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Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

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3. Gli interventi dell’Autoritàrisprudenza di legittimità, l’iscrizione del debito nei libri contabili costituisce elementocostitutivo della responsabilità dell’acquirente ed è pertanto onere del creditore provarel’iscrizione del debito nei propri confronti, a nulla rilevando l’eventuale conoscenzaaliunde delle passività da parte dell’acquirente.Natura dell’AutoritàIl Consiglio di Stato, con ordinanza 29 aprile 2011, n. 1831, nel respingere l’appelloproposto da Codacons avverso l’ordinanza cautelare del Tar del Lazio n.179/2011, concernente la nomina – da parte del Senato della Repubblica – di un componentedell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si è pronunciato sulla sindacabilitàdi un atto promanante dalle Assemblee legislative.Il Supremo Consesso della magistratura amministrativa ha ritenuto sussistentela giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che le attribuzioni del Senato inmerito alla nomina del componente dell’autorità indipendente provengono da unanorma di legge ordinaria, e come tale estranea alle attribuzioni costituzionali del Senato;e che la funzione svolta è di carattere sostanzialmente amministrativo.Significative pronunce si sono avute, in particolare, sul fronte del riconoscimentodelle prerogative di indipendenza e autonomia del Garante, con particolare riguardoalla sua autonomia economica e finanziaria.Emblematici in questo senso sono le pronunce del Consiglio di Stato in sede consultiva,mediante i pareri n. 1334/11 (sull’ambito soggettivo di applicazione del decretolegislativo n. 150/2009) e n. 385/<strong>2012</strong> (sui limiti di assoggettabilità dell’Autoritàall’obbligo di restituzione delle economie di gestione di cui al d.l. n. 78/2010, cd. leggeTremonti), che hanno evidenziato le ampie prerogative di autonomia anche economicae finanziaria dell’Autorità.Con sentenza 11 gennaio <strong>2012</strong>, n. 226 il Tar del Lazio ha accolto il ricorso propostadall’Autorità avverso l’Elenco ISTAT 2011, recante l’indicazione delle Amministrazionipubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate ai sensi dell’art.1, comma 3, legge 31 dicembre 2009 n. 196, nella parte in cui la inserisce fra le suddetteAmministrazioni nonostante, nella sua qualità di Autorità amministrativa indipendente,essa provveda con proprie entrate e in misura quasi totale (98%) alla coperturadei costi afferenti l’attività svolta, senza quindi fruire di alcun contributo a caricodella finanza pubblica ed incidente sul bilancio dello Stato.Il Tar si diffonde profusamente sulla natura giuridica dell’Autorità e sulla sua autonomiafinanziaria, rilevando che condizione necessaria, e sotto molti aspetti sufficiente,perché un organo amministrativo possa essere qualificato, anche in contrasto conla denominazione assegnatagli dalla legge istitutiva, Autorità amministrativa indipendente,è che esso disponga di “piena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione”;si richiede, in sostanza, che non sia soggetto ad alcun potere governativo diindirizzo, direttivo e di controllo.Al fine di verificare se nei confronti della ricorrente sia individuabile un organosopraordinato, legittimato ad esercitare il controllo nei sensi richiesti dal legislatorecomunitario, è ininfluente che il potere di nomina dei suoi organi di vertice spetti alGoverno. Si tratta di circostanza dalla quale non può ragionevolmente farsi discendereuna posizione di dipendenza dell’Autorità rispetto al soggetto al quale deve la suainvestitura e che quindi potrebbe riservarsi di controllare di fatto la sua attività.385

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