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Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

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3. Gli interventi dell’AutoritàTariffe di terminazione su rete mobileDue pronunce del Consiglio di Stato hanno definitivamente chiuso il contenziosoconcernente la delibera n. 667/08/CONS (in tema di mercato della terminazione su singolereti mobili), con esiti positivi per il regolatore, stante la conferma della legittimitàdel sistema glide path (riduzione progressiva dei prezzi) introdotto con la citata delibera.I Giudici di Palazzo Spada si sono pronunciati sulla impugnazione della sentenzadel Tar del Lazio n. 1336/2011 (segnalata nella <strong>Relazione</strong> <strong>annuale</strong> 2011) e, successivamente,sul giudizio di revocazione promosso da H3G a seguito della sfavorevole pronunciaintervenuta in secondo grado.Nell’ambito della prima pronuncia (Consiglio di Stato 23 maggio 2011, n. 3106),il Collegio, confermando il pronunciamento di primo grado, ha stabilito che l’Autorità,pur determinando i costi di terminazione in conformità a quelli del cd. “operatore efficiente”e prevedendo la parità di trattamento per tutti gli operatori nel settore dellatelefonia mobile con allineamento dei prezzi entro il 31 dicembre <strong>2012</strong>, può legittimamenteammettere, per breve tempo e sulla base di elementi oggettivi sottoposti a continuomonitoraggio, eventuali asimmetrie in presenza di operatori newcomer che nonabbiano raggiunto la dimensione minima d’efficienza, che debbano sostenere costisuperiori a quelli degli operatori efficienti o che subiscano costi per loro incontrollabiliper effetto d’assegnazione ineguale di frequenze.Ma da tale beneficio è stato legittimamente escluso l’operatore H3G, in quanto lostesso per lungo tempo ha già goduto di asimmetrie tariffarie a proprio vantaggio perla sua iniziale condizione, che tuttavia è significativamente mutata anche grazie allaprogressiva liberazione delle frequenze. Il giudizio di revocazione successivamenteavviato da H3G avverso la sentenza appena illustrata è stato considerato inammissibile(Consiglio di Stato 24 gennaio <strong>2012</strong>, n. 288).Rimedi imposti all’operatore incumbent sui mercati dell’accesso alla rete fissaSui rimedi che l’Autorità ha imposto a Telecom Italia nei mercati dell’accessosulla rete fissa sono intervenute numerose sentenze (Tar Lazio 1° dicembre 2011, n.9484; 5 dicembre 2011, n. 9569; 14 dicembre 2011, n. 9740), con le quali il Giudiceha confermato la legittimità di diverse disposizioni contenute nella delibera n.731/09/CONS, relativa alla “Individuazione degli obblighi regolamentari cui sonosoggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercatidell’accesso alla rete fissa (mercati 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione2007/879/CE)”, nonché del modello di costo definito nella successiva deliberan. 578/10/CONS.Un primo rilevante tema affrontato dal Giudice di prime cure (sentenza n.9484/2011) attiene al riconoscimento della legittimità della scelta dell’Autorità di adottareuna disciplina graduale per l’individuazione dei rimedi da imporre a Telecom Italiasulla rete di accesso in fibra (NGAN). Il Giudice amministrativo ha ritenuto che i principie gli obiettivi generali della disciplina di reti e servizi nonché quelli della regolamentazione,rispettivamente contenuti negli artt. 4 e 13 del d.lgs. n. 259/2003 e nella leggeistitutiva dell’Autorità, lasciano a quest’ultima ampio spazio per individuare procedimentie tempi di attuazione della disciplina relativa alle trasmissioni in fibra. Il Tar ha373

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