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Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

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3. Gli interventi dell’Autoritàsto equilibrio tra il diritto di proprietà intellettuale, da un lato, e la libertà d’impresa, ildiritto alla riservatezza e la libertà di ricevere informazioni, dall’altro.Connessa al tema della tutela del diritto d’autore è anche la sentenza del 12 luglio2011, C 324/09, con la quale la Corte ha statuito che l’art. 14, n. 1, della direttiva2000/31/CE («direttiva sul commercio elettronico»), che esclude la responsabilità delprestatore di servizi per le informazioni memorizzate, deve essere interpretato nelsenso che esso si applica al gestore di un mercato online qualora non abbia svolto unruolo attivo che gli permetta di avere conoscenza o il controllo sui dati memorizzati. LaCorte ha altresì precisato che detto gestore svolge un ruolo attivo ogniqualvolta prestaun’assistenza che consiste nell’ottimizzare la presentazione delle offerte in venditao nel promuoverle. Ne deriva che quando il gestore abbia svolto un ruolo attivo nelsenso indicato la sua prestazione rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 14, n. 1,della direttiva citata, e pertanto esso non potrà avvalersi dell’esonero dalla responsabilitàprevisto nella suddetta disposizione qualora sia stato al corrente di fatti o circostanzein base ai quali un operatore diligente avrebbe dovuto constatare l’illiceità delleofferte in vendita di cui trattasi e, nell’ipotesi in cui ne sia stato al corrente, non abbiaprontamente agito conformemente al n. 1, lett. b), del suddetto art. 14.Servizi media audiovisiviIn tema di comunicazioni commerciali, vanno segnalate la sentenza 9 giugno2011, causa C-52/10, con la quale la Corte di giustizia ha escluso che l’esistenza di uncompenso o di un’altra forma di pagamento costituisca elemento necessario per poterritenere provato il carattere intenzionale di una pubblicità clandestina; nonché la sentenza24 novembre 2011, causa C-281/09. In quest’ultima la Corte di giustizia ha giudicatoin contrasto con la normativa comunitaria la legge spagnola che riconduce allacategoria residuale di “altre forme di pubblicità”, in quanto tale sottoposta a limiti diaffollamento orario differenti, i filmati pubblicitari, le telepromozioni, gli spot pubblicitaridi sponsorizzazione e i micro-annunci pubblicitari, vale a dire forme di comunicazionecommerciale che per le loro caratteristiche (breve durata, inserimento tra un programmae l’altro, etc.) sono assimilabili alla nozione di “spot pubblicitari” per i quali èprevisto il rispetto del limite orario del 20%.Merita di essere richiamata anche la sentenza del 28 luglio 2011, C-403/10 P, nellaquale la Corte ha confermato la sentenza del Tribunale di primo grado (T-177/07) cheha dichiarato incompatibili con il mercato comune i contributi concessi ai consumatoridall’Italia, nel 2004 e nel 2005, al fine di consentire l’acquisto o l’affitto di decoderdigitali interattivi per la ricezione di programmi tramite la tecnologia digitale terrestreo via cavo, e ciò in ragione del fatto che detti contributi escludono i decoder che consentonola ricezione di programmi televisivi diffusi via satellite.Di particolare interesse appare poi la sentenza 4 ottobre 2011, cause riunite C403/08 e C 429/08, con la quale la Corte di giustizia ha giudicato incompatibile con ildiritto dell’Unione la normativa inglese che vieta specificamente l’importazione, la venditae l’utilizzo di decoder stranieri per la visione di contenuti televisivi in ragione di unaclausola di esclusiva territoriale. Ad avviso dell’Organo di giustizia comunitario, siffattarestrizione violerebbe la libertà di prestazione dei servizi nell’ambito del mercatointerno e non sarebbe giustificabile atteso che “…una siffatta compartimentazione eduna tale differenza artificiosa di prezzi che ne consegue sono inconciliabili con lo scopoessenziale del Trattato, consistente nella realizzazione del mercato interno”.387

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