13.07.2015 Views

Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

3. Gli interventi dell’Autoritàsce espressamente all’Autorità il potere di procedere alla determinazione dei casi diindennizzo automatico) e dell’art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche.Il Tar ha, poi, rilevato che una volta assegnato all’Autorità il compito di adottareprocedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose, e di prevedere nei casigiustificati un sistema di rimborso o di indennizzo, risulta connaturale “la competenzaa determinare anche i criteri di quantificazione degli indennizzi, da applicare proprionell’esercizio del potere di decisione sulle controversie”.Il pronunciamento del Tar ha offerto spunti interessanti anche in ordine alla qualificazionegiuridica degli operatori di servizi radiotelevisivi a pagamento, e alla possibilitàper l’Autorità di estendere a questi ultimi la disciplina regolamentare in materiadi indennizzi.Sul punto, il giudicante ha escluso che l’attività svolta dall’operatore di servizi televisivia pagamento possa essere ridotta alla mera fornitura di pacchetti di contenuti,dovendo essa più correttamente qualificarsi come fornitura di servizi ad accesso condizionato,in quanto si sostanzia nella fornitura di sistemi di abilitazione alla visione deiprogrammi, e dunque in un’attività propedeutica alla fruizione dei contenuti stessi. Nederiva l’applicazione delle norme del Codice delle comunicazioni elettroniche e delledisposizioni di cui al gravato Regolamento anche gli operatori televisivi a pagamento.Tali sentenze sono state impugnate dagli operatori Sky ed RTI innanzi al Consigliodi Stato presso il quale pende appello.Sempre in materia di tutela dell’utenza, è opportuno richiamare la sentenza 5 aprile2011, n. 2122, con la quale il Consiglio di Stato si è definitivamente pronunciato sullaquestione relativa al riconoscimento del credito residuo all’utente che recede o che trasferiscela sua utenza ai sensi dell’art.1, comma 3 della legge n. 40/07, confermandola pronuncia di primo grado con la quale il Tar aveva affermato la legittimità della deliberan. 416/07/CONS.Segnatamente, il Giudice dell’appello ha confermato la sussistenza dell’obbligo direstituzione del credito residuo, pur in assenza di un’espressa previsione in tal senso,ritenendo tale obbligo una conseguenza diretta ed immediata delle due disposizionicontenute nei commi 1 e 3 dell’art. 1 della legge n. 40 del 2007.I Giudici di Palazzo Spada hanno altresì rilevato che “la sopravvivenza del dirittodell’operatore a conservare gli importi residui verrebbe anche ad ostacolare la realizzazionedi una concorrenza effettiva sul mercato di riferimento, creando delle barrierealle scelte degli utenti”, dal momento che l’utente che sa di non poter recuperare laparte di traffico non consumato difficilmente abbandonerebbe l’operatore d’origine.Il Consiglio di Stato ha poi condiviso la decisione del Tar nella parte in cui ha esclusoche “il trattenimento, da parte dell’operatore, del credito residuo potesse ritenersi giustificatodalle spese sostenute per la cessazione del rapporto contrattuale trattandosi di unasomma variabile da un massimo (che corrisponde all’intero traffico telefonico acquistato)ad un minimo, mentre gli eventuali costi affrontati dall’operatore sono pressoché fissi”.AudiovisivoTutela del pluralismoIn materia di tutela del pluralismo informativo è intervenuta la sentenza n. 8064del 19 ottobre 2011, con cui il Tar del Lazio ha disposto l’annullamento della delibera n.377

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!