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Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

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<strong>Relazione</strong> <strong>annuale</strong> sull’attività svolta e sui programmi di lavoro <strong>2012</strong>tare ai motori di ricerca di inserire tali siti nei risultati, agli inserzionisti pubblicitari o aigestori di servizi di pagamenti d’intrattenere con questi rapporti d’affari e richiedereagli ISP di bloccare l’accesso. Tra le previsioni vi erano altresì proposte di rendere il reiteratoupload di contenuti diffusi in violazione della normativa a tutela del diritto d’autoreun reato punibile con la reclusione.In data 12 maggio 2011 è pervenuta all’esame del Senato americano un’altra propostadi legge, denominata Protect Ip Act ovvero Preventing Real Online Threats to EconomicCreativity and Theft of Intellectual Property Act (PIPA). Questa non si proponeva,invece, di modificare le norme relative alla tutela dei marchi o al diritto d’autore,bensì di creare strumenti più incisivi per la lotta alla contraffazione, potenziando glistrumenti contro siti web, soprattutto esteri, con strumenti analoghi a quelli previstidal SOPA, ovvero ordini a operatori di pagamento e fornitori di circuiti pubblicitari adinterrompere i servizi nei confronti del sito segnalato e ai motori di ricerca e agli ISP anon riportare il sito nei risultati di ricerca e ad applicare il blocco di IP e DNS.In Europa, invece, l’approccio seguito nel Regno Unito, Francia e Spagna si caratterizzaper la centralità del ruolo affidato alle autorità amministrative competenti in materiadi lotta alla pirateria in internet.Nel Regno Unito, in virtù dell’adozione del Digital Economy Act nel 2010, Ofcom ha ilcompito di adottare un codice con le disposizioni attuative per l’esecuzione delle disposizioniinerenti le violazioni del copyright. Il 28 maggio 2010 lo schema di codice dell’Ofcomè stato sottoposto a consultazione pubblica che si è conclusa il 30 luglio 2010,ma non sono ancora stati pubblicati gli atti conclusivi. Il Digital Economy Act è statooggetto di contenzioso dinanzi all’High Court che il 6 marzo <strong>2012</strong> si è pronunciata nelsenso di ritenerlo proporzionato rispetto allo scopo.Il 1° febbraio 2011 il Dipartimento di Stato competente ha chiesto a Ofcom di esaminarele diverse implicazioni tecniche ed economiche connesse ai meccanismi di bloccodegli accessi ai siti, richiesta cui l’autorità inglese ha adempiuto con un documento resopubblico il 27 maggio 2011. Tale rapporto effettua una disamina delle modalità tecnichein cui è possibile porre rimedio alla diffusione online di contenuti protetti da dirittod’autore, illustrando punti di forza e aspetti negativi delle opzioni disponibili, ponendoa raffronto le procedure per la rimozione selettiva, i meccanismi di inibizione dell’accesso,la deindicizzazione dai risultati dei motori di ricerca dei link alle pagine che diffondotali contenuti, il blocco del domain name system, in abbinamento o meno all’IP.L’iniziativa più recente si registra in Spagna, con la c.d. Ley Sinde che prende il nomedal ministro proponente e che consiste in un inserimento della normativa antipirateriainformatica nel quadro della più organica “Legge per un’Economia Sostenibile”, approvatail 4 marzo 2011. Il provvedimento contempla procedure snelle che consentirannoalla “Commissione sulla proprietà intellettuale”, organo amministrativo istituito inseno al Ministero della cultura e suddiviso in due sezioni, di imporre agli ISP l’oscuramentodelle pagine web che offrono illegalmente contenuti tutelati dai diritti d’autore.L’entrata in vigore della legge era subordinata al varo del relativo regolamento esecutivo,adottato in data 30 dicembre 2011 con entrata in vigore prevista per marzo dell’annosuccessivo. La citata Commissione avrà il compito di valutare le denunce ricevuteda chi ritiene di avere subito la violazione del proprio copyright e se riterrà fondatala denuncia, inviterà gli autori di tale condotta a ritirare, entro 48 ore, i contenuti illegalidalla rete. Viene prevista la possibilità di appellarsi a tale richiesta, producendo lerelative prove documentali. Gli autori della denuncia potranno altresì presentare le loroargomentazioni e la Commissione dovrà esprimersi entro tre giorni. Tale risoluzionedovrà poi essere ratificata da un giudice amministrativo, che potrà emettere un’ordinanzaper raccogliere i dati degli autori del reato e delle pagine internet illegali e, infine,deliberare sul loro eventuale oscuramento. Recentemente, tale regolamento ese-66

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