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Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

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<strong>Relazione</strong> <strong>annuale</strong> sull’attività svolta e sui programmi di lavoro <strong>2012</strong>relative a eventi di particolare interesse generale. Si tratta dei cd. “brevi estratti di cronaca”,che concernono gli eventi di grande interesse pubblico, sui quali singole emittentidetengano i diritti di esclusiva, consentendone così la divulgazione, sia pure nellaforma del breve estratto, da parte di tutte le altre emittenti e, quindi, l’accesso all’interaplatea degli utenti del servizio radiotelevisivo.La citata delibera, disciplinando le modalità concrete di utilizzo delle finestre, hastabilito, tra l’altro, la loro durata massima, pari a tre minuti.Con sentenza 10 ottobre 2011, n. 7844, il Tar Lazio ha respinto, sebbene parzialmente,il ricorso proposto da Sky avverso la citata delibera.In particolare, secondo il Tar l’art. 15 della direttiva n. 2010/13/CE, lungi dalriguardare espressamente e in modo esclusivo l’ipotesi dei rapporti transfrontalieri (incui l’emittente titolare dei diritti di esclusiva sia stabilita in uno Stato membro diversoda quello in cui siede l’emittente cui viene consentita la diffusione di brevi estratti diaccesso), sembra prevedere in maniera generalizzata un diritto di tutte le emittenti,stabilite nell’Unione, di accesso e di diffusione nella forma dei brevi estratti degli eventidi interesse pubblico soggetti a diritti di esclusiva, a prescindere dal fatto che l’emittentetitolare dell’esclusiva sieda nel territorio di uno Stato diverso o dello stesso Statodell’emittente richiedente.Peraltro, in base ad una interpretazione teleologica, tesa a valorizzare una “informazioneaperta, liberamente accessibile e generalizzata”, “risulterebbe illogica unalimitazione ai soli rapporti fra emittenti che operano in Stati diversi […], in quanto solol’estensione della prescrizione anche ai rapporti interni […] garantisce copertura ditutte le fattispecie nelle quali può emergere una esigenza di salvaguardia del diritto deicittadini dell’Unione ad una informazione agevole, accessibile e piena”. Ne è derivatala declaratoria di manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevatadalla ricorrente sulla normativa nazionale che ha dato attuazione alla direttiva (art. 32-quater, d.lgs. n. 177/2005).Il Tar, avallando la tesi dell’Agcom, ha anche riconosciuto la differenza strutturale eontologica tra i programmi di intrattenimento e i programmi informativi, questi ultimiconnotati da una “finalità di ordine marcatamente più generale”. Le trasmissioni a prevalentecaratterizzazione di intrattenimento, infatti, non possono essere assimilate – inaderenza al precetto europeo – al concetto di trasmissioni di informazione generale.È stato invece accolto il motivo di ricorso attinente alla durata dei brevi estratti.Per il Tribunale, l’art. 15, par. 6, della direttiva (che rimette la disciplina concreta degliestratti agli Stati, “conformemente ai loro sistemi giuridici e alle loro prassi giuridiche”)non consente un superamento del limite massimo indicato specificamente nel considerandon. 55 (ai sensi del quale non dovrebbero superarsi i novanta secondi).Avverso la decisione del Tar Lazio, l’Autorità ha proposto, per i profili di soccombenza,appello al Consiglio di Stato.PubblicitàCon ordinanza n. 3639 del 23 aprile <strong>2012</strong>, il Tar del Lazio si è pronunciato in viainterlocutoria sul ricorso proposto da Sky avverso l’ordinanza ingiunzione adottata dall’Autoritàper la violazione dell’art. 38, comma 5, del d.lgs. n. 177/2005, in relazione alsuperamento dei limiti di affollamento pubblicitario avvenuto in data 5 marzo 2011,nella fascia oraria 21 – 22.382

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