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Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

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4. L’Autorità: rapporti istituzionali e organizzazione4.1. I rapporti istituzionali4.1.1. I rapporti internazionaliIl ruolo dell’Autorità nel contesto internazionaleNel periodo di riferimento, la matrice regolamentare comunitaria e la fortissimaincidenza delle dinamiche di mercato internazionali – da sempre tratti caratterizzanti lamissione e l’operato dell’Autorità – hanno messo in evidenza un cambio di paradigma.Sotto il profilo istituzionale, la riforma comunitaria del quadro regolamentare dellecomunicazioni elettroniche del 2009 ha provveduto a formalizzare il profilo istituzionalemulti-livello delle Autorità nazionali di regolamentazione, da più parti autorevolmentesegnalato come tratto qualificante del settore.Il potere di indirizzo e scrutinio della Commissione europea e la cooperazioneregolamentare tra Autorità nazionali si sono infatti cristallizzati, ad opera della riformadel 2009, in un modello di governance settoriale particolarmente innovativo.La nuova normativa comunitaria, pur in continuità con le linee portanti del quadrodel 2002, innova in profondità il disegno istituzionale posto in essere dal legislatoreeuropeo; in particolare, la creazione dell’Organismo europeo dei regolatori delle comunicazionielettroniche (BEREC, secondo l’acronimo inglese di Body of European Regulatorsfor Electronic Communications) ha fornito un riconoscimento istituzionale al potereconsultivo collettivo dei regolatori nazionali nei confronti delle Istituzioni europee.Per altro verso, le direttive di settore 154 , così come modificate nel 2009 155 , hannointrodotto nuovi strumenti per la promozione dell’armonizzazione regolamentare inEuropa, ampliando tra l’altro i poteri di controllo della Commissione europea nei confrontidei regolatori nazionali. A tale proposito, si segnala come il termine per il recepimentodell’acquis communautaire settoriale sia intervenuto il 25 maggio 2011 e comegli Stati membri siano chiamati ad applicare le nuove disposizioni comunitarie a decorreredal 26 maggio; il ritardo italiano nel processo di trasposizione, completato nelmaggio <strong>2012</strong>, ha comportato l’apertura di una procedura di infrazione da parte dell’esecutivoeuropeo (sulla quale, si rinvia alla ricostruzione dettagliata del quadro normativodi riferimento, di cui al capitolo 2.3).Un’impostazione analoga, ancorché con un profilo istituzionale meno marcato, èstata seguita in ambito comunitario in materia di servizi postali (recentemente assegnatidal legislatore nazionale alla competenza dell’Autorità); in tale contesto, opera ilGruppo dei Regolatori Europei per i Servizi Postali - ERGP, istituito con decisione dellaCommissione europea 156 .154 Si tratta delle seguenti direttive: direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso); direttiva2002/20/CE (direttiva autorizzazioni); direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro); direttiva2002/22/CE (direttiva servizio universale).155 Le direttive sono state modificate dalla direttiva 2009/136/CE (recante modifica della direttiva2002/22/CE, della direttiva 2002/58/CE e del regolamento (CE) n. 2006/2004) e dalla direttiva2009/140/CE (recante modifica delle direttive 2002/21/CE, 2002/19/CE e 2002/20/CE).156 Decisione 2010/C 217/07.391

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