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Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

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3. Gli interventi dell’AutoritàLa norma di cui l’Autorità ha fatto applicazione è stata introdotta in attuazione delladelega conferita al Governo dall’art. 1 della legge comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009,n. 88), ai fini dell’attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, dell’11 dicembre 2007, recante modifiche alla direttiva 89/552/CEE del Consigliorelativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari eamministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive.A parere del Giudice adito, la delega contenuta nella legge comunitaria 2009, comed’uso ai fini del recepimento di direttive comunitarie, si limita a richiamare i principi contenutinelle direttive stesse, ulteriormente soggiungendo che “all’attuazione di direttive che modificanoprecedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se lamodificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondentimodificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata”e che “nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazionidelle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell’esercizio della delega”(art. 2, comma 1, e lett. e) ed f) dello stesso comma, legge n. 88/2009, cit.).Il Collegio, al fine di stabilire se la disciplina di cui si verte rientri nel “fuoco” delladelega legislativa, ha reputato pertanto necessario rimettere alla Corte di Giustizia dell’Unioneeuropea, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,la seguente questione interpretativa: “la novella legislativa introdotta con il decretoc.d. “Romani”, non troverebbe base alcuna né nella legge nazionale di delega, né,tantomeno, nelle norme comunitarie di riferimento. Infatti il decreto in questione èstato adottato in attuazione delle delega contenuta nell’art. 26 della legge comunitaria2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88), la quale, a sua volta, è stata conferita al fine didare attuazione alla direttiva comunitaria 2007/65/CE sui servizi di media audiovisivi.Tali fonti, però, non dispongono alcunché circa i tetti di affollamento pubblicitario daapplicarsi nei confronti delle emittenti televisive a pagamento”.Il rinvio si è reso necessario in quanto, sebbene sussista un discreto numero di pronuncerelative all’interpretazione della direttiva 89/552/CEE (c.d. “televisioni senzafrontiere”), la specifica questione non è mai stata affrontata dalla Corte, né sembra adessa applicabile la giurisprudenza esistente.È stato altresì rilevato che la normativa comunitaria applicabile non ha un contenutodi evidenza tale da non dare adito a nessun ragionevole dubbio sulla soluzione dadare alla questione sollevata.EditoriaLa trasparenza degli assetti proprietariIn materia di editoria, rilevanti attività procedurali, condotte dall’Autorità nel corsodel 2010 per verificare il rispetto della legge n. 416/1981, sono sfociate in altrettantiricorsi giurisdizionali.Con la delibera n. 63/11/CONS, l’Autorità, avendo formalmente rilevato che lasocietà Editoriale Libero era assoggettata al controllo di Finanziaria Tosinvest (inmaniera occulta, almeno dal 2006) – contrariamente a quanto comunicato al Roc – enon della Fondazione San Raffaele, ha adottato un’ordinanza-ingiunzione per la violazionedelle norme poste a presidio della trasparenza degli assetti proprietari delleimprese esercenti attività editoriali.383

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