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Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

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<strong>Relazione</strong> <strong>annuale</strong> sull’attività svolta e sui programmi di lavoro <strong>2012</strong>conseguentemente concluso che rientra nelle prerogative dell’Autorità, e nell’ambitodei suoi apprezzamenti di discrezionalità tecnica, il potere di valutare che la rete in fibranon fosse, allo stato, già significativamente attuata e soprattutto non in possesso diunico operatore (come quella in rame posseduta da Telecom); di talché la disciplinaprevista per la rete in rame non poteva automaticamente valere per la rete in fibra, chenecessitava appunto di più specifici approfondimenti e sperimentazioni.Avverso tale sentenza è stato presentato ricorso in appello, tutt’ora pendente.Altrettanto importanti sono le osservazioni svolte dal Tar in un’altra decisione resasempre in ordine alla delibera n. 731/09/CONS (sentenza n. 9569/2011) con specificoriferimento al tema della replicabilità delle offerte di Telecom. Il Tar ha ritenuto ragionevolela scelta dell’Autorità di prevedere che il ribaltamento sulle tariffe all’ingrosso(wholesale) delle eventuali offerte promozionali di Telecom si renderà necessario solonel caso in cui dette offerte non possano essere replicate dagli operatori, e che ciò èrimesso a un’apposita necessaria verifica di replicabilità.In tale sentenza, il Giudice di prima istanza ha affermato la natura discrezionaledella scelta del Garante di prevedere la co-locazione virtuale solo nei casi di indisponibilitàdi soluzioni per la co-locazione fisica: trattasi, dunque, di una scelta che deveessere valutata solo sotto il profilo della ragionevolezza; ed è sotto tale prospettiva cheil Tar ha rilevato la natura “non assolutamente irragionevole” della scelta, in quantoessa non limita le possibilità di accesso alle reti da parte degli operatori.In ogni caso, a giudizio del Tar, una determinazione di tal genere risponde chiaramentea una politica, insindacabile in sede giurisdizionale, di incentivare gli operatoristessi a creare proprie strutture fisiche per le trasmissioni, che sono diverse dagli apparatidi proprietà che pure gli operatori utilizzano nell’ambito della rete Telecom.Avverso tale sentenza, la società Vodafone ha presentato ricorso in appello,attualmente pendente.Il Tar del Lazio si è espresso anche sulla legittimità del modello di costo per la definizionedei prezzi dei servizi intermedi di accesso per il triennio 2010-<strong>2012</strong> previstodalla delibera n. 578/10/CONS (sentenze n. 9484/2011 e n. 9740/2011).In particolare, con la sentenza citata da ultimo, il Giudice di prime cure ha respintoil ricorso promosso da un operatore alternativo, che contestava la scelta dell’Autoritàdi riferirsi ai prezzi 2009 dei servizi intermedi di accesso quali valori di partenzaper l’applicazione del meccanismo di network cap; si è osservato come tale sceltapotesse considerarsi legittima solo per i servizi ULL e bitstream, i cui prezzi erano statideterminati sulla base del principio dell’orientamento al costo, ma non per i serviziWLR e bitstream naked, i cui prezzi 2009 erano stati determinati, invece, con unametodologia di tipo retail minus, che, diversamente da quella dell’orientamento alcosto, individua il prezzo del servizio all’ingrosso a partire dal prezzo praticato da TIall’utenza finale.Il Giudice amministrativo ha ritenuto ragionevole la scelta dell’Autorità di adottareun sistema che tenda ad applicare il principio dell’orientamento ai costi in manieraprogressiva, mantenendo fermo come dato di partenza per i prezzi dei servizi WLR ebitstream naked il valore fissato nel 2009.Il Tar ha altresì aggiunto che il meccanismo di programmazione triennale dei prezzi,realizzato nell’ambito della delibera n. 578/10/CONS, è espressione di una scelta,assolutamente legittima, dell’Autorità di mantenere un certo differenziale con i prezzirelativi all’accesso alla rete in rame.374

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