sempre si concludeautomaticamente non è opportuno stabilire la data della celebrazione dellenozze, finché non si abbia la certezza della concessione.

13) Matrimonio di persone soggette ad impedimenti canonicia) Matrimoni mistiSi intendono quei matrimoni celebrati tra cattolici e trabattezzati (2) di altre confessioni cristiane (cfr. can. 1125 e Dir.Past. n. 88).La pratica matrimoniale si svolge per via ordinaria. IlParroco prima di istruire la pratica dovrà ottenere la licenzadell’Ordinario (can. 1124), dopo che la parte contraentecattolica avrà sottoscritto la dichiarazione di essere pronta adallontanare i pericoli di abbandonare la fede e la promessa difare quanto è in suo potere perché tutti i figli sianobattezzati ed educati nella Chiesa cattolica (mod. 11). Diquesto impegno deve essere informata la parte non cattolica(can. 1125), «in modo tale che risulti chiaro che questa èconsapevole delle promesse e dell’obbligo della partecattolica» (MM n. 45).Non è consentita a celebrazione della S. Messa. Solo pergravi motivi pastorali si potrà richiedere l’autorizzazioneall’Ordinario.b) Matrimonio interreligioso o di disparità di cultoSi intendono quei matrimoni celebrati tra cattolici eappartenenti a religioni non cristiane, non battezzati (cfr. can.1086).In questi casi «è doveroso richiamare i nubendi cattolicialle difficoltà cui potrebbero andare incontro in ordineall’espressione della loro fede, al rispetto delle reciprocheconvinzioni e all’educazione dei figli» (Dir. Past.).________________________________(2) Sono validi i Battesimi degli Ortodossi, Anglicani, Metodisti, Valdesi,Battisti, Luterani, e in genere quelli amministrati nel nome della SS. Trinità(cfr Ad Te, 13 a); non sono validi i battesimi dei Testimoni di Geova e deiMormoni.

13) Matrimonio <strong>di</strong> <strong>per</strong>sone soggette ad impe<strong>di</strong>menti canonicia) Matrimoni mistiSi intendono quei matrimoni celebrati tra cattolici e trabattezzati (2) <strong>di</strong> altre confessioni cristiane (cfr. can. 1125 e Dir.Past. n. 88).La <strong>pratica</strong> <strong>matrimoniale</strong> si svolge <strong>per</strong> via or<strong>di</strong>naria. IlParroco prima <strong>di</strong> istruire la <strong>pratica</strong> dovrà ottenere la licenzadell’Or<strong>di</strong>nario (can. 1124), dopo che la parte contraentecattolica avrà sottoscritto la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> essere pronta adal<strong>lo</strong>ntanare i <strong>per</strong>icoli <strong>di</strong> abbandonare la fede e la promessa <strong>di</strong>fare quanto è in suo potere <strong>per</strong>ché tutti i figli sianobattezzati ed educati nella Chiesa cattolica (mod. 11). Diquesto impegno deve essere informata la parte non cattolica(can. 1125), «in modo tale che risulti chiaro che questa èconsapevole delle promesse e dell’obbligo <strong>della</strong> partecattolica» (MM n. 45).Non è consentita a celebrazione <strong>della</strong> S. Messa. So<strong>lo</strong> <strong>per</strong>gravi motivi pastorali si potrà richiedere l’autorizzazioneall’Or<strong>di</strong>nario.b) Matrimonio interreligioso o <strong>di</strong> <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> cultoSi intendono quei matrimoni celebrati tra cattolici eappartenenti a religioni non cristiane, non battezzati (cfr. can.1086).In questi casi «è doveroso richiamare i nuben<strong>di</strong> cattolicialle <strong>di</strong>fficoltà cui potrebbero andare incontro in or<strong>di</strong>neall’espressione <strong>della</strong> <strong>lo</strong>ro fede, al rispetto delle reciprocheconvinzioni e all’educazione dei figli» (Dir. Past.).________________________________(2) Sono vali<strong>di</strong> i Battesimi degli Ortodossi, Anglicani, Meto<strong>di</strong>sti, Valdesi,Battisti, Luterani, e in genere quelli amministrati nel nome <strong>della</strong> SS. Trinità(cfr Ad Te, 13 a); non sono vali<strong>di</strong> i battesimi dei Testimoni <strong>di</strong> Geova e deiMormoni.

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