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Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

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<strong>Relazione</strong> <strong>annuale</strong> sull’attività svolta e sui programmi di lavoro <strong>2012</strong>nel senso che questo Consiglio non aveva posto vincoli di determinazione del contributoda corrispondere”.In altri termini, poiché è stata rimessa alla rinnovazione procedimentale di competenzadell’Autorità la sola fase di valutazione sull’an dell’obbligo di contribuzione alservizio universale, il Consiglio di Stato ha ritenuto di non dover valutare le censureattenenti al quantum, e cioè a un aspetto, quello della corretta quantificazione del contributo,strettamente dipendente dall’esito del procedimento stesso.Servizi a sovrapprezzoCon sentenza 6 giugno 2011, n. 3359, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello propostodall’Autorità per la riforma della sentenza del Tar n. 6362/10, che annullava lasanzione irrogata dall’Autorità per la mancata comunicazione del costo di chiamatarelativa ai servizi a sovrapprezzo, ritenendo che fosse responsabile della condottaomissiva unicamente l’operatore di accesso o, ove applicabile, l’operatore titolare deldiritto d’uso delle numerazioni, e non già il fornitore di contenuti (quale il soggetto sanzionato).L’appello proposto dall’Autorità è stato accolto sulla scorta della seguente ricostruzionenormativa: il combinato disposto degli artt. 5, comma 3, e 3, comma 3, della deliberan. 9/03/CIR evidenzia, da un lato, la presenza di un obbligo, in capo agli operatorid’accesso, o ai titolari del diritto d’uso delle numerazioni, di assicurare la corretta indicazionedel costo di chiamata per i servizi resi su numerazioni telefoniche; e, dall’altro,la presenza di un ulteriore obbligo secondo cui i predetti operatori debbono informarei soggetti fornitori dei medesimi servizi circa le norme da rispettare per il corretto utilizzodi tali numerazioni.Il Collegio ha rilevato che l’obbligo informativo sulle norme da osservare, obbligo chegli operatori di accesso (o i titolari dei diritti d’uso delle numerazioni) sono tenuti ad adempiereverso i fornitori dei servizi, presuppone che siano proprio questi ultimi ad essereresponsabili delle condotte poste in essere in violazione delle predette norme.I giudici di Palazzo Spada hanno dunque affermato che, in caso di mancata comunicazionedel costo di chiamata, la palese responsabilità in capo all’operatore di accesso(o titolare del diritto d’uso) non esclude quella del fornitore di contenuti, ma siaggiunge ad essa. Tra l’altro, la mancata indicazione del costo del servizio non riguardal’uso della numerazione, ma attiene propriamente alle modalità seguite in concretoper la pubblicizzazione del servizio, ed è quindi interamente riferibile al soggetto chefornisce il servizio medesimo.Tutela dell’utenzaCon sentenze 13 dicembre 2011, nn. 9707 e 9710, il Tar Lazio ha rigettato i ricorsidi RTI e Sky intesi a contestare la legittimità della delibera n. 73/11/CONS, recanteil regolamento in materia di indennizzi all’utenza per eventuali disservizi. Il Giudice ha,in primo luogo, riconosciuto la sussistenza, in capo all’Autorità, del potere di determinarela misura degli indennizzi automatici da corrispondersi in sede di definizione dellecontroversie insorte tra operatori e utenti, e deferite alla sua cognizione alla luce,rispettivamente, dell’art. 2, comma 12, lettera g), legge n. 481 del 1995 (che attribui-376

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