13.07.2015 Views

Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Relazione</strong> <strong>annuale</strong> sull’attività svolta e sui programmi di lavoro <strong>2012</strong>137/10/CSP con la quale è stata archiviata una segnalazione presentata dall’on. MarcoPannella e da altri rappresentanti dell’area radicale per denunciare la presunta violazione,in danno dei medesimi, delle disposizioni in materia di pluralismo dell’informazionerecate dagli artt. 3 e 7 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi dimedia audiovisivi e radiofonici, di seguito anche solo T.u.s.m.a.r.), e dall’Atto di indirizzodella Commissione Parlamentare di vigilanza sulle garanzie del pluralismo nel serviziopubblico radiotelevisivo, dell’11 marzo 2003.Il Tar si è soffermato in via preliminare sul preteso difetto di legittimazione attivain capo ai ricorrenti, e ha affermato che tale legittimazione può riconoscersi, tra i diversiricorrenti, solo all’Associazione politica Marco Pannella in ragione dell’accordo politicopubblico intervenuto, in vista delle elezioni politiche 2008, tra il partito democraticoe l’associazione medesima; accordo in virtù del quale sono stati eletti deputati radicaliaderenti a tale associazione, i quali sono così entrati a far parte del gruppo del Partitodemocratico presso la Camera dei deputati come delegazione autonoma. Il provvedimentodell’Autorità è stato censurato, sotto questo profilo, per carenza di motivazione:per il giudice amministrativo, il Garante avrebbe dovuto esplicitare le ragionidella tesi della mancanza di legittimazione.La delibera è stata censurata, sempre sotto il medesimo profilo del vizio di motivazione,anche in relazione alle modalità con le quali l’Autorità ha calcolato il tempodedicato agli esponenti dai media ed ha osservato che “[omissis] l’Autorità doveva considerarela fattispecie peculiare e motivare con argomentazioni idonee in ordine allaconclusione che accomunava l’associazione in questione con altri soggetti politici prividi accordi di tale tipo e, quindi, effettivamente privi di esponenti eletti nei Parlamentinazionale ed europeo, al fine di valutare situazioni “analoghe” [omissis]. In sostanza,il Collegio rileva la carenza di motivazione in ordine all’indicazione dei criteri seguiti dall’Autoritànel comparare situazioni invece indubbiamente diverse per ragioni oggettive,nel caso di specie attestate dal su ricordato Accordo Politico con il Partito Democratico[omissis]”.Accesso alla piattaforma satellitareCon sentenza 6 ottobre 2011, n. 7759, il Tar Lazio ha respinto il ricorso dell’operatoreConto Tv avverso la delibera n. 233/09/CONS, avente ad oggetto “Attività divigilanza inerente l’ottemperanza della delibera n. 123/06/CONS”, recante, quest’ultima,“Controversia Edi on Web s.r.l./Sky Italia s.r.l. avente ad oggetto accesso allapiattaforma unica”.Il Tar ha escluso che dall’esegesi degli Impegni imposti a Sky, quale operatoredominante nel mercato della pay tv (a seguito dell’autorizzazione dell’operazione diconcentrazione tra le società Newscorp/Telepiù) possa desumersi l’obbligo di stipulareaccordi di “Simulcrypt reciproco” con un operatore terzo (nella specie, Conto Tv), equindi di rendere disponibili i propri contenuti televisivi anche attraverso la piattaformasatellitare tecnologica del terzo operatore accedente alla piattaforma medesima.Il Giudice di prime cure ha altresì respinto il ricorso incidentale presentato da Sky,condividendo la scelta dell’Autorità di utilizzare quale criterio di ripartizione dei costicomuni relativi alla piattaforma di Sky quello dell’uso effettivo delle relative risorse daparte dell’operatore terzo; è stato dunque disatteso il diverso principio, proposto invecedalla ricorrente, del “beneficio atteso”, ai sensi del quale la ripartizione dei costi378

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!