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Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

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<strong>Relazione</strong> <strong>annuale</strong> sull’attività svolta e sui programmi di lavoro <strong>2012</strong>La citata delibera ha altresì precluso al soggetto sanzionato la possibilità di fruiredei contributi all’editoria di cui alla legge n. 250/1990: il Dipartimento per l’informazionee l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ha infatti annullato idecreti con i quali era stata autorizzata l’erogazione di contributi per l’editoria in favoredi Edizioni Riformiste per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009.Avverso il predetto provvedimento hanno presentato ricorso giurisdizionale il soggettosanzionato, nonché Editoriale Libero ed Edizioni Riformiste (questi ultimi, pur nonessendo diretti destinatari del provvedimento, ne hanno lamentato gli effetti riflessi,in relazione alla disciplina sui controlli e alle erogazioni dei contributi).I vizi sollevati erano sia di natura formale (in particolare, le modalità di votazionein Consiglio), che sostanziale (l’insussistenza di situazioni di controllo e collegamentotra le imprese interessate).Con tre sentenze gemelle, il Tar Lazio (24 novembre 2011, nn. 9283, 9284 e 9285)ha accolto tutti i ricorsi, sebbene solo sotto il profilo procedurale, in quanto sono statesostanzialmente stigmatizzate la modalità di voto utilizzate in seno al Consiglio dell’Agcome volte all’adozione del provvedimento impugnato.Nella sentenza emessa su uno dei tre ricorsi (sentenza n. 9285/2011) è stato poiaccolto anche il motivo con cui il ricorrente lamentava la violazione del diritto di difesa,“non essendo stato ammesso ad esprimere personalmente e direttamente le sue argomentazioniinnanzi al Plenum, nonostante lo avesse chiesto espressamente”.Avverso le tre pronunce sopra riportate, l’Autorità ha proposto appello al Consigliodi Stato, che “previa riunione degli stessi, li accoglie e per l’effetto, in riforma dellesentenze di primo grado, respinge i ricorsi originariamente proposti dagli odierni appellati”(dispositivo di sentenza n. 2182/<strong>2012</strong>).Organizzazione e funzionamento dell’AutoritàAttività di riscossione delle sanzioniIn materia di riscossione delle sanzioni, particolare interesse riveste la decisionedel 23 maggio 2011, n. 161, con cui il Tribunale di Rimini ha chiarito che l’efficacia dell’ordinanzaingiunzione emessa nei confronti di una società di capitali poi estinta puòestendersi nei confronti del suo liquidatore ex art. 2495 c.c. solo ove sussista unaresponsabilità di quest’ultimo. Tale responsabilità deve essere accertata in un appositogiudizio di cognizione (incentrato sull’esistenza dei presupposti indicati dalladisposizione codicistica, presupposti ulteriori e diversi rispetto a quelli che fondano laresponsabilità della società), non sussistendo l’estensione automatica degli effetti delgiudicato nei confronti dei terzi, propria dei rapporti tra società di persone e singolisoci.Sempre in materia di riscossione delle sanzioni si evidenzia, per la rilevanza dellaquestione trattata, anche la sentenza 8 febbraio <strong>2012</strong>, n. 130, con cui il Tribunale civiledi Frosinone ha ritenuto che l’art. 2560, secondo comma, c.c., in tema di debiti relativiall’azienda ceduta, si applica anche all’Autorità, in quanto, con riferimento alle sanzioniamministrative pecuniarie irrogate da quest’ultima, non esiste una disposizionederogatoria applicabile in luogo della citata disposizione codicistica. Il medesimo Tribunaleha poi dichiarato l’insussistenza del diritto dell’Autorità ad agire esecutivamentenei confronti della società cessionaria dal momento che, secondo condivisibile giu-384

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