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Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

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3. Gli interventi dell’Autoritàcomuni sarebbe dovuta avvenire in base ai ricavi incrementali registrati dall’operatoreterzo.Il Tar ha ritenuto meritevoli di accoglimento solo le censure relative alla mancatainclusione nel monte costi comuni dei costi relativi al decoder e alla relativa installazione,trattandosi di costi non recuperabili da Sky, intesi a determinare miglioramenti delservizio di cui beneficia, a tutta evidenza, anche l’operatore Conto Tv in quanto accedentealla Piattaforma digitale.Avverso tale sentenza sia Conto tv che Sky hanno presentato ricorso in appello,attualmente pendente, per i profili di rispettiva soccombenza.Tutela dei minoriCon sentenza 4 ottobre 2011, n. 7694, il Tar Lazio ha respinto il ricorso propostoda RTI per l’annullamento della delibera n. 143/06/CSP, con cui l’Autorità ha ravvisatoa carico della ricorrente la violazione dell’art. 4, comma 2, lett. b) e dell’art. 34, comma3, d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, in relazione al par. 2.4 del Codice di autoregolamentazioneTV e minori.A parere dell’adito giudicante, nell’ambito di un equilibrato bilanciamento di principie valori, tutti meritevoli di protezione, la “tutela dei minori” assume un connotatocertamente prevalente rispetto ad altri, che, ancorché altrettanto garantiti, ove confliggenticon la prima devono essere considerati recessivi.Detta impostazione trova, peraltro, un puntuale riscontro nell’evoluzione normativain siffatta materia.Il quadro normativo evidenzia come il legislatore abbia conferito alla tutela degliutenti minori dei mezzi di comunicazione un particolare rilievo, recependo, a tal fine,la dettagliata disciplina contenuta nel Codice di autoregolamentazione, rendendoneobbligatoria la puntuale applicazione, e traducendo le regole di comportamento ivideclinate in precisi precetti normativi alla cui violazione è correlato il potere sanzionatoridell’Agcom.Il Tribunale evidenzia, altresì, che le imprese televisive sono tenute alla osservanzadelle regole di comportamento contenute nel Codice di autoregolamentazione, nonsolo in virtù del preciso impegno assunto dalle medesime in sede di sottoscrizione dellostesso, ma vieppiù a seguito del preciso vincolo giuridico che ha introdotto in tal sensoil più volte richiamato art. 34, commi 3 e 4, del d. lgs. 177/2005.In altri termini, il Codice di autoregolamentazione non costituisce solo lo strumentoidoneo a tratteggiare i presidi e le cautele più idonee a preservare l’integrità psicofisicadell’utente minore, ma assurge a testo di riferimento per i doveri e i divieti in essocontenuti, validi anche nei confronti dell’Autorità preposta alla garanzia dell’osservanzadi tali norme.Ordinamento automatico dei canali (Lcn)In materia di Lcn si segnalano alcune pronunce che hanno condotto all’annullamentoparziale della delibera n. 366/10/CONS, recante il Piano di numerazione automaticadei canali della televisione digitale terrestre.379

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