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Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

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4. L’Autorità: rapporti istituzionali e organizzazione4.3. L’organizzazione dell’Autorità4.3.1. L’organizzazione e le risorse umaneGli organi dell’AutoritàIl 15 maggio <strong>2012</strong> è scaduto il mandato del presidente Corrado Calabrò e deicomponenti dell’Autorità (figura 4.6) a sette anni dall’insediamento avvenuto il 16maggio 2005 e – al momento in cui si scrive – opera in regime di prorogatio, che nonsi protrarrà oltre i sessanta giorni dalla scadenza del mandato dei suoi componenti,atteso il parere del Consiglio di Stato n. 2169/<strong>2012</strong>. Il Parlamento italiano, al quale lalegge istitutiva dell’Autorità affida il compito di eleggere i commissari dell’Autorità,procederà alla elezione dei nuovi commissari in un rinnovato quadro normativo –quello definito dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 –, il quale, nel più ampiocontesto di adozione di misure per la crescita e il consolidamento dei conti pubblici,stabilisce, infatti, al suo art. 23, comma 1, lettera a), che il numero dei componentidel Consiglio dell’Autorità è ridotto da otto a quattro, escluso il presidente. La legge22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del decreto-legge ha aggiunto, in modo piùpuntuale, che “il numero dei componenti della Commissione per le infrastrutture e lereti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997,n. 249, è ridotto da quattro a due, escluso il Presidente e quello dei componenti dellacommissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazionidi cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, è ridotto da quattro a due, escluso il Presidente”.La designazione del Presidente dell’Autorità è riservata al Presidente del Consigliodei ministri, il quale opera d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico. Ladesignazione di origine governativa è sottoposta al parere favorevole delle commissioniparlamentari competenti, le quali si esprimono a maggioranza dei due terzi deicomponenti.Il legislatore, riducendo il numero dei componenti complessivamente da otto aquattro, ha voluto perseguire la finalità del contenimento dei costi degli apparatiamministrativi pubblici, ma ha lasciato inalterato il disegno definito dalla legge istitutivan. 249/97. Come noto, infatti, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si articolain quattro organi: il Presidente, la Commissione per le infrastrutture e le reti, laCommissione per i servizi e i prodotti, il Consiglio. Per effetto del decreto legge 6dicembre 2011, n. 201, dunque, gli organi collegiali dell’Autorità hanno un nuovoassetto: le Commissioni sono costituite, ciascuna, dal Presidente dell’Autorità e dadue commissari; mentre il Consiglio è costituito dal Presidente e da quattro commissari.Per ciascuno di essi la legge definisce non solo la composizione ma anche le competenze,affidando, però, all’Autorità stessa il potere di riallocarle al suo interno tra ivari organi. Anche la seconda consiliatura (2005-<strong>2012</strong>), presieduta dal presidenteCorrado Calabrò, si è avvalsa di tale prerogativa, ogni qualvolta sia emersa l’opportunitàdi imprimere maggiore efficacia al proprio intervento di regolazione e di vigilanza.Così, da ultimo nel 2010, l’Autorità, attivando l’articolo 32 del suo regolamentoconcernente l’organizzazione e il funzionamento, ha attratto nell’ambito decisionaledel Consiglio le competenze in materia di tutela dei consumatori, ritenendo la451

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