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Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

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<strong>Relazione</strong> <strong>annuale</strong> sull’attività svolta e sui programmi di lavoro <strong>2012</strong>Con sentenza 26 gennaio <strong>2012</strong>, n. 873, il Tar Lazio ha accolto le censure di carattereprocedurale mosse al suddetto provvedimento da parte di Sky Italia.Nel merito, il Tar ha poi censurato il provvedimento impugnato nella parte in cuiqualifica i “canali generalisti nazionali” non ex analogici quali canali “tematici”, riservandoad essi le posizioni da 21 a 70 (121-170 per il secondo arco di numerazione, ecosì via). Secondo il giudice di prime cure, la definizione “canali generalisti nazionali”comprende tutti i canali nazionali digitali che diffondono programmi di tipo generalista,qualificati come tali ai sensi della delibera n. 435/01/CONS, senza distinzione tranuovi entranti ed ex analogici.In modo strettamente connesso, è stata rilevata l’illegittimità della scomposizionedegli archi di numerazione in numerosi “blocchi” e “sottoblocchi”, inserendovi categorienon omogenee. In particolare, secondo il Giudice, l’Autorità avrebbe dovuto collocare,in uno o più blocchi consecutivi, tutti i “canali generalisti nazionali”, vale a diresia gli ex analogici che i nuovi entranti. Ciò avrebbe garantito all’utente una più agevolefruizione dell’offerta, non consentita dalla interposizione di un blocco ulteriore, riservatoalle emittenti locali (posizioni 10-19), all’interno dei canali generalisti. Il Tar, perconverso, ha ritenuto razionale la collocazione dei “principali canali nazionali nelleprime posizioni del telecomando”.Il Tar non ha invece condiviso l’orientamento di Sky volto a stigmatizzare l’avviodelle numerazioni con numeri a tre cifre, invece che ad una. Secondo il Collegio, partiredal numero ‘100’, invece che da ‘1’, avrebbe comportato un ridotto uso di risorse utili,a discapito dell’efficienza del sistema. Nemmeno la censura avverso la disposizioneconcernente i programmi in differita (cd. +1) ha convinto il Giudice di prime cure. La“posizione analoga” all’interno dei diversi archi, infatti, secondo il Tar costituisce un“principio di replicazione”, semplice e razionale, che permette allo spettatore “dimemorizzare una ripartizione della numerazione basata sulla iterazione”. Sono statidisattesi, altresì, i motivi attinenti alla (ipotetica) restrizione degli scambi di numerazione:come sostenuto dall’Autorità, la norma primaria consente tali scambi soltantoall’interno di uno stesso genere, mentre “se si consentisse agli accordi contrattuali unaridefinizione complessiva (e non limitata a un singolo segmento) di tutto il sistema,verrebbero vanificate in modo irrimediabile le esigenze di programmazione e pianificazione”.Infine (sebbene, per priorità logica, sia stato il primo profilo ad essere esaminato),si evidenzia che il Tar ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale sollevata in riferimento all’art. 32 Tusmar, per eccesso di delega,ritenendo che l’introduzione dell’ordinamento automatico dei canali all’interno delTesto unico risponda alle indicazioni delle Commissioni parlamentari e sia ricompresanelle finalità generali indicate dalla direttiva 2007/65/CE.Con analoghi arresti giurisprudenziali sono stati accolti i ricorsi presentati dalComitato radio televisioni locali e dal Gruppo europeo di telecomunicazioni s.r.l. (TarLazio 29 luglio 2011, n. 6814) e dalla Società Italiana Televisioni s.r.l. (Tar Lazio 1 agosto2011, n. 6901).I motivi di accoglimento hanno riguardato, da un lato, la riduzione del termineposto per la consultazione (15 giorni), considerata in contrasto con l’art. 11 del Codice;dall’altro, il riferimento al criterio delle graduatorie Co.re.com., utilizzate – nel corsodell’indagine affidata a un soggetto indipendente esterno, Demoskopea s.r.l. – per definirel’attribuzione della numerazione alle emittenti locali. Tale criterio (cui si è fattoricorso in sostituzione dei dati Auditel) è stato considerato del tutto estraneo alle indi-380

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