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Guida per lo svolgimento della pratica matrimoniale - Diocesi di Roma

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DIOCESI DI ROMA______________________GUIDAPER LO SVOLGIMENTODELLA PRATICAMATRIMONIALE_______________________1997


GUIDA PER LO SVOLGIMENTODELLA PRATICA MATRIMONIALEA nome dell’Ufficio Matrimoni del Vicariato <strong>di</strong> <strong>Roma</strong>,sono lieto <strong>di</strong> offrire le presenti in<strong>di</strong>cazioni ai Parroci, ai vicariparrocchiali e ai sacerdoti incaricati <strong>di</strong> re<strong>di</strong>gere le pratichematrimoniali <strong>per</strong> un matrimonio concordatario.Fanno seguito alle «Norme <strong>per</strong> la celebrazione delmatrimonio in <strong>Roma</strong>» pubblicate con decreto del Car<strong>di</strong>naleVicario in data 25 marzo 1995, che trattano degli aspettirelativi alla pastorale <strong>matrimoniale</strong>.Queste, invece, vogliono essere una guida <strong>pratica</strong> <strong>per</strong> <strong>lo</strong>svolgi- mento <strong>della</strong> «posizione <strong>matrimoniale</strong>» in genere e neicasi particolari e l’iter burocratico, canonico e civile, che inuben<strong>di</strong> devono seguire <strong>per</strong> la celebrazione <strong>di</strong> un matrimonioconcordatario in <strong>Roma</strong> o fuori <strong>Roma</strong> (non fuori Italia).Le in<strong>di</strong>cazioni riassumono in modo organico i principidel Diritto canonico, i documenti pontifici, il Decreto Generalesul matrimonio e le <strong>di</strong>sposizioni del Direttorio <strong>di</strong> pastoralefamiliare.Hanno come riferimento la <strong>Diocesi</strong> <strong>di</strong> <strong>Roma</strong>, mapossono essere anche <strong>di</strong> utile consultazione <strong>per</strong> le altre Curie<strong>di</strong>ocesane.I Parroci e co<strong>lo</strong>ro che collaborano con <strong>lo</strong>ro in questoambito, hanno il grave dovere <strong>di</strong> non cedere ad una visionepuramente burocratica delle investigazioni prematrimoniali <strong>di</strong>cui al can. 1067 C.J.C.. Il <strong>lo</strong>ro intervento pastorale deve essereguidato dalla consapevolezza che le <strong>per</strong>sone possono proprio in


PARTE IMODULI PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO (1)La Conferenza Episcopale Italiana contestualmente allapromulgazione del Decreto generale sul matrimonio del 17febbraio 1991, ha preparato e pubblicato un Formulario <strong>per</strong>l’istruzione <strong>della</strong> <strong>pratica</strong> <strong>matrimoniale</strong>, con 17 moduli, e unProntuario <strong>per</strong> le domande <strong>di</strong> licenza o <strong>di</strong> <strong>di</strong>spensa<strong>matrimoniale</strong>, con 14 tracce <strong>di</strong> domanda.Lo scopo <strong>della</strong> C.E.I. è <strong>di</strong> favorire così uncomportamento uniforme fra tutte le <strong>Diocesi</strong> <strong>lo</strong>cali, lasciandola possibilità <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare la grafica, ma non il testo.I moduli si possono acquistare presso l’UfficioMatrimoni del Vicariato, e insieme ai timbri, devonoconservarsi in arma<strong>di</strong>o chiuso nell’ufficio parrocchiale.Riportiamo <strong>di</strong> seguito l’elenco del Formulano, con brevespiegazione del documento.Mod. I: Posizione <strong>matrimoniale</strong>Contiene le domande da rivolgere ai fidanzati primadelle nozze <strong>per</strong> identificare la <strong>lo</strong>ro <strong>per</strong>sona e garantire lavali<strong>di</strong>tà e la liceità del matrimonio, verificando nei nuben<strong>di</strong> lalibertà <strong>di</strong> stato, l’assenza <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>menti e l’integrità delconsenso (can. 1066 C.J.C.).Il mod. I non può essere fotocopiato, né si può riprodurrecon il computer._____________________________________(1) Legenda: Mod. = ModuliNum. = NumeriD.G. = Decreto GeneraleC.J.C. = Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Diritto Canonico


Mod. II: Certificato <strong>di</strong> BattesimoLa <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> Battesimo deve rilasciarsi <strong>per</strong> «usomatrimonio» e quin<strong>di</strong> con le eventuali annotazioni marginali ocon la espressa in<strong>di</strong>cazione: «nessuna nota in margine».Per la vali<strong>di</strong>tà, il documento non deve su<strong>per</strong>are i sei mesidall’emissione.Mod. III: Certificato <strong>di</strong> CresimaÈ una <strong>di</strong>chiarazione che rilascia il Parroco del luogo ovestata amministrata la Cresima.Può essere apposta. come nota marginale, nell’atto delBattesimo, qua<strong>lo</strong>ra risulti trascritta nel relativo registro.Il certificato <strong>di</strong> Cresima può essere sostituito con una<strong>di</strong>chiarazione giurata da parte dell’interessato/a (can. 894C.J.C.).Mod. IV: Certificato <strong>di</strong> morteSulla base del registro dei defunti, conservato nell’ufficioparrocchiale, il Parroco può rilasciare il certificato <strong>di</strong> morte <strong>per</strong>una <strong>pratica</strong> <strong>di</strong> matrimonio so<strong>lo</strong> canonico, in sostituzione delcertificato rilasciato dal Comune.Mod. V: Prova testimoniale <strong>di</strong> stato liberoÈ il documento che re<strong>di</strong>ge il Parroco che istruisce la<strong>pratica</strong>. quando il/la fidanzato/a, dopo il se<strong>di</strong>cesimo anno <strong>di</strong>età, ha <strong>di</strong>morato <strong>per</strong> più <strong>di</strong> un anno in una <strong>Diocesi</strong> <strong>di</strong>versa daquella in cui ha il domicilio (art. 9 D.G.).


contiene <strong>lo</strong> spazio <strong>per</strong> la licenza ad altro Parroco se ilmatrimonio si celebra fuori Parrocchia, la delega al sacerdotecelebrante. la firma del Cancelliere del Vicariato <strong>di</strong> <strong>Roma</strong> e lafirma del Cancelliere <strong>di</strong> Curia del luogo ove si celebra ilmatrimonio (fuori <strong>Roma</strong>). Il Parroco <strong>della</strong> celebrazione troverànella quarta pagina del<strong>lo</strong> stato dei documenti gli in<strong>di</strong>rizzi delleParrocchie <strong>di</strong> battesimo, ove trasmettere e annotare, a normadel can. 1122, 2 C.J.C., la notizia dell’avvenuto matrimonio.Mod. XV: Atto <strong>di</strong> MatrimonioContiene, oltre le generalità degli sposi, le date dellepubblicazioni canoniche e civili, anche eventuali altriadempimenti, quali la separazione dei beni e il riconoscimentodei figli naturali.Mod. XVI: Richiesta <strong>di</strong> trascrizione agli effetti civiliÈ il foglio che accompagna l’atto <strong>di</strong> Matrimonio <strong>per</strong> lasua trascrizione nei registri <strong>di</strong> stato civile. Il tagliandosottostante vale come ricevuta.Mod. XVII: Notifica <strong>di</strong> Matrimonio e <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> avvenutaregistrazioneÈ una cartolina <strong>di</strong> comunicazione del Matrimonio alParroco <strong>di</strong> Battesimo dei nuben<strong>di</strong>.Ad essa è unita la risposta <strong>per</strong> la notifica <strong>della</strong> eseguitaregistrazione <strong>della</strong> nota marginale.


PARTE IIPRONTUARIO PER LE DOMANDE DI LICENZAO DISPENSA MATRIMONIALENum. 1: Dispensa delle pubblicazioni canonicheÈ una domanda rivolta dal Parroco all’Or<strong>di</strong>nario <strong>per</strong>ottenere la <strong>di</strong>spensa da una o più pubblicazioni. La richiesta èseguita dalla motivazione.Num. 2: Celebrazione del matrimonio prima rilascio del NullaostacivileIl Parroco chiede all’Or<strong>di</strong>nario la licenza <strong>per</strong> celebrareun matrimonio concordatario mentre sono in corso lepubblicazioni civili (art. 12 <strong>della</strong> Legge 27 maggio 1929 n.847).Ottenuta l’autorizzazione, i nuben<strong>di</strong> sono tenuti acelebrare il matrimonio nel territorio del Comune dove sonostate iniziate le pratiche civili, <strong>per</strong> evitare <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong>trascrizione al civile.Num. 3: Celebrazione del matrimonio senza la richiesta <strong>di</strong>pubblicazione civileIl Parroco chiede all’Or<strong>di</strong>nario la licenza <strong>di</strong> celebrare unmatrimonio concordatario senza effettuare le pubblicazionicivili, <strong>per</strong> motivi ritenuti pastoralmente vali<strong>di</strong> (art. 13 <strong>della</strong>Legge 27 maggio 1929 n. 847).


Num. 4: Domanda <strong>di</strong> matrimonio so<strong>lo</strong> canonicoQuesto schema <strong>di</strong> domanda riguarda il matrimoniocanonico, che <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto può essere trascritto in seguito daicontraenti (art. 8 dell’accordo <strong>di</strong> revisione del ConcordatoLateranense).Num. 5: Domanda <strong>per</strong> ottenere il visto dell’Or<strong>di</strong>nario ai fini<strong>della</strong> trascrizione del MatrimonioÈ il documento che accompagna i documenti civili <strong>per</strong> latrascrizione tar<strong>di</strong>va del matrimonio concordatario (art. 8dell’accordo <strong>di</strong> revisione del Concordato Lateranense).Num. 6: Domanda <strong>di</strong> Matrimonio non trascrivibileLa richiesta riguarda quei casi in cui la legge canonicavieta il matrimonio, ma contestualmente prevede la possibilità<strong>della</strong> <strong>di</strong>spensa dall’impe<strong>di</strong>mento (es. età: can. 1083 C.J.C).Num. 7: Domanda <strong>di</strong> Matrimonio dopo il civileLa domanda vuol significare che la richiesta delSacramento del Matrimonio non deve intendersi come unamera sistemazione <strong>di</strong> fatto, ma l’espressione <strong>di</strong> un cammino <strong>di</strong>fede.Num. 8: Domanda <strong>di</strong> Matrimonio dei <strong>di</strong>vorziatiCome nel Matrimonio dopo il civile, gli interessatiespongono al Car<strong>di</strong>nale Vicario le motivazioni che li hannospinti a compiere la prima scelta e a chiedere ora ilmatrimonio-sacramento.


Contestualmente l’Or<strong>di</strong>nario verificherà se il precedentematrimonio sia stato celebrato so<strong>lo</strong> civilmente, visionando lasentenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>vorzio allegata.Num. 9: Domanda <strong>di</strong> Matrimonio <strong>per</strong> chi è irretitola censuraLa richiesta è rivolta all’Or<strong>di</strong>nario so<strong>lo</strong> se al Parrocorisulta in foro esterno che una <strong>per</strong>sona è incorsa nella censura(es. scomunica) e se non è stato possibile ottenere lariconciliazione.Num. 10: Domanda <strong>di</strong> Matrimonio <strong>di</strong> chi ha notoriamenteabbandonato la fede cattolicaQuesto schema <strong>di</strong> domanda serve so<strong>lo</strong> nel caso <strong>di</strong>matrimonio tra una <strong>per</strong>sona cattolica credente e un’altrabattezzata nella Chiesa cattolica, ma che ha notoriamenteabbandonato la fede.Num. 11: Domanda <strong>di</strong> Matrimonio <strong>di</strong> minorenneQuesta traccia serve <strong>per</strong> ottenere la licenza nel caso <strong>di</strong>minorenne che abbia già compiuto il se<strong>di</strong>cesimo anno <strong>di</strong> età(D.G., 37; can. 1071, 1,6).Num. 12: Licenza <strong>per</strong> un Matrimonio tra una parte cattolica, euna parte battezzata ma non cattolicaLa domanda riguarda i matrimoni misti, tra cristiani: can.1124-1125 C.J.C. (cfr. Mod. XI).


Num. 13: Domanda <strong>di</strong> <strong>di</strong>spensa da impe<strong>di</strong>mento <strong>per</strong>Matrimonio tra una parte cattolica e una parte non battezzataLa richiesta riguarda i matrimoni interreligiosi o <strong>di</strong><strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> culto: can. 1086 C.J.C.Num. 14: Domanda <strong>di</strong> <strong>di</strong>spensa dall’impe<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>consanguineitàQuesta traccia può essere usata anche <strong>per</strong> la domanda <strong>di</strong><strong>di</strong>spensa da altri impe<strong>di</strong>menti; es. rapimento: can. 1089 C.J.C .-pubblica onestà: can. 1093 C.J.C.


PARTE IIIDOCUMENTI PER IL MATRIMONIO CONCORDATARIO1) Religiosi2) Civilia) Certificato <strong>di</strong> Battesimo uso matrimonio;b) Certificato <strong>di</strong> Cresima;c) Certificato <strong>di</strong> stato libero (se occorre).a) Contestuale in carta libera.Casi Particolaril) Stranieri:Nulla Osta consolare con fotocopia e con lalegalizzazione <strong>della</strong> firma del Console da parte dell’UfficioTerritoriale del Governo <strong>di</strong> <strong>Roma</strong> (Viale Ostiense 131/L) se lanazione che <strong>lo</strong> rilascia non appartiene all’Unione Europea.2) Per co<strong>lo</strong>ro che hanno ricevuto la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> nullità daun Tribunale ecclesiastico:Dispositivo <strong>della</strong> Sentenza ed eventuale revoca del<strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> passare a nuove nozze.3) Per co<strong>lo</strong>ro che hanno ricevuto <strong>lo</strong> scioglimento del vinco<strong>lo</strong> daun matrimonio so<strong>lo</strong> civile:La sentenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>vorzio


Vogliamo ora soffermarci sui certificati richiesti <strong>per</strong>sottolinearne alcune peculiarità.Battesimo1) Il certificato non deve su<strong>per</strong>are i sei mesidall’emissione. La scadenza si giustifica <strong>per</strong> la presenza <strong>di</strong>eventuali annotazioni marginali sull’atto <strong>di</strong> battesimo chepossono alterare <strong>lo</strong> stato giuri<strong>di</strong>co del/la nubendo/a.2) Nell’impossibilità <strong>di</strong> esibire il certificato, <strong>per</strong>chébattezzati all’estero, è sufficiente anche un documento con dataanteriore ai sei mesi, purché ci sia la testimonianza giurata <strong>di</strong><strong>per</strong>sone degne <strong>di</strong> fede che confermino <strong>lo</strong> stato liberoecclesiastico del/la nubendo/a.3) Se <strong>per</strong> vari motivi (es. chiesa <strong>di</strong>strutta) non è possibilere<strong>per</strong>ire la certificazione <strong>di</strong> battesimo, è «sufficiente la<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> un so<strong>lo</strong> testimone al <strong>di</strong> sopra <strong>di</strong> ogni sospetto oil giuramento del<strong>lo</strong>/a stesso/a battezzato/a, se ha ricevuto ilbattesimo in età adulta (cfr can. 876 C.J.C.).4) Vali<strong>di</strong>tà e riconoscimento. È valido il battesimocelebrato nelle Chiese e Comunità ecclesiali ortodossa,valdese, meto<strong>di</strong>sta, battista, luterana e anglicana, e in generesono vali<strong>di</strong> i battesimi amministrati in nome <strong>della</strong> SS. Trinità.Non sono riconosciuti vali<strong>di</strong> i battesimi dei Testimoni <strong>di</strong>Geova e dei Mormoni, mancando nel <strong>lo</strong>ro rito l’in<strong>di</strong>spensabileriferimento Trinitario (cfr. ad Totam Ecclesiam, DirettorioEcumenico <strong>per</strong> l’applicazione delle decisioni del ConcilioVaticano II sull’ecumenismo, Parte I. Segretariato <strong>per</strong>l’Unione dei Cristiani. 1967, 13, a).5) Nel compilare l’atto <strong>di</strong> battesimo il Parroco trascrivaanche le annotazioni marginali (adozioni, altro matrimoniocelebrato, <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> nullità <strong>di</strong> matrimonio, <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong>passare a nuove nozze) trasmettendo il documento in bustachiusa al Parroco che istruisce la <strong>pratica</strong>.


6) La legalizzazione <strong>della</strong> firma del Parroco da parte delVicariato non è più necessaria <strong>per</strong> le <strong>Diocesi</strong> che sono in Italia,ma è richiesta se il documento dovrà presentarsi all’estero.Cresima1) Il certificato non ha scadenza.2) Occorre ricevere il Sacramento prima del matrimonio«se è possibile far<strong>lo</strong> senza grave incomodo» (cfr. can. 1065C.J.C.).3) Non si deve conferire la cresima prima delmatrimonio a nuben<strong>di</strong> che vivono in situazione coniugaleirregolare (conviventi o sposati civilmente) (cfr. art. 8 D.G.).4) Per provare l’avvenuta confermazione, il certificato <strong>di</strong>cresima può essere sostituito con una <strong>di</strong>chiarazione giurata daparte dell’interessato/a (cfr. can. 894 C.J.C.).Stato libero ecclesiastico1) Il Parroco che istruisce la <strong>pratica</strong> re<strong>di</strong>ge anche laprova testimoniale <strong>di</strong> stato libero dei nuben<strong>di</strong> che dopo ilse<strong>di</strong>cesimo anno <strong>di</strong> età hanno <strong>di</strong>morato in una <strong>Diocesi</strong> <strong>di</strong>versada quella in cui hanno il domicilio (cfr art. 9 D.G.).Se non è possibile avere la prova testimoniale <strong>di</strong> statolibero, le risposte date alla domanda n. 1 <strong>della</strong> posizione<strong>matrimoniale</strong> valgono come giuramento suppletorio.2) Per <strong>lo</strong> stato libero degli stranieri fanno fedel’annotazione negativa a margine del certificato <strong>di</strong> battesimo e<strong>lo</strong> stato giuri<strong>di</strong>co espresso nel NULLA OSTA consolare.3) Per <strong>lo</strong> stato libero dei non battezzati il Parroco deverichiedere alla parte non cattolica una <strong>di</strong>chiarazione scrittarilasciata da testimoni idonei che attesti che essa non hacontratto mai alcun matrimonio. «Questa richiesta non è segno<strong>di</strong> mancanza <strong>di</strong> fiducia nella <strong>per</strong>sona non cattolica o <strong>di</strong> minorrispetto delle sue convinzioni religiose... più precisamentevuole accertare che non ci sia l’impe<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> un precedente


vinco<strong>lo</strong> <strong>matrimoniale</strong> a norma del can. 1085 C.J.C.» (cfr. art.49 D.G.).Contestuale1) È un documento cumulativo che contiene:- residenza- citta<strong>di</strong>nanza- stato liberoI sacerdoti incaricati non procedano all’istruzione <strong>della</strong><strong>pratica</strong> <strong>matrimoniale</strong> senza la licenza dell’Or<strong>di</strong>nario nei casi <strong>di</strong>:- matrimonio canonico dopo il civile;- matrimonio <strong>di</strong> <strong>di</strong>vorziati;- matrimonio concordatario con sospensione deglieffetti civili;- matrimonio canonico dei vedovi;- matrimonio canonico dei minorenni;- matrimonio canonico dei militari;- matrimonio con celebrazione separata dei due riti.La <strong>pratica</strong> <strong>matrimoniale</strong> a norma del can. 1115 C.J.C., sipuò svolgere in<strong>di</strong>fferentemente nella parrocchia <strong>di</strong> uno dei duenuben<strong>di</strong>. In presenza <strong>di</strong> una seria motivazione pastorale deifidanzati (es. inserimento nei gruppi parrocchiali) può essereun terzo Parroco ad istruire la <strong>pratica</strong> <strong>matrimoniale</strong> e acelebrare il matrimonio, purché questi abbia la licenza scritta(mod. XIII) rilasciata da uno dei due Parroci.


PARTE IVLA PRATICA MATRIMONIALE IN GENERE1) Procedura or<strong>di</strong>nariaDopo il corso pre<strong>matrimoniale</strong>, possibilmente, e con idocumenti civili e religiosi i nuben<strong>di</strong> si presenteranno alParroco o al sacerdote incaricato <strong>per</strong> l’istruzione <strong>della</strong> <strong>pratica</strong><strong>matrimoniale</strong>. Sia il sacerdote e non il laico la <strong>per</strong>sona chericeve i nuben<strong>di</strong>. L’accoglienza sia ca<strong>lo</strong>rosa e non burocratica,così da poter <strong>di</strong>ventare offerta <strong>di</strong> catechesi.Usando la «posizione <strong>matrimoniale</strong>» (mod. I) il sacerdoteinterrogherà separatamente i nuben<strong>di</strong> invitandoli a risponderealle domande sotto il vinco<strong>lo</strong> del giuramento, e assicurandoliche esse sono tutelate dal segreto <strong>di</strong> ufficio.Le risposte non si riducano al «sì» e al «no» maesprimano più significativamente l’intenzione dei nuben<strong>di</strong>;siano scritte a macchina o con grafia leggibile.Le domande nn. 1 e 2 sul<strong>lo</strong> stato libero non si tralascinomai; le risposte possono valere anche come giuramentosuppletorio.La domanda n. 3 riguarda l’accettazione del matrimoniosacramento. Se il sacerdote ravvisa dei dubbi nei nuben<strong>di</strong>,avverta l’ufficio.Le domande nn. 4, 5, 6 e 7 vertono sull’intenzione deinuben<strong>di</strong> <strong>di</strong> accettare le proprietà fondamentali del matrimonioquali:- l’unità;- la fedeltà;- l’in<strong>di</strong>ssolubilità;- la procreazione responsabile


La domanda n. 10 non è da sottovalutare. Nasconderequalcosa (es. AIDS, malattie ere<strong>di</strong>tarie) che potrà turbare lavita coniugale è causa <strong>di</strong> nullità.Per quanto concerne il contenuto <strong>della</strong> pag. 4 <strong>della</strong>posizione <strong>matrimoniale</strong>, occorre verificare se si ravvisano casi<strong>di</strong> impe<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>:1) consanguineità (can. 1091 C.J.C.);2) minore età (can. 1083 C.J.C.);3) <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> culto (can. 1086 C.J.C.);4) or<strong>di</strong>ne sacro (can. 1087 C.J.C);5) rapimento (can 1089 C.J.C.;o <strong>di</strong>vieti:1) <strong>di</strong> Matrimonio misto (cann. 1124, 1125 C.J.C.)2) <strong>per</strong> chi ha abbandonato notoriamente la fede o èirretito da censura (can. 1071,§1, nn. 4-5 C.JC.);3) <strong>di</strong> Matrimonio celebrato attraverso procuratore(can. 1071, §1 n. 7 C.J.C.).ImpegnoÈ un foglio che racchiude sinteticamente la natura, leproprietà e i fini del matrimonio cristiano. Da alcuni anni è inuso nella <strong>Diocesi</strong> e <strong>per</strong> il <strong>di</strong>ritto particolare si aggiunge aicertificati religiosi.Si può utilizzare a conclusione del corsopre<strong>matrimoniale</strong>, durante la S. Messa <strong>della</strong> comunitàparrocchiale, affidandone la lettura ad una coppia <strong>di</strong> nuben<strong>di</strong>.È una conferma pubblica delle intenzioni <strong>di</strong> sposarsisecondo il <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> Dio in Cristo e <strong>di</strong> testimoniare davantialla comunità cristiana <strong>di</strong> voler vivere il matrimonio comesacramento.


Al termine <strong>della</strong> <strong>pratica</strong> <strong>matrimoniale</strong> il Parroco invieràin municipio i nuben<strong>di</strong> con la richiesta (mod. X) da farsi allaCasa comunale <strong>per</strong> le pubblicazioni civili.In via or<strong>di</strong>naria il Parroco non richieda la pubblicazioneall’Ufficiale <strong>di</strong> Stato civile se prima non ha istruito la <strong>pratica</strong><strong>matrimoniale</strong>.Nel giorno stabilito i nuben<strong>di</strong> si presenteranno nelMunicipio <strong>di</strong> residenza. Per otto giorni saranno affisse inCampidoglio le pubblicazioni. Tre giorni dopo la scadenzadelle pubblicazioni, i nuben<strong>di</strong> ritireranno in Municipio ilCertificato delle avvenute pubblicazioni civili e <strong>lo</strong>consegneranno in Parrocchia.Contemporaneamente il Parroco effettuerà lepubblicazioni canoniche nella sua parrocchia (mod. VII) e<strong>di</strong>nvierà richiesta <strong>di</strong> pubblicazioni canoniche anche nellaparrocchia dell’altra parte (modd. VIII e IX).Terminate le pubblicazioni canoniche e ottenuto ilcertificato <strong>di</strong> avvenute pubblicazioni civili, valido 180 giorni, ilParroco invierà in busta chiusa al Vicariato, tramite i nuben<strong>di</strong>,la posizione <strong>matrimoniale</strong> e <strong>lo</strong> «stato dei documenti» (mod.XIV) debitamente compilato, con l’eventuale licenza <strong>di</strong>celebrazione <strong>di</strong> matrimonio ad altro Parroco, <strong>per</strong> farvi apporreil Protocol<strong>lo</strong> e la firma <strong>di</strong> convalida del Responsabiledell’ufficio.Stato dei documenti (mod. XIV)La pagina 1 riassume le notizie religiose e civili circa inuben<strong>di</strong>. In caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenza tra i dati anagrafici dell’attocivile <strong>di</strong> nascita e dell’atto <strong>di</strong> battesimo, si riportino entrambidando la priorità a quelli che risultano dall’atto civile especificando tra parentesi quanto risulta dall’atto <strong>di</strong> battesimo.


Si in<strong>di</strong>chi il Comune <strong>della</strong> residenza civile. L’eventuale<strong>di</strong>fferenza del domicilio canonico (<strong>di</strong>mora <strong>di</strong> fatto) vengaannotata nelle righe successive riguardanti la Parrocchia.Nella pagina 2 si riportino le date delle pubblicazionicanoniche e civili. Si lasci all’ufficio il compito <strong>di</strong> compilare <strong>lo</strong>spazio riguardante la <strong>di</strong>spensa da impe<strong>di</strong>menti o la licenza.La pagina 3 contiene gli spazi <strong>per</strong> la licenza ad altroParroco se il matrimonio si celebra fuori parrocchia; la delegaal sacerdote celebrante; la firma del Cancelliere del Vicariato <strong>di</strong><strong>Roma</strong> e la firma del Cancelliere <strong>di</strong> Curia del luogo ove sicelebra il matrimonio (fuori <strong>Roma</strong>).Nella pagina 4 occorre trascrivere l’in<strong>di</strong>rizzo delleparrocchie <strong>di</strong> battesimo dei nuben<strong>di</strong> ove comunicare e annotarela notizia del matrimonio celebrato (can. 1122,2 C.J.C.).Al termine dell’anno il Parroco consegnerà all’UfficioMatrimoni <strong>lo</strong> stato dei documenti con l’annotazionedell’avvenuto matrimonio debitamente firmata.2) Procedura straor<strong>di</strong>nariaIn caso <strong>di</strong> matrimonio da celebrarsi durante lepubblicazioni civili (art. 12 <strong>della</strong> legge concordataria 27maggio 1929 n. 847) o con omissione delle pubblicazioni civili(art. 13) oppure con sospensione degli effetti civili (art. 14 eart. 8 del Concordato), il Parroco, prima <strong>di</strong> iniziare la <strong>pratica</strong><strong>matrimoniale</strong>, presenti all’Ufficio Matrimoni gli interessati conuna domanda da <strong>lo</strong>ro sottoscritta nella quale sia specificato ilmotivo <strong>per</strong> cui si chiede l’applicazione dei suddetti articoli.Il <strong>per</strong>messo rilasciato dal Vicariato ha va<strong>lo</strong>re so<strong>lo</strong> <strong>per</strong> la<strong>Diocesi</strong> <strong>di</strong> <strong>Roma</strong>. In caso <strong>di</strong> sospensione degli effetti civili ilParroco si attenga alle <strong>di</strong>sposizioni specifiche del Vicariato.


3) Matrimonio <strong>di</strong> extra<strong>di</strong>ocesaniCo<strong>lo</strong>ro che, non appartenendo alla <strong>Diocesi</strong> <strong>di</strong> <strong>Roma</strong>,desiderano celebrare le nozze in <strong>Roma</strong> devono esibireall’Ufficio Matrimoni <strong>lo</strong> stato dei documenti (mod. XIV) vistatodalla Curia dove si è svolta la <strong>pratica</strong> <strong>matrimoniale</strong>, ondeottenere il visto del Vicariato <strong>per</strong> gli adempimenti fissati dal<strong>di</strong>ritto particolare.Al nulla osta ecclesiastico si deve allegare il certificatodelle avvenute pubblicazioni civili.4) Adempimenti1) I coniugi che scelgono il regime patrimoniale <strong>della</strong>separazione dei beni dovranno manifestare la <strong>lo</strong>ro intenzionedurante la celebrazione del matrimonio. La firma sottostantedegli sposi, dei testimoni e del celebrante confermerà anche lascelta <strong>della</strong> separazione dei beni.2) È dovere del Parroco ove si celebra il matrimoniocomunicare ai Parroci <strong>di</strong> battesimo degli sposi l’avvenutomatrimonio <strong>per</strong> far<strong>lo</strong> annotare nei registri, utilizzando il mod.XVII <strong>della</strong> C.E.I.3) Entro cinque giorni il Parroco dove si è celebrato ilmatrimonio ha il dovere <strong>di</strong> trasmettere «l’atto <strong>di</strong> matrimonio»(mod. XV) al Comune, allegandovi la «richiesta <strong>di</strong> trascrizioneagli effetti civili» (mod. XVI) e il certificato <strong>di</strong> avvenutepubblicazioni civili se queste sono state effettuate fuori <strong>Roma</strong>.La richiesta <strong>di</strong> trascrizione può avvenire o <strong>per</strong> posta(Raccomanda A.R.) o consegnando l’atto <strong>di</strong> matrimonioall’ufficio protocol<strong>lo</strong> del Comune (e non in Municipio).L’impiegato del Comune rilascerà il tagliando sottostanteil mod. XVI come ricevuta, che verrà inserita nel<strong>lo</strong> stato deidocumenti unitamente alla notifica dell’avvenuta trascrizioneinviata dal Comune (le cartoline bianche sono prelevate


dall’Anagrafe <strong>di</strong>rettamente dal Protocollista dell’UfficioMatrimoni e inserite nelle caselle delle parrocchie).Al termine dell’anno civile i Parroci consegneranno inVicariato tutti i modelli XIV debitamente compilati.4) L’inadempienza derivante dalla mancata trascrizionedel matrimonio entro i termini <strong>di</strong> legge comporta conseguenzecivili e penali <strong>di</strong> cui si assume la totale responsabilità il Parrococompetente.5) Legittimazione, riconoscimento naturale, adozione dei figli,rettifica degli atti originaliPer tutti questi casi il Parroco invierà all’UfficioMatrimoni (Notariato) gli interessati con 1’atto originale <strong>di</strong>battesimo. o <strong>di</strong> cresima o <strong>di</strong> matrimonio.Per poter procedere alla rettifica degli atti originali gliinteressati dovranno esibire e rilasciare in Vicariato la copiaintegrale dell’atto <strong>di</strong> nascita, che potrà essere sostituita, aseconda dei casi, o con l’estratto dell’atto <strong>di</strong> nascita ai sensidell’art. 3 del D.P.R. 2 maggio 1957 n. 432, o con uno stato <strong>di</strong>famiglia o con la sentenza del Tribunale dei minori checoncede l’adozione o con il Decreto <strong>di</strong> rettifica dell’autoritàcompetente (Presidente <strong>della</strong> Repubblica, Prefetto, Tribunale).Il Notariato, <strong>per</strong> Decreto, autorizzerà la variazione che sirichiede venga effettuata nei registri ecclesiastici.


PARTE VLA PRATICA MATRIMONIALENEI CASI PARTICOLARIA) CASI RIGUARDANTI LO STATO GIURIDICO DEICONIUGI1) Matrimonio tra parrocchiani che hanno la residenza civilein altro ComuneSpesso avviene che due contraenti romani non abbianopiù la residenza civile in <strong>Roma</strong>, <strong>per</strong>ché hanno dovuto acquisirela residenza del luogo dove andranno ad abitare (es. acquistoprima casa in prossimità del matrimonio).In questi casi, il Parroco del domicilio canonico deinuben<strong>di</strong> ha la facoltà <strong>di</strong> istruire la <strong>pratica</strong> <strong>matrimoniale</strong>, anorma dell’artico<strong>lo</strong> 15 del Decreto Generale.Ai fini <strong>della</strong> richiesta delle pubblicazioni civili, ilParroco del domicilio canonico deve richiedere lacollaborazione del Parroco del luogo <strong>di</strong> residenza,avvertendo<strong>lo</strong>, <strong>per</strong> iscritto o <strong>per</strong> telefono. <strong>della</strong> particolaresituazione in cui si trovano i nuben<strong>di</strong>, e inviandogli idocumenti civili e la richiesta <strong>di</strong> pubblicazione civile (model<strong>lo</strong>X) come se dovesse inviarli al Comune <strong>di</strong> <strong>Roma</strong>. Il Parroco delluogo <strong>di</strong> residenza tramuterà il mod. X <strong>di</strong> <strong>Roma</strong> in quel<strong>lo</strong> delsuo Comune, dove invierà i nuben<strong>di</strong> <strong>per</strong> la richiesta <strong>di</strong>pubblicazioni civili. Terminate le pubblicazioni, cioè dopo duedomeniche più tre giorni, i nuben<strong>di</strong> ritireranno il documentodel Comune e <strong>lo</strong> consegneranno al Parroco del domicilio <strong>per</strong> lacontinuazione <strong>della</strong> <strong>pratica</strong> <strong>matrimoniale</strong>.


Se l’urgenza <strong>della</strong> celebrazione consigliasse <strong>di</strong> evitarequesto proce<strong>di</strong>mento, ci si può rivolgere al Parroco del luogo <strong>di</strong>residenza <strong>per</strong> l’istruzione <strong>della</strong> <strong>pratica</strong> <strong>matrimoniale</strong>.2) Matrimonio <strong>di</strong> <strong>per</strong>sone italiane che non risultano iscritte neiregistri delle popolazioni <strong>di</strong> alcun Comune d’Italia, o abbianoi documenti civili erratiIn questi casi, l’Ufficiale <strong>di</strong> stato civile non potràaccettare la richiesta <strong>di</strong> pubblicazioni. Prima <strong>di</strong> procedereall’istruzione <strong>della</strong> <strong>pratica</strong> <strong>matrimoniale</strong>, il Parroco, consultato1’ Ufficio Matrimoni del Vicariato, inviterà subito gliinteressati a regolarizzare la <strong>lo</strong>ro posizione civile e a rettificarei certificati.Per gravi ed urgenti casi, il Vicariato potrà concederel’applicazione dell’artico<strong>lo</strong> 13 <strong>della</strong> legge 27 maggio 1929, n.847, ancora vigente, <strong>per</strong> un matrimonio da celebrarsi nella<strong>Diocesi</strong> <strong>di</strong> <strong>Roma</strong>.In questo caso si esigerà <strong>per</strong> <strong>lo</strong> stato libero civile delcontraente, un atto <strong>di</strong> notorietà, redatto alla presenza <strong>di</strong> duetestimoni, rilasciato dalla Pretura alla parte interessata.3) Matrimonio dei girovaghiSono considerati girovaghi tutti co<strong>lo</strong>ro che non hanno ildomicilio (1) né il quasi domicilio (2): così i ven<strong>di</strong>toriambulanti. i noma<strong>di</strong>, gli zingari, i fieranti, i circensi, gli artisti<strong>di</strong> teatro, ecc…___________________________________(1) Il domicilio si acquista con la <strong>di</strong>mora nel territorio <strong>di</strong> qualcheParrocchia o <strong>Diocesi</strong> con l’intenzione <strong>di</strong> rimanervi in <strong>per</strong>petuo o siaprotratta <strong>per</strong> cinque anni completi (can. 102,1).(2) Il quasi domicilio si acquista con la <strong>di</strong>mora nel territorio <strong>di</strong>qualche Parrocchia o almeno <strong>di</strong> una <strong>Diocesi</strong> con l’intenzione <strong>di</strong> rimanervialmeno <strong>per</strong> tre mesi (can. 102, 2).


Il Parroco proprio <strong>di</strong> tutti costoro è il Parroco del luogooc essi <strong>di</strong>morano <strong>di</strong> fatto (can. 107, 3 C.J.C.).L’istruttoria <strong>matrimoniale</strong> non deve iniziarsi senza lalicenza dell’Or<strong>di</strong>nario (can. 1071, 1).Poiché la legge civile non contempla il caso deigirovaghi in quanto ritiene inconcepibile la coesistenza <strong>di</strong> unin<strong>di</strong>viduo nella nazione senza che questi abbia una residenzaanagrafica, a costoro si potrà consigliare <strong>di</strong> chiedere alTribunale la <strong>di</strong>spensa dalle pubblicazioni civili (art. 94 CC.).Alla domanda <strong>di</strong> <strong>di</strong>spensa, oltre i documenti civili richiesti <strong>per</strong>il matrimonio, deve essere unito un atto <strong>di</strong> notorietà redattodavanti al Pretore e a due testimoni. Ottenuta la <strong>di</strong>spensa dallepubblicazioni civili, non ci sarà <strong>di</strong>fficoltà ad ottenere latrascrizione del matrimonio agli effetti civili.«il Parroco che dà inizio all’istruttoria <strong>matrimoniale</strong>, qua<strong>lo</strong>ranon abbia a sua <strong>di</strong>sposizione il tempo sufficiente <strong>per</strong> giungereal termine dell’indagine, trasmetterà i documenti da lui raccolti,corredati da una relazione scritta, al Parroco del luogo <strong>della</strong>celebrazione, il quale completerà l’istruttoria» (cfr. art. 46D.G.).4) Matrimonio dei carceratiSe uno dei contraenti è detenuto/a in carcere, la <strong>pratica</strong> <strong>di</strong>matrimonio ha <strong>lo</strong> <strong>svolgimento</strong> normale.Il Parroco che istruisce la <strong>pratica</strong> farà raccogliere dalCappellano del carcere l’interrogatorio del detenuto/a, usandola posizione <strong>matrimoniale</strong> (mod. I).Nell’impossibilità del detenuto/a <strong>di</strong> presentarsi inMunicipio <strong>per</strong> la richiesta <strong>di</strong> pubblicazioni civili, il Parrocochiederà all’Or<strong>di</strong>nario l’applicazione dell’art. 13 <strong>della</strong> Legge27 maggio 1929 n. 847.


5) Matrimonio degli stranieriGli stranieri che vogliono sposare in Italia, dal punto <strong>di</strong>vista canonico sono tenuti alle leggi generali; dal punto <strong>di</strong> vistacivile possono celebrare il matrimonio secondo le normevigenti in Italia o secondo quelle del proprio paese.Se sposano secondo le leggi italiane sono tenuti almatrimonio concordatario (art. 1 D.G.); se invece voglionocontrarre il matrimonio secondo le norme del proprio paese(dove in genere vige la <strong>di</strong>visione dei due atti), dovrannocontrarre <strong>di</strong>stintamente le nozze civili da quelle religiose.Per quanto riguarda la <strong>pratica</strong> <strong>matrimoniale</strong> <strong>di</strong>stinguiamodue casi:a) Matrimonio concordatarioI contraenti dovranno fare la regolare <strong>pratica</strong> con laconsegna <strong>di</strong> tutti i documenti civili e religiosi. La partestraniera in sostituzione dei documenti civili, consegnerà ilNulla Osta consolare che dovrà contenere tutte le generalità(stato civile del contraente, il luogo e la data <strong>di</strong> nascita) con lalegalizzazione <strong>della</strong> firma del Console da parte del Governoterritoriale <strong>di</strong> <strong>Roma</strong>, se il paese che <strong>lo</strong> rilascia non appartienealla Conunità Europea. Qua<strong>lo</strong>ra l’autorità straniera non volesserilasciare il Nulla Osta (cfr. l’In<strong>di</strong>a), o l’interessato non potesse<strong>per</strong> motivi politici rivolgersi al proprio consolato, la partestraniera dovrà esibire un’attestazione comprovante la suaqualità <strong>di</strong> rifugiato politico (Legge 24/7/1954 n. 722).L’attestazione viene rilasciata dall’Alto Commissariato <strong>per</strong> irifugiati politici (Ufficio in Via Caroncini 19 - 00197 <strong>Roma</strong>).La documentazione verrà completata con l’atto notorioredatto davanti al Notaio o al Pretore con due testimoni.Sarà fatto il regolare esame degli Sposi (mod. I ) e lepubblicazioni canoniche (modd. 7-8-9). Il Parroco invierà poi inuben<strong>di</strong> in Municipio <strong>per</strong> la richiesta <strong>di</strong> pubblicazioni civili


(mod. 10) ed attenderà il nulla osta dell’ufficiale <strong>di</strong> stato civile<strong>per</strong> chiedere successivamente il nulla osta del Vicariato.b) Matrimonio non concordatario (so<strong>lo</strong> canonico)Se i Contraenti hanno già celebrato il matrimonio civileo nel <strong>lo</strong>ro stato o nel consolato in Italia, dovranno esibire alParroco insieme ai documenti religiosi il certificato <strong>di</strong> avvenutomatrimonio civile.Nel caso in cui la <strong>pratica</strong> sia stata istruita all’estero, <strong>per</strong>Contrarre matrimonio in <strong>Roma</strong>, i nuben<strong>di</strong> consegneranno ilnulla osta <strong>della</strong> Curia <strong>di</strong>ocesana, con licenza ad altro Parroco, eil Certificato <strong>di</strong> avvenuto matrimonio civile al Parroco <strong>di</strong> <strong>Roma</strong>dove sarà Celebrato il matrimonio. Il Parroco compilerà <strong>lo</strong>Stato dei documenti (mod. 14) ed invierà la documentazioneall’Ufficio Matrimoni del Vicariato <strong>per</strong> ottenere il visto <strong>per</strong> lacelebrazione del matrimonio.6) Matrimonio degli apoli<strong>di</strong>Apoli<strong>di</strong> sono co<strong>lo</strong>ro che non hanno la citta<strong>di</strong>nanzaitaliana, né quella <strong>di</strong> alcun paese estero. Per essere consideratitali è necessaria una <strong>di</strong>chiarazione <strong>della</strong> Magistratura. Ad essisi applica la legge del luogo dove risiedono (art. 29 delleDisposizioni sulla legge in generale approvato con R.D.16/03/1942 n. 262).Per la <strong>pratica</strong> <strong>matrimoniale</strong> gli apoli<strong>di</strong> devono presentarei regolari documenti ecclesiastici e civili e svolgere la <strong>pratica</strong><strong>matrimoniale</strong> in via or<strong>di</strong>naria. In mancanza dell’atto <strong>di</strong> nascitae del<strong>lo</strong> stato libero esibiranno un atto notorio e in sostituzionedel certificato <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>nanza il documento <strong>di</strong> apoli<strong>di</strong>a.Senza la <strong>di</strong>chiarazione <strong>della</strong> Magistratura, l’apolide nonpotrà avere la trascrizione nei registri <strong>di</strong> stato civile <strong>di</strong> un suomatrimonio concordatario Se si prevede che la <strong>di</strong>chiarazione<strong>della</strong> Magistratura non potrà facilmente ottenersi. l’Or<strong>di</strong>nario


potrà <strong>per</strong>mettere la celebrazione del matrimonio nella Città deiVaticano.7) Matrimonio dei vedovia) Matrimonio concordatarioPer celebrare un ulteriore matrimonio i vedovi devonoesibire un semplice atto <strong>di</strong> morte e i normali sacramenti.Per il resto la <strong>pratica</strong> è regolare. E’ da notare che ladonna, <strong>di</strong>venuta vedova, è soggetta secondo la legge civile allutto vedovile, <strong>per</strong> cui non potrà contrarre matrimonio se nondopo trecento giorni dalla morte del coniuge (art. 89 C.C.).Un’eventuale gravidanza, infatti, potrebbe attribuirsi al defuntomarito.Se la morte del coniuge non può essere <strong>di</strong>mostrata conun documento autentico ecclesiastico o civile, non si consideril’altro coniuge libero dal vinco<strong>lo</strong> <strong>matrimoniale</strong> se non dopo la<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> morte presunta pronunciata dal Vescovo<strong>di</strong>ocesano. (cfr. can. 1707, 1).La <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> cui al paragrafo precedente puòessere fatta dal Vescovo <strong>di</strong>ocesano soltanto dopo averconseguito, fatte opportune indagini, la certezza morale deldecesso del coniuge dalla deposizione <strong>di</strong> testimoni, <strong>per</strong> famaoppure da in<strong>di</strong>zi. La sola assenza del coniuge, benchéprolungata, non è sufficiente (ibidem, 2).Nei casi incerti e complessi il Vescovo consulti la SedeApostolica(ibidem, 3).Nei casi <strong>di</strong> «morte presunta» <strong>per</strong> la trascrizione delmatrimonio nei registri <strong>di</strong> stato civile è necessaria anche lasentenza <strong>di</strong> morte presunta del Tribunale civile, annotatasull’atto <strong>di</strong> matrimonio. Nell’impossibilità <strong>di</strong> avere questodocumento il Vicariato potrà <strong>per</strong>mettere la celebrazione delmatrimonio nella Città del Vaticano.


) Matrimonio Canonico«L’ammissione al matrimonio so<strong>lo</strong> canonico <strong>di</strong> <strong>per</strong>sonevedove può essere concessa dall’Or<strong>di</strong>nario del luogo <strong>per</strong> giustacausa, quando esse siano anziane e veramente bisognose» (art.40 D.G.).Le con<strong>di</strong>zioni quin<strong>di</strong> <strong>per</strong> ottenere il matrimonio so<strong>lo</strong>canonico sono l’età avanzata e <strong>lo</strong> stato <strong>di</strong> bisogno.I nuben<strong>di</strong> presenteranno in Vicariato una domanda incarta semplice, in<strong>di</strong>rizzata al Car<strong>di</strong>nale Vicario, doveesporranno i motivi <strong>della</strong> <strong>lo</strong>ro richiesta, firmata da ambeduedavanti al Parroco e da questi controfirmata.Se l’Or<strong>di</strong>nario <strong>lo</strong> riterrà opportuno potrà concedere lalicenza <strong>per</strong> il matrimonio so<strong>lo</strong> canonico da celebrarsi nella<strong>Diocesi</strong> <strong>di</strong> <strong>Roma</strong>. So<strong>lo</strong> al<strong>lo</strong>ra il Parroco potrà iniziare la <strong>pratica</strong><strong>matrimoniale</strong>. Per i documenti occorrerà esibire oltre quellireligiosi, il contestuale e l’atto <strong>di</strong> morte in carta semplice deldefunto coniuge.8) Matrimonio canonico dei militariI sottufficiali e i militari <strong>di</strong> truppa dell’Arma deiCarabinieri, dei Corpi <strong>della</strong> Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Finanza, dell’Esercito.<strong>della</strong> Marina, dell’Aeronautica, come pure gli Ufficiali inservizio <strong>per</strong>manente effettivo (SPE) (la Polizia <strong>di</strong> Stato è statasmilitarizzata), non possono contrarre matrimonio con glieffetti civili senza l’autorizzazione dell’autorità competente(Legge 23/3/1956 n. 185).Per il matrimonio so<strong>lo</strong> Canonico delle suddettecategorie, è necessario inoltrare una domanda al Car<strong>di</strong>naleVicario <strong>per</strong> motivare le ragioni <strong>della</strong> richiesta.L’Or<strong>di</strong>nario valuterà «le ragioni addotte a sostegno delmatrimonio so<strong>lo</strong> canonico soprattutto quando la proibizione <strong>di</strong>legge non si prolunga nel tempo» (art. 41 D.G.).Ottenuta la licenza il Parroco potrà istruire la <strong>pratica</strong> <strong>per</strong>un matrimonio canonico da celebrarsi nella <strong>Diocesi</strong> <strong>di</strong> <strong>Roma</strong>.


9) Matrimonio canonico dopo il civileCo<strong>lo</strong>ro che hanno già contratto tra <strong>lo</strong>ro il matrimoniocivile, possono successivamente celebrare anche il matrimoniocanonico (cfr. art. 44, 1 D.G.).A tal fine il Parroco presenterà la domanda n. 7 delformulano CEI al Car<strong>di</strong>nale Vicario <strong>per</strong> ottenere la licenza allacelebrazione del matrimonio so<strong>lo</strong> canonico, unitamente aquella dei nuben<strong>di</strong> nella quale essi espongono le circostanzeche hanno determinato la precedente scelta <strong>di</strong> matrimoniocivile, e i motivi che ora li spingono a chiedere il matrimoniosacramento.Il Parroco sarà particolarmente attento con co<strong>lo</strong>ro chedomandano il matrimonio religioso unicamente <strong>per</strong> ragioni <strong>di</strong>convenienza sociale, estranee ad un cammino <strong>di</strong> fede. Rifiuterà,<strong>per</strong>tanto. <strong>di</strong> procedere in forma sbrigativa e quasi burocratica«come se si trattasse <strong>di</strong> una sistemazione <strong>di</strong> una situazioneanormale» (art. 44 D.G.).Ottenuta la licenza dell’Or<strong>di</strong>nario <strong>per</strong> un matrimoniocanonico da celebrarsi nella <strong>Diocesi</strong> <strong>di</strong> <strong>Roma</strong>, il Parrocoistruirà una regolare <strong>pratica</strong>; in sostituzione dei documenticivili richiederà il certificato del matrimonio civile.Se i nuben<strong>di</strong>, nell’ambiente in cui vivono, sono ritenutisposati anche <strong>di</strong> fronte alla Chiesa, il Parroco richiederà la<strong>di</strong>spensa dalle pubblicazioni canoniche, inoltrando la domandaal Car<strong>di</strong>nale Vicario (n. 1 del formulano CEI).La Sanazione in Ra<strong>di</strong>ce«La sanazione in ra<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> un matrimonio nul<strong>lo</strong> consistenella sua convalidazione senza rinnovazione del consenso,concessa dalla competente autorità; essa comporta la <strong>di</strong>spensadall’impe<strong>di</strong>mento se c’è, e dalla forma canonica se non fuosservata, nonché la retroazione al passato degli effetticanonici» (can. 1161,1).


Nella <strong>pratica</strong>: il Parroco <strong>di</strong> fronte alla richiesta <strong>della</strong>sanazione in ra<strong>di</strong>ce da parte <strong>di</strong> un coniuge o <strong>di</strong> ambedue.interroghi la parte interessata usando la posizione <strong>matrimoniale</strong>(mod. 1) <strong>per</strong> verificare che il consenso non sia mai statointerrotto dal momento <strong>della</strong> celebrazione e che ci sial’accettazione delle proprietà fondamentali del matrimonio.Richieda anche il certificato <strong>di</strong> battesimo uso matrimonio(mod. 2), <strong>della</strong> cresima (mod. 3), e il certificato <strong>di</strong> matrimoniocivile.La parte interessata alla sanazione in ra<strong>di</strong>ce esporrà in unadomanda al Car<strong>di</strong>nale Vicario le motivazioni che l’hannoindotta alla scelta del matrimonio civile, e <strong>di</strong>chiarerà le ragioniche ora la spingono a chiedere la sanazione in ra<strong>di</strong>ce.La documentazione verrà consegnata all’UfficioMatrimoni del Vicariato che provvederà a nome dell’Or<strong>di</strong>narioa rilasciare la Notificazione <strong>della</strong> sanazione in ra<strong>di</strong>ce da inserirenei registri <strong>di</strong> matrimonio <strong>della</strong> Parrocchia in sostituzionedell’Atto <strong>di</strong> Matrimonio.Sarà premura del Parroco annotare nei registri deibattezzati, se ivi hanno ricevuto il battesimo, o <strong>di</strong> comunicaread altro Parroco la notizia dell’avvenuta sanazione in ra<strong>di</strong>cespecificando il giorno, il mese e l’anno.10) Matrimonio dei <strong>di</strong>vorziatiCo<strong>lo</strong>ro che hanno celebrato il matrimonio civile edhanno ottenuto <strong>lo</strong> scioglimento del vinco<strong>lo</strong> (<strong>di</strong>vorzio) possonocontrarre un matrimonio concordatario con altra <strong>per</strong>sona (art.44. 3 D.G.).A tal fine il Parroco presenterà la domanda al Car<strong>di</strong>naleVicario utilizzando il n. 8 del formulano CEI unitamente aquella dei nuben<strong>di</strong> dove spiegheranno i motivi <strong>della</strong> <strong>lo</strong>ro primascelta. So<strong>lo</strong> dopo la licenza dell’Or<strong>di</strong>nario il Parroco istruiràuna normale <strong>pratica</strong> <strong>matrimoniale</strong> allegando ai documenti, ilcontestuale e la sentenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>vorzio.


Se la sentenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>vorzio non fosse ancora registrata al<strong>lo</strong>stato civile, il Parroco, <strong>per</strong> gravi motivi pastorali, potràpresentare al Car<strong>di</strong>nale Vicario la domanda, usando il numero8 del formulario, unitamente a quella dei nuben<strong>di</strong>, nella qualespiegheranno i motivi <strong>della</strong> richiesta del matrimoniosacramento,al fine <strong>di</strong> ottenere la licenza <strong>per</strong> un matrimonioso<strong>lo</strong> canonico da celebrarsi nella <strong>Diocesi</strong> <strong>di</strong> <strong>Roma</strong>.Ottenuta la licenza. il Parroco non procederà allacelebrazione del sacramento senza prima aver chiesto edottenuto dai nuben<strong>di</strong> «l’impegno <strong>di</strong> regolarizzare non appenapossibile la <strong>lo</strong>ro posizione <strong>matrimoniale</strong> agli effetti civili»(mod. 12) e <strong>di</strong> consegnare successivamente in Vicariato ilcertificato <strong>di</strong> avvenuto matrimonio civile.Nella celebrazione del matrimonio il Parroco non leggeràgli articoli del co<strong>di</strong>ce civile, né compilerà il secondo attooriginale da trasmettersi all’ufficiale <strong>di</strong> stato civile.11) Matrimonio concordatario <strong>di</strong> <strong>per</strong>sone che hanno ottenutola <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> nullità del primo matrimonio, o la <strong>di</strong>spensasu<strong>per</strong> rato e non consumatoa) Co<strong>lo</strong>ro che hanno ottenuto la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> nullitàdel precedente matrimonio, <strong>per</strong> contrarre un nuovo vinco<strong>lo</strong>dovranno esibire, oltre ai regolari documenti, anche il«<strong>di</strong>spositivo» <strong>della</strong> <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> nullità <strong>per</strong> verificarel’esistenza o meno <strong>di</strong> <strong>di</strong>vieti a passare a nuove nozze, edottenerne eventualmente la revoca da parte dell’Or<strong>di</strong>nario (art.59 D.G.). Qua<strong>lo</strong>ra la sentenza ecclesiastica non fosse ancoradelibata in Italia gli sposi, <strong>per</strong> motivi gravi ed urgenti, potrannochiedere all’Or<strong>di</strong>nario l’autorizzazione <strong>per</strong> la celebrazione delmatrimonio concordatario con trascrizione tar<strong>di</strong>va (art. 44, 4D.G.) da celebrarsi nella <strong>Diocesi</strong> <strong>di</strong> <strong>Roma</strong>.Ottenuta la licenza i nuben<strong>di</strong> ricor<strong>di</strong>no che latrascrizione può essere effettuata anche posteriormente surichiesta dei due contraenti od anche <strong>di</strong> uno <strong>di</strong> essi con la


conoscenza e senza l’opposizione dell’altro, (art. 8 <strong>di</strong>Revisione dei Concordato e art. 44, 4 D.G.).b) Co<strong>lo</strong>ro invece che hanno ottenuto la <strong>di</strong>spensapontificia su<strong>per</strong> rato e non consumato dovranno esibire ilrescritto <strong>della</strong> Congregazione dei Sacramenti e il <strong>per</strong>messo <strong>di</strong>passare a nuove nozze.Dopo la sentenza <strong>della</strong> Corte Costituzionale del 1983 la<strong>di</strong>spensa su<strong>per</strong> rato e non consumato non può avere efficacia inItalia. Pertanto co<strong>lo</strong>ro che non hanno ancora sciolto il vinco<strong>lo</strong>civile, dovranno celebrare <strong>di</strong>stintamente il matrimoniocanonico e il rito civile delle nozze.12) Matrimonio dei minorenni«L’uomo prima dei 16 anni compiuti, la donna prima dei14 pure compiuti non possono celebrare un valido matrimonio» (can. 1083, 1). Ma al paragrafo 2 del can. 1083 il legislatoreconferisce alle Conferenze Episcopali il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> fissare un’etàmaggiore <strong>per</strong> la lecita celebrazione del matrimonio.Il Consiglio Permanente <strong>della</strong> Conferenza Episcopaleitaliana, nella delibera n. 10 ha stabilito <strong>di</strong> elevare a 18 anni sia<strong>per</strong> gli uomini che <strong>per</strong> le donne l’età <strong>per</strong> la celebrazione delmatrimonio in conformità alle leggi civili italiane.Pertanto minorenni sono co<strong>lo</strong>ro che non hanno compiutoi 18 anni <strong>di</strong> età.Quando il matrimonio è richiesto da giovani <strong>di</strong> etàinferiore ai 16 anni, i pastori d’anime in modo rispettoso mafermo rifiutino il Sacramento, ricordando agli interessati e alle<strong>lo</strong>ro famiglie che «le ragioni <strong>di</strong> convivenza sociale o <strong>di</strong> prassitra<strong>di</strong>zionale non valgono da sé sole a configurare gli estremi<strong>della</strong> particolare gravità, e che anche gli aspetti eticieventualmente implicati dal caso debbono comporsi con lamorale certezza circa la stabilità del matrimonio ancheconsiderando che nella fattispecie il matrimonio canonico nonpotrà conseguire gli effetti civili» (art. 36 D.G.).


Nel caso <strong>di</strong> giovani che hanno su<strong>per</strong>ato i 16 anni ma nonhanno ancora compiuto i 18 anni, il Parroco cerchi <strong>di</strong><strong>di</strong>ssuaderli dal contrarre matrimonio, mettendo in risalto i gravirischi che una decisione così impegnativa, presa a questa etànormalmente comporta.Se esistono circostanze particolarmente gravi, il Parrocoesiga l’«ammissione» al matrimonio rilasciata dal Tribunaledei minori, richiesta necessaria <strong>per</strong> l’ottenimento degli effetticivili al matrimonio dei minori a seguito <strong>della</strong> sentenza <strong>della</strong>Corte Costituzionale del 1983. Se questo non fosse possibile ilParroco può al<strong>lo</strong>ra Sottoporre il caso, corredando<strong>lo</strong> <strong>di</strong> un<strong>per</strong>sonale giu<strong>di</strong>zio e <strong>della</strong> <strong>di</strong>chiarazione dei genitori del minore(mod. 6), all’Or<strong>di</strong>nario che, avvalendosi <strong>della</strong> collaborazione <strong>di</strong>un consultorio <strong>di</strong> ispirazione cristiana (art. 37 D.G.), darà unavalutazione circa la libertà del consenso e la maturitàpsicofisica del minore, <strong>per</strong> il matrimonio so<strong>lo</strong> canonico dacelebrarsi nella <strong>Diocesi</strong> <strong>di</strong> <strong>Roma</strong>.Ottenuta la licenza dell’Or<strong>di</strong>nario (can. 1071, 6) ilParroco potrà al<strong>lo</strong>ra istruire la <strong>pratica</strong> (1) richiedendo ainuben<strong>di</strong> i documenti necessari e l’ammissione del Tribunaledei minori. Se nella celebrazione del matrimonio i coniugiintendono usufruire <strong>della</strong> separazione dei beni possono far<strong>lo</strong> anorma dell’art. 165 CC. purché il minore sia assistito daigenitori esercenti la patria potestà o dal tutore o dal curatorespeciale e firmino a convalida <strong>della</strong> firma degli sposi.________________________________(1) Poiché questo iter richiede qualche tempo e non sempre si concludeautomaticamente non è opportuno stabilire la data <strong>della</strong> celebrazione dellenozze, finché non si abbia la certezza <strong>della</strong> concessione.


13) Matrimonio <strong>di</strong> <strong>per</strong>sone soggette ad impe<strong>di</strong>menti canonicia) Matrimoni mistiSi intendono quei matrimoni celebrati tra cattolici e trabattezzati (2) <strong>di</strong> altre confessioni cristiane (cfr. can. 1125 e Dir.Past. n. 88).La <strong>pratica</strong> <strong>matrimoniale</strong> si svolge <strong>per</strong> via or<strong>di</strong>naria. IlParroco prima <strong>di</strong> istruire la <strong>pratica</strong> dovrà ottenere la licenzadell’Or<strong>di</strong>nario (can. 1124), dopo che la parte contraentecattolica avrà sottoscritto la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> essere pronta adal<strong>lo</strong>ntanare i <strong>per</strong>icoli <strong>di</strong> abbandonare la fede e la promessa <strong>di</strong>fare quanto è in suo potere <strong>per</strong>ché tutti i figli sianobattezzati ed educati nella Chiesa cattolica (mod. 11). Diquesto impegno deve essere informata la parte non cattolica(can. 1125), «in modo tale che risulti chiaro che questa èconsapevole delle promesse e dell’obbligo <strong>della</strong> partecattolica» (MM n. 45).Non è consentita a celebrazione <strong>della</strong> S. Messa. So<strong>lo</strong> <strong>per</strong>gravi motivi pastorali si potrà richiedere l’autorizzazioneall’Or<strong>di</strong>nario.b) Matrimonio interreligioso o <strong>di</strong> <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> cultoSi intendono quei matrimoni celebrati tra cattolici eappartenenti a religioni non cristiane, non battezzati (cfr. can.1086).In questi casi «è doveroso richiamare i nuben<strong>di</strong> cattolicialle <strong>di</strong>fficoltà cui potrebbero andare incontro in or<strong>di</strong>neall’espressione <strong>della</strong> <strong>lo</strong>ro fede, al rispetto delle reciprocheconvinzioni e all’educazione dei figli» (Dir. Past.).________________________________(2) Sono vali<strong>di</strong> i Battesimi degli Ortodossi, Anglicani, Meto<strong>di</strong>sti, Valdesi,Battisti, Luterani, e in genere quelli amministrati nel nome <strong>della</strong> SS. Trinità(cfr Ad Te, 13 a); non sono vali<strong>di</strong> i battesimi dei Testimoni <strong>di</strong> Geova e deiMormoni.


Per il matrimonio tra un musulmano e una cattolica siesige sempre una previa autorizzazione del Car<strong>di</strong>nale Vicario.Pertanto i Parroci non possono istruire la <strong>pratica</strong> <strong>matrimoniale</strong>senza aver consultato previamente l’Ufficio Matrimoni delVicariato.c) Matrimonio dei consanguinei«Nella linea retta <strong>della</strong> consanguineità è nul<strong>lo</strong> ilmatrimonio tra tutti gli ascendenti e i <strong>di</strong>scendenti, sia legittimisia naturali» (can. 1091, 1); non è quin<strong>di</strong> possibile la <strong>di</strong>spensadall’impe<strong>di</strong>mento.Senza la <strong>di</strong>spensa dall’impe<strong>di</strong>mento è nul<strong>lo</strong> nella lineacollaterale il matrimonio tra zio e nipote (III grado) e tra cuginicarnali (IV grado): can. 1091, 2 (3).Il Parroco prima <strong>di</strong> iniziare la <strong>pratica</strong> <strong>matrimoniale</strong> nelladomanda all’Or<strong>di</strong>nario con cui chiede la <strong>di</strong>spensadall’impe<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> consanguineità, vi allegherà pure l’alberogenea<strong>lo</strong>gico dei nuben<strong>di</strong> (n. 14 del formulano CEI).Sarà cura del Parroco esporre ai futuri sposi gliinconvenienti fisici e morali che derivano da tali unioni._____________________________________(3) Il co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto Canonico <strong>per</strong> la linea collaterale calcola legenerazioni (gra<strong>di</strong>) sommando il numero delle <strong>per</strong>sone dei due rami tolto ilcapostipite (can. 108, 3).


B) CASI RIGUARDANTI IL LUOGODELLA CELEBRAZIONE1) Matrimonio fuori del territorio parrocchialePer celebrare il matrimonio fuori <strong>della</strong> Parrocchia dove siè svolta la <strong>pratica</strong> <strong>matrimoniale</strong>, è necessaria la licenza ad altroParroco (mod. XIV). Al termine <strong>della</strong> <strong>pratica</strong> <strong>matrimoniale</strong>,<strong>per</strong>tanto, il Parroco competente manderà, tramite i nuben<strong>di</strong>,tutti i documenti in busta chiusa all’Ufficio Matrimoni delVicariato, <strong>per</strong> farvi apporre il protocol<strong>lo</strong> e la firma delResponsabile dell’Ufficio.2) Matrimonio fuori <strong>Diocesi</strong>Se i fidanzati desiderano contrarre le nozze fuori <strong>Roma</strong>,il Parroco invii in Vicariato tramite i nuben<strong>di</strong>, la posizione<strong>matrimoniale</strong> (mod. I) e <strong>lo</strong> stato dei documenti (mod. XVI)con la licenza ad altro Parroco unitamente al certificato <strong>di</strong>avvenute pubblicazioni civili <strong>per</strong>ché l’Ufficio Matrimoni possarilasciare il nulla osta <strong>per</strong> la celebrazione del matrimonio fuori<strong>Roma</strong> (etiam extra Urbem).3) Matrimonio <strong>di</strong> residenti in Italia ma da celebrarsiall’esteroDue citta<strong>di</strong>ni italiani residenti in Italia, <strong>per</strong> contrarrematrimonio fuori del territorio nazionale, devono portare consé il nulla osta ecclesiastico (stato dei documenti: mod. XIV)vistato dal Vicariato con licenza ad altro Parroco.Lo stato dei documenti verrà rilasciato dal Parroco cheistruisce la <strong>pratica</strong> dopo l’interrogatorio dei nuben<strong>di</strong> (mod. I),le pubblicazioni canoniche (modd. VII-VIII-IX) e la dovutapreparazione <strong>matrimoniale</strong>.


Per gli effetti civili al matrimonio canonico i nuben<strong>di</strong>dovranno consegnare al console italiano del paese dovecelebreranno le nozze il certificato contestuale, <strong>per</strong> otteneredopo le pubblicazioni civili nel luogo <strong>di</strong> residenza italiano ilNulla Osta consolare <strong>della</strong> nostra autorità all’estero.4) Matrimoni <strong>di</strong> residenti all’estero ma da celebrarsi inItaliaDue citta<strong>di</strong>ni italiani residenti all’estero (A.I.R.E.:Anagrafe degli italiani residenti all’estero) <strong>per</strong> contraematrimonio dovranno svolgere la <strong>pratica</strong> <strong>matrimoniale</strong> pressola Parrocchia dove hanno il domicilio. Effettuate lepubblicazioni canoniche, la preparazione <strong>matrimoniale</strong> edottenuto il nulla osta dalla Curia Vescovile con licenza ad altroParroco, i nuben<strong>di</strong> consegneranno la documentazione alParroco <strong>di</strong> <strong>Roma</strong> nel cui territorio sarà celebrato il matrimonio.Il Parroco re<strong>di</strong>gerà il mod. XIV (stato dei documenti) chepresenterà all’Ufficio Matrimoni <strong>per</strong> la vi<strong>di</strong>mazione da partedel Responsabile.Per l’ottenimento degli effetti civili al matrimoniocanonico i nuben<strong>di</strong> dovranno consegnare i documenti civilirichiesti <strong>per</strong> il matrimonio concordatario chiedendol’applicazione dell’art. 13 <strong>della</strong> Legge 27/5/1929 n. 847.5) Matrimoni nella Città del VaticanoIl matrimonio celebrato nella Città del Vaticano hasimultaneamente va<strong>lo</strong>re canonico e civile.Viene trascritto nei registri <strong>della</strong> Città del Vaticano eattraverso la Segreteria <strong>di</strong> Stato <strong>di</strong> S.S. viene trasmesso <strong>per</strong> via<strong>di</strong>p<strong>lo</strong>matica al luogo <strong>di</strong> residenza degli sposi come un qualsiasimatrimonio contratto all’estero.


Due italiani o un italiano e una straniera <strong>per</strong> sposare inVaticano debbono fare regolare <strong>pratica</strong> religiosa in Italia nellaParrocchia del<strong>lo</strong> sposo o <strong>della</strong> sposa. Con il mod. X rilasciatodal Parroco, si presenteranno in Municipio <strong>per</strong> la richiesta <strong>di</strong>pubblicazioni civili. In Vaticano i nuben<strong>di</strong> dovranno esibire <strong>lo</strong>stato dei documenti (mod. XIV), vistato dal Vicariato e ilcertificato delle avvenute pubblicazioni civili.So<strong>lo</strong> in presenza <strong>di</strong> gravi ragioni e con l’assenso delVicario Generale <strong>per</strong> la Città del Vaticano, il Vicariato potrà<strong>per</strong>mettere l’omissione delle pubblicazioni civili. Gli interessatidovranno al<strong>lo</strong>ra esibire in Vaticano il mod. XIV e i certificaticivili con data non su<strong>per</strong>iore ai tre mesi dall’emissione; ilcontraente straniero presenterà invece il Nulla Osta consolare.La possibilità <strong>di</strong> celebrare il matrimonio nella Città delVaticano viene concessa anche agli apoli<strong>di</strong>, quando si prevedeche non possano facilmente ottenere la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong>apoli<strong>di</strong>a dalla Magistratura italiana.Così pure possono celebrare il matrimonio in Vaticanogli stranieri che <strong>per</strong> motivi religiosi o politici non possonoottenere il nulla osta consolare <strong>della</strong> <strong>lo</strong>ro ambasciata in Italia(1)._____________________________(1) Una sentenza del Tribunale <strong>di</strong> Torino del 1990, <strong>per</strong>mette alla partestraniera priva del nulla osta consolare, <strong>per</strong> motivi religiosi, <strong>di</strong> celebrare ilmatrimonio in Italia valido agli effetti civili senza il Nulla Osta consolareprevisto dall’art. i 16 CC.. Per ulteriori informazioni ci si rivolgaall’Ufficio Matrimoni.


1) Perico<strong>lo</strong> <strong>di</strong> morteC) CASI D’URGENZAPer <strong>per</strong>ico<strong>lo</strong> <strong>di</strong> morte si intende il timore certo oaltamente probabile <strong>della</strong> morte <strong>di</strong> anche uno so<strong>lo</strong> dei duecontraenti.In questo caso l’Or<strong>di</strong>nario del luogo può <strong>di</strong>spensare ipropri sud<strong>di</strong>ti dovunque <strong>di</strong>moranti e tutti quelli che vivono <strong>di</strong>fatto nel proprio territorio (can. 1079, 1).Nell’impossibilità <strong>di</strong> a<strong>di</strong>re l’Or<strong>di</strong>nario del 1uogo, gode<strong>della</strong> stessa potestà anche il Parroco (can. 1079, 2).Il Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Diritto Canonico non impone l’uso deltelegrafo o del telefono <strong>per</strong> ricorrere all’Or<strong>di</strong>nario del luogo.Quin<strong>di</strong> il Parroco o il sacerdote celebrante devono informaresubito (1) l’Or<strong>di</strong>nario del luogo <strong>della</strong> <strong>di</strong>spensa da essi concessain foro esterno (can. 1081).Il Parroco dovrà con prudenza verificare la capacità<strong>della</strong> <strong>per</strong>sona inferma <strong>di</strong> emettere un valido consensounitamente all’oggettiva libertà e vo<strong>lo</strong>ntà <strong>di</strong> ambedue inuben<strong>di</strong>, al fine <strong>di</strong> evitare eventuali violenze morali <strong>di</strong> uncontraente nei confronti dell’altro o da parte <strong>di</strong> terze <strong>per</strong>soneaventi <strong>di</strong>ritto.Per quanto guarda l’istruttoria <strong>matrimoniale</strong>, il Parrocodeve seguire l’iter normale.«Qua<strong>lo</strong>ra non sia possibile avere altre prove nésussistano in<strong>di</strong>zi contrari, è sufficiente l’affermazione deicontraenti anche giurata se il caso <strong>lo</strong> richiede, che essi sonobattezzati e non trattenuti da impe<strong>di</strong>mento (can. 1068).Tralasciate quin<strong>di</strong> le pubblicazioni e la procedura or<strong>di</strong>naria, ilParroco potrà ammettere i nuben<strong>di</strong> alla celebrazione.____________________________(1) La parola «subito» è da intendersi nel senso che l’Or<strong>di</strong>nario (del luogodeve essere avvertito nel giro <strong>di</strong> due o tre giorni, salvo giusta causa chene impe<strong>di</strong>sca la comunicazione.


Celebrato il matrimonio in casa o in ospedale (can. 1118,2), quando non è possibile accedere alla chiesa parrocchiale. edopo la lettura degli articoli del Co<strong>di</strong>ce Civile 143, 144, 147, ilParroco re<strong>di</strong>gerà due atti originali uno dei quali trasmetterà alComune con l’annotazione dell’avvenuto matrimonio in<strong>per</strong>ico<strong>lo</strong> <strong>di</strong> morte. Nell’impossibilità dei nuben<strong>di</strong> <strong>di</strong> esibire idocumenti civili, il Parroco trasmetterà ugualmente entrocinque giorni l’atto <strong>di</strong> matrimonio al Comune, <strong>per</strong> ottenerne latrascrizione, riservandosi <strong>di</strong> consegnare successivamente idocumenti richiesti.I documenti religiosi invece saranno depositati dalParroco nell’Ufficio Matrimoni del Vicariato unitamente a unarelazione che spieghi l’urgenza <strong>della</strong> celebrazione in <strong>per</strong>ico<strong>lo</strong><strong>di</strong> morte.2) Imminenza delle nozzePuò avvenire che quando tutto è preparato <strong>per</strong> le nozze(omnia parata sunt) si venga a conoscenza <strong>di</strong> qualcheimpe<strong>di</strong>mento.Anche in questo caso l’Or<strong>di</strong>nario può <strong>di</strong>spensare dagliimpe<strong>di</strong>menti tanto pubblici che occulti. Il Parroco ha la facoltà<strong>di</strong> <strong>di</strong>spensare soltanto nei casi occulti quando non vi è lapossibilità <strong>di</strong> ricorrere all’Or<strong>di</strong>nario o quando il ricorso può farviolare il segreto.La <strong>di</strong>spensa concessa in questi casi sarà registrata comenei matrimoni celebrati in <strong>per</strong>ico<strong>lo</strong> <strong>di</strong> morte.


D) CASI RIGUARDANTI LA FORMA SOSTANZIALEOACCIDENTALE DELLA CELEBRAZIONE1) Matrimonio <strong>per</strong> procuraSe esiste una giusta causa, quale potrebbe essere la<strong>di</strong>stanza dei contraenti, la malattia, la detenzione in carcere etc.etc., il matrimonio può essere celebrato <strong>per</strong> procura.A tal fine è preventivamente necessario il nulla osta delVicariato.Il Parroco insieme ai documenti richiesti esigerà l’atto <strong>di</strong>procura che deve contenere, ad vali<strong>di</strong>tatem (can. 1105), leseguenti modalità:a) un mandato speciale <strong>per</strong> contrae matrimonio con una<strong>per</strong>sona determinata;b) che il procuratore sia designato dal<strong>lo</strong> stesso mandantee che egli adempia <strong>di</strong> <strong>per</strong>sona il suo incarico;c) il mandato deve essere conferito <strong>per</strong> iscritto e firmatodal mandante, dal Parroco o dall’Or<strong>di</strong>nario del luogo in cui ilmandato viene dato, o da un sacerdote delegato da uno <strong>di</strong> essi oda almeno due testimoni, oppure deve essere fatto condocumento autentico a norma del <strong>di</strong>ritto civile (can. 1105). Perprocedere ad liceitatem al matrimonio me<strong>di</strong>ante procuraoccorre anche la licenza dell’Or<strong>di</strong>nario (can. 1071, 7).Per il matrimonio concordatario si richiede che nellaprocura sia espressa la vo<strong>lo</strong>ntà <strong>di</strong> contrarre un matrimoniovalido agli effetti civili.L’atto originale <strong>della</strong> procura dovrà conservarsi nellaposizione <strong>matrimoniale</strong> Per la richiesta <strong>di</strong> pubblicazioni civili(mod. X) sarà inviata una copia <strong>della</strong> procura redatta su cartada bol<strong>lo</strong> e legalizzata dal Vicariato.


Il procuratore nella celebrazione del matrimonio saràinterrogato con formula appropriata e al termine <strong>della</strong>celebrazione firmerà 1’atto <strong>di</strong> matrimonio debitamentepreparato.Alcune sottolineature:a) il matrimonio è contratto giuri<strong>di</strong>camente nelmomento in cui il procuratore esprime il consenso innome del mandante;b) il mandato <strong>di</strong> procura può essere revocato dalmandante in qualsiasi momento. E’ opportuno che larevoca sia fatta <strong>per</strong> iscritto notando l’anno, il mese, ilgiorno e l’ora. Restando privo <strong>di</strong> facoltà ilprocuratore celebra un matrimonio invalido;c) se il mandante cade in pazzia prima del matrimoniola celebrazione è invalida (can. 1105, 4).2 ) Matrimonio a mezzo interpreteSe il Parroco si trova nell’impossibilità <strong>di</strong> svolgere un<strong>di</strong>a<strong>lo</strong>go con i contraenti <strong>per</strong>ché ignaro <strong>della</strong> <strong>lo</strong>ro lingua, puòservirsi <strong>di</strong> un interprete sia nella istruzione <strong>della</strong> <strong>pratica</strong><strong>matrimoniale</strong> sia nella celebrazione del matrimonio. Il Parrocodeve accertarsi <strong>della</strong> fedeltà dell’interprete (can. 1106).L’uso dell’interprete nella celebrazione delle nozze deveessere giustificato da gravi motivi e consentito dall’Or<strong>di</strong>nario.E’ opportuno nell’atto <strong>di</strong> matrimonio, porre una specialeannotazione.Nei matrimoni dei sordomuti il Parroconell’impossibilità <strong>di</strong> avere una <strong>per</strong>sona che conosca illinguaggio dei contraenti, ottenuto il consenso con segniequivalenti (can. 1104), potrà limitarsi a far leggere agliinteressati gli articoli del Co<strong>di</strong>ce Civile 143, 144, 147riguardanti i <strong>di</strong>ritti e i doveri dei coniugi. Dovrà esigere lapresenza dell’interprete se il coniuge sordo non sapesse


leggere. Nell’uno e nell’altro caso porrà una nota esplicativasull’atto <strong>di</strong> matrimonio.3) Matrimonio celebrato nell’errore comune o nel dubbiopositivo e probabile circala facoltà del sacerdote assistentePer quanto riguarda l’errore comune (can. 144, 1 ) ilParroco si attenga alla seguente norma <strong>pratica</strong>. Se le nozzesono state celebrate da un sacerdote con facoltà or<strong>di</strong>naria,Parroco (can. 1111) - amministratore parrocchiale (can. 540) -vicario parrocchiale con facoltà generale delegata (can. 1111 -137, 3), e il <strong>di</strong>fetto che vizia tali facoltà è occulto, ilmatrimonio si ritenga valido, se invece si tratta <strong>di</strong> un sacerdoteche assiste al matrimonio senza delega particolare si procedaalla Convalidazione semplice (can. 1156) rinnovando ilconsenso o si chieda all’Or<strong>di</strong>nario la sanazione in ra<strong>di</strong>ce,saltem sub con<strong>di</strong>tione a norma dei canoni 1161 e 1165.Per quanto riguarda il matrimonio celebrato nel dubbiopositivo e probabile (cioè in presenza <strong>di</strong> una motivazione gravee probabile in favore <strong>della</strong> facoltà) questi deve considerarsivalido (in dubio standum est pro va<strong>lo</strong>re matrimonii - can.1060), sia che il dubbio si riferisca alle <strong>di</strong>sposizioni del <strong>di</strong>rittodubium juris sia che riguar<strong>di</strong> la situazione <strong>di</strong> fatto dubium facti(can. 144, 1).Comunque so<strong>lo</strong> <strong>per</strong> gravi e urgenti ragioni sarà lecito alsacerdote agire in tali circostanze.


E) PROVVEDIMENTI STRAORDINARISUSSEGUENTI AL MATRIMONIO1) LegittimazioneIl matrimonio celebrato secondo la legge canonica etrascritto agli effetti civili rende legittimi i figli naturali. Glisposi <strong>per</strong>ò dovranno farne il riconoscimento davanti alsacerdote celebrante nel momento del consenso esibendo irelativi atti <strong>di</strong> nascita e <strong>di</strong> battesimoIl sacerdote celebrante che provvede alla legittimazione<strong>della</strong> prole stenderà l’atto <strong>di</strong> riconoscimento nell’atto <strong>di</strong>matrimonio.Se la prole non è stata battezzata, si dovrà pro edere dopoil matrimonio.Nel trasmettere una delle due copie originali alla casacomunale, vi allegherà anche l’atto <strong>di</strong> nascita dei figlilegittimati. Annoterà quin<strong>di</strong> la legittimazione nei registri <strong>di</strong>battesimo se la prole fu battezzata nella sua parrocchia,altrimenti invierà in Vicariato (Ufficio Battesimi) un terzo attooriginale <strong>di</strong> matrimonio con l’atto <strong>di</strong> battesimo <strong>per</strong>ché possaemettersi il decreto <strong>di</strong> correzione. Quando <strong>per</strong> impossibilità oinavvertenza non è stato fatto il riconoscimento nel momento<strong>della</strong> celebrazione del matrimonio ai fini <strong>della</strong> legittimazionequesta potrà compiersi successivamente presso il Notarodell’Ufficio Battesimi del Vicariato. In tal caso i genitoridovranno esibire l’atto <strong>di</strong> nascita del battezzato/a ai sensidell’art. 3 del D.P.R. 2 maggio 1957 n. 432 e l’atto <strong>di</strong>battesimo da correggersi. Il Notaro provvederà con un decretoa comunicare al Parroco dove la prole è stata battezzatal’avvenuta legittimazione. Ana<strong>lo</strong>ga procedura si verifica neicasi <strong>di</strong> adozione decretata dal Tribunale dei minori.


2) Convalidazjone e sanazione in ra<strong>di</strong>ceLa convalidazione è l’atto con il quale il matrimoniocelebrato invalidamente <strong>di</strong>venta valido. Si <strong>di</strong>stingue inconvalidazione semplice e sanazione in ra<strong>di</strong>ce.La convalidazione semplice consiste nella rinnovazionedel consenso <strong>matrimoniale</strong> anche se entrambe le parti hannodato il consenso all’inizio e non <strong>lo</strong> hanno revocato in seguito(can. 1156, 2), ed ottiene gli effetti <strong>per</strong> il futuro o, come si <strong>di</strong>ce,ex nunc cioè dal momento <strong>della</strong> convalida.Della sanazione in ra<strong>di</strong>ce si è trattato al n. 9 <strong>della</strong>sezione A: Matrimonio canonico dopo il civile.__________________________Imprimatur: CAMILLO CARD. RUINI – Vicario

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