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Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

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<strong>Relazione</strong> <strong>annuale</strong> sull’attività svolta e sui programmi di lavoro <strong>2012</strong>Secondo il Tribunale è parimenti fondata la censura afferente all’autonomia finanziariadi cui gode la ricorrente Autorità, che si manifesta con la capacità di provvederecon le proprie entrate a fronteggiare per intero le spese sostenute per l’attività svolta;manca dunque il presupposto che in coerenza con le finalità perseguite giustifichi il suoinserimento nell’elenco Istat, e cioè la sussistenza di un costo per la finanza pubblica eper il bilancio dello Stato che va contenuto.L’autonomia finanziaria della ricorrente, le fonti dalle quali discendono le sueentrate (id est i contributi ad essa obbligatoriamente versati dagli operatori dei settorida essa regolati), la possibilità di intervenire per garantirne nel tempo la corrispondenzaalle uscite sono tutti elementi legislativamente fissati, e, quindi, incontestabili.Segue da ciò che non è configurabile una spesa che la finanza pubblica possa infuturo essere costretta a sopportare per assicurare il pareggio di bilancio della ricorrente,atteso che a questo fine l’Autorità è già stata fornita dal legislatore di strumentiche consentono di provvedere in via autonoma.Di qui la conclusione che il criterio di calcolo imposto dal legislatore comunitario eper libera scelta recepito dall’ISTAT, calcolo fondato esclusivamente sul rapporto fraspesa complessiva ed entrate proprie, è nel caso in esame ampiamente soddisfatto.Avverso la sentenza del Tar l’ISTAT ha proposto appello, con istanza cautelare. Ilrelativo giudizio si è concluso con l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 856/1012 di rigettodell’istanza sospensiva in ragione, tra l’altro, delle riconosciute garanzie di indipendenzadell’Autorità dal potere esecutivo e della sua provvista finanziaria sostanzialmenteautonoma.Giurisprudenza comunitariaNel periodo dal 1° aprile 2011 al 30 aprile <strong>2012</strong> sono intervenute rilevanti pronunceanche in ambito comunitario, ove – pur nell’ambito di contenziosi che non hannosempre visto l’Autorità coinvolta nel giudizio – sono stati sanciti alcuni principi inerentiall’attività istituzionale dell’Autorità che meritano di essere in questa sede riportati.Diritto d’autoreParticolare interesse rivestono le decisioni della Corte di giustizia nelle cause C-70/10 e C-360/10, rispettivamente del 24 novembre 2011 e del 16 febbraio <strong>2012</strong>, inmateria di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica.Il Giudice comunitario ha rilevato la contrarietà al diritto dell’Unione europea dell’ordinegiudiziale che imponga a un fornitore di accesso a internet o ad un prestatore diservizi di hosting di predisporre un sistema di filtraggio di tutte le informazioni che transitanoo che siano temporaneamente memorizzate sui server di detti operatori, anchemediante programmi peer-to-peer, quando tale sistema si applichi indistintamente atutta la clientela, a titolo preventivo, a spese esclusive dell’intermediario e senza limitinel tempo, al fine di identificare file contenenti opere musicali, cinematografiche oaudiovisive coperte da diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare il trasferimento ela messa a disposizione del pubblico di file il cui scambio pregiudichi il diritto d’autore.La Corte ha, altresì, precisato che il giudice nazionale, nell’imporre a un intermediariola messa a punto di sistemi di filtraggio delle informazioni, deve garantire il giu-386

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