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Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

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1. L’ecosistema digitalecutivo è stato impugnato dinanzi alla Corte Suprema spagnola, essendo stati rilevatidall’associazione di consumatori ricorrente alcuni profili che, a dire di questa, violerebberoil principio costituzionale della libertà di espressione online.L’approccio fondato sull’attribuzione di nuovi poteri alle autorità amministrative non ècomunque generalizzato in Europa. Nei Paesi Bassi è stato presentato l’11 aprile 2011un disegno di legge volto a prevenire la diffusione illegale di contenuti in rete in mododa rafforzare la fiducia nella tutela del diritto d’autore e rafforzare la posizione degli artistie degli esecutori nelle negoziazioni contrattuali. A tal fine, la materia è stata depenalizzataed è stata prevista la possibilità di inibire l’accesso anche ai siti stranieri (perquelli nazionali era già possibile) il cui scopo sia la messa a disposizione di materialeillegale una volta fallito ogni tentativo di contatto con il gestore del sito. Tale ordine èdisposto con provvedimento del giudice. Oltre alle misure repressive, il pacchetto siarticola in una serie di iniziative volte a tutelare la posizione dei titolari dei dirittimediante il rafforzamento degli enti preposti alla raccolta dei compensi per il dirittod’autore, l’imposizione di un sistema di tassazione sui dispositivi di riproduzione deicontenuti che sostituisca l’equo compenso per la copia privata, la semplificazione degliaccordi di copyright al fine di tenere il passo con le novità derivanti dai diritti di sfruttamentodelle opere in internet e l’incoraggiamento dell’eccezione per il cd. fair use al finedi incentivare la diffusione di contenuti creativi senza fini di lucro. Sempre nei PaesiBassi è intervenuta in materia la giustizia civile, con la Corte dell’Aia che, in data 11 gennaio<strong>2012</strong>, ha emanato un’ordinanza con la quale si impone ai due dei principali ISP diinibire l’accesso al sito “The Pirate Bay”, oggetto di una similare pronuncia della Cortedi Cassazione in Italia. Il giudice olandese ha ritenuto di imporre agli ISP di porre inessere il blocco di IP e DNS ai siti di torrent entro dieci giorni, pena l’irrogazione di unasanzione pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun giorno di inadempienza.Meritano rilievo, infine, alcune pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europeaintervenute nel corso del 2011 che evidenziano i nuovi problemi di carattere tecnologicoed economico posti dalla circolazione delle opere dell’ingegno attraverso reti dicomunicazioni elettroniche.Il 12 luglio 2011, con la sentenza L’Oreal v. eBay (causa C-324/09), la Corte è intervenutain riferimento alla vexata quaestio della responsabilità degli internet provider,interpretando la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico e riconoscendo che ilgestore di un mercato online può avvalersi delle deroghe di responsabilità previste dall’art.14 della direttiva stessa “qualora non abbia svolto un ruolo attivo che gli permettedi avere conoscenza o controllo circa i dati memorizzati”. La Corte ha inoltre precisatoche “[d]etto gestore svolge un ruolo attivo siffatto allorché presta un’assistenzache consiste, in particolare nell’ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita dicui trattasi”. Tuttavia, anche nel caso in cui questo non abbia svolto un ruolo attivo nelsenso sopra indicato, non potrà avvalersi dell’esonero dalla responsabilità previstanella suddetta disposizione qualora abbia avuto conoscenza di fatti o circostanze comprovantil’illiceità delle offerte in vendita di cui trattasi e non si sia attenuto all’obbligodi diligenza che impone all’operatore di agire prontamente, conformemente al citatoart. 14, comma 1, lett. b). Infine, la Corte europea ha enunciato che l’art. 11 della direttiva2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale deve essere interpretatonel senso che gli Stati membri sono tenuti a garantire che gli organi giurisdizionalinazionali competenti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale possanoingiungere al gestore di un mercato online di adottare provvedimenti che contribuiscanonon solo a far cessare le violazioni di tali diritti ad opera degli utenti di detto mercato,ma anche a prevenire nuove violazioni della stessa norma. Tali ingiunzioni devonoessere effettive, proporzionate, dissuasive e non devono creare ostacoli al commerciolegittimo.67

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