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Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

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3. Gli interventi dell’Autoritàcazioni contenute nell’art. 32 del d.lgs. n. 177/2005, e in particolare al requisito del“rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti”. Ciò in quanto dette graduatorie vengonopredisposte impiegando parametri (quali il fatturato e il numero e la qualità deidipendenti) “incapaci di fornire alcun lume sulle abitudini degli utenti”.Si evidenzia che proprio su tale aspetto era però intervenuto solo un mese primail medesimo Tar Lazio (24 giugno 2011, n. 5633), che aveva ritenuto il ricorso alle graduatoriedei Co.re.com. un sistema corretto, in quanto “criterio inequivoco e di facilemisurazione”.Con la predetta pronuncia, che si discosta dalle precedenti, il Tar ha però rigettatotutte le doglianze mosse dalla ricorrente Telenorba s.p.a.In particolare, è stata ritenuta razionale “la scelta dell’Agcom di collocare i principalicanali nazionali nelle prime 9 posizioni del telecomando”, secondo un disegnogenerale coerente, considerato del tutto inidoneo a produrre effetti dannosi per leemittenti locali. Inoltre, la pretesa di ricoprire le posizioni precedentemente assunte,in via di fatto, “sul telecomando” (7-9), non è stata minimamente condivisa. A questoriguardo, il Collegio ha ritenuto che i princìpi di cui all’art. 32 d.lgs. n. 177/05 – e, in particolare,la semplicità d’uso – devono “essere tra loro conciliati e raccordati”. Pertanto,“il rispetto delle abitudini e delle preferenze degli utenti – che la ricorrente vorrebbeenfatizzare – non può condurre alla meccanica adozione di un criterio di ordinamentodei canali di tipo meramente fattuale, privo di razionalità in quanto basato sulla pedissequariproduzione della situazione consolidatasi nel sistema delle trasmissioni irradiatecon tecnica analogica […]”. È lo stesso cambiamento di tecnologia a imporre unriassetto complessivo.Infine, due ricorsi proposti da Dada Net s.p.a. e Telemarket s.p.a. sono stati dichiaratiinammissibili per sopravvenuto difetto di interesse con sentenze Tar Lazio, rispettivamente,4 novembre 2011, n. 8459, e 24 novembre 2011, n. 8940: nelle more delgiudizio, sulla scorta delle modifiche apportate dalla normativa primaria (d.l. n.34/2011), l’Autorità ha infatti adottato la delibera n. 353/11/CONS, che, all’articoloall’art. 18, comma 3, ha previsto, da un lato, che l’operatore di rete in ambito locale puòfornire servizi di trasmissione e diffusione a fornitori di servizi di media audiovisivi inambito nazionale, e, dall’altro, che ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambitonazionale trasportati da operatori di rete locali spettano le numerazioni dei canali a diffusionenazionale previste dal Piano, secondo i generi di programmazione ivi previsti.L’assegnazione alle ricorrenti di nuove posizioni LCN ha dunque indotto le stessea rinunciare al ricorso. Il Tar, in un caso, ha comunque precisato che “l’adozione dellanuova disposizione regolamentare non è idonea ad evidenziare, di per sé, la fondatezzadelle censure introdotte dalla parte ricorrente”, stigmatizzando altresì il caratterelacunoso della pregressa normativa.In ogni caso, tutte le pronunce sfavorevoli all’Agcom sono state impugnate, e laloro esecutività è stata sospesa, in sede cautelare, da parte del Consiglio di Stato.Brevi estratti di cronacaCon la delibera n. 667/10/CONS, in attuazione della direttiva n. 2007/65/CE(Smav, ora vigente nel testo consolidato di cui alla direttiva 2010/13/UE) e dell’articoloart. 32-quater del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, l’Autoritàè intervenuta a disciplinare la natura, l’estensione e l’utilizzo di finestre informative381

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