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Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

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3. Gli interventi dell’AutoritàServizio di accesso disaggregatoIn materia di accesso disaggregato (ULL) è intervenuta la sentenza 20 aprile 2011,n. 2439, con la quale il Consiglio di Stato ha confermato le sentenze del Tar Lazio n.4722/2010 e n. 4713/2010, che si erano pronunciate positivamente sulla legittimitàdella delibera dell’Autorità n. 14/09/CIR di “approvazione delle condizioni economichedell’offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregatoall’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 11) perl’anno 2009”.I Giudici di Palazzo Spada, in particolare, nel respingere l’appello proposto daFastweb, hanno ampiamente condiviso le conclusioni raggiunte dal Giudice di primogrado (per le quali si rinvia, più ampiamente, alla <strong>Relazione</strong> <strong>annuale</strong> 2010): sul mancatoaccoglimento dell’istanza istruttoria; sull’efficacia nel tempo della delibera14/09/CIR che, adottata in data 24 marzo 2009, ha tuttavia spiegato effetti a partiredal 1° gennaio dello stesso anno; sull’applicazione del meccanismo del bottom up inluogo di quello del network cap in sede di definizione del canone dei servizi di ULL; sullacompetenza della Commissione per le infrastrutture e le reti; sull’adeguatezza dei datidi cui l’Autorità si è avvalsa in sede di approvazione, con il meccanismo del bottom up,dell’offerta di riferimento presentata dalla Telecom per l’anno 2009; sulle modalità esui criteri in concreto applicati dall’Autorità nell’apprezzare la suddetta offerta; sullemodalità procedimentali seguite nell’adozione della delibera contestata.Servizio universaleIl Consiglio di Stato, con le sentenze 20 marzo <strong>2012</strong>, nn. 1569, 1571, 1572 e 1573,ha rigettato i ricorsi proposti da Vodafone-Omnitel n.v., in sede di giudizio di ottemperanza,in materia di ripartizione degli oneri di servizio universale.La ricorrente lamentava la mancata ottemperanza, da parte dell’Autorità, alle sentenzedel Consiglio di Stato 25 gennaio 2010, n. 243, 26 gennaio 2010, n. 281, 9 febbraio2010, n. 644 e 5 febbraio 2010, n. 535, con le quali il Supremo Consesso dellamagistratura amministrativa aveva sanzionato la carenza di istruttoria dei procedimentidell’Autorità concernenti il meccanismo di ripartizione e valutazione del costonetto del servizio universale per gli anni 1999, 2000, 2002 e 2003. In particolare, Vodafonedesumeva l’invalidità, per violazione del giudicato, delle successive deliberazionidell’Autorità di rinnovazione dei relativi procedimenti, in ragione dell’omesso rinnovamentodella fase relativa ai criteri di ripartizione dell’onere.Il Consiglio di Stato, nel rigettare i ricorsi in questione, si è soffermato sulla portatadelle decisioni sottoposte a giudizio di ottemperanza e sul connesso principio diassorbimento.Secondo i Giudici di Palazzo Spada, il vincolo conformativo contenuto nelle sentenzeda ottemperare riguarda esclusivamente la fase relativa all’accertamentodella sussistenza di un obbligo di contribuzione, e non anche la successiva fase dideterminazione concreta della relativa quota dovuta. Di conseguenza, l’Autorità, nelrinnovare le procedure, era tenuta a non incorrere nei vizi riscontrati in ordine allemodalità di accertamento del grado di concorrenzialità tra servizio fisso e mobile, edel relativo grado di sostituibilità tra i due servizi. Per il Collegio, la successiva fase“di accertamento dell’entità del contributo era stata lasciata “libera” dalla sentenza,375

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