13.07.2015 Views

Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Relazione</strong> <strong>annuale</strong> sull’attività svolta e sui programmi di lavoro <strong>2012</strong>Il 24 novembre 2011, la Corte di Giustizia si è inoltre pronunciata in merito alla causaScarlet e, in data 16 febbraio <strong>2012</strong>, per la causa Netlog. In entrambe le sentenze, il giudicecomunitario ha ribadito, in primis, la necessità che le autorità e i giudici nazionali,nel contesto delle misure adottate per proteggere i titolari di diritti d’autore, garantiscanoun giusto equilibrio tra la tutela di tali diritti e quella dei diritti fondamentali dellepersone su cui incidono dette misure, per poi dichiarare di ritenere che l’ingiunzione dipredisporre il sistema di filtraggio oggetto della controversia implichi una sorveglianzasu tutte le comunicazioni elettroniche realizzate sulla rete del soggetto coinvolto.Tale sorveglianza sarebbe inoltre illimitata nel tempo, riguarda qualsiasi futura violazionee postula che si debbano tutelare non solo opere esistenti, bensì anche operefuture, che non sono state ancora create nel momento in cui viene predisposto dettosistema. Pertanto, un’ingiunzione di questo genere causerebbe una grave violazionedella libertà di impresa, poiché obbligherebbe l’operatore a predisporre un sistemainformatico complesso, costoso, permanente e unicamente a suo carico, il che risulterebbeperaltro contrario alle condizioni stabilite dall’art. 3, n. 1, della direttiva2004/48/CE, il quale richiede che le misure adottate per assicurare il rispetto dei dirittidi proprietà intellettuale non siano inutilmente complesse o costose. La Corte concludedichiarando di ritenere che l’ingiunzione di predisporre il sistema di filtraggio controversonon rispetti l’esigenza di garantire un giusto equilibrio tra, da un lato, la tuteladel diritto di proprietà intellettuale, di cui godono i titolari dei diritti d’autore, e, dall’altro,quella della libertà d’impresa, rilevando, altresì, che il sistema di filtraggio controversoè idoneo a ledere anche i diritti fondamentali dei clienti dell’operatore, ovveroquelli alla tutela dei dati personali e alla libertà di ricevere o di comunicare informazioniloro diritti.Di seguito (Tabella 1.10) è riportata una selezione delle iniziative di carattere regolamentareadottate a livello europeo e internazionale, di cui si è dato conto nel presentecapitolo.68

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!