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Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

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<strong>Relazione</strong> <strong>annuale</strong> sull’attività svolta e sui programmi di lavoro <strong>2012</strong>Gli indirizzi della giurisprudenzaNel periodo di riferimento sono intervenute rilevanti decisioni, con le quali sonostati tracciati indirizzi giurisprudenziali di particolare rilievo nelle materie inerenti all’attivitàistituzionale dell’Autorità.TelecomunicazioniTariffe di terminazione sulla rete fissaCon le sentenze 27 dicembre 2011, nn. 6830 e 6831, il Consiglio di Stato ha confermatole pronunce del Tar Lazio nn. 6439/09 e 6445/09, ribadendo la legittimità dell’iterprocedimentale seguito dall’Autorità per l’adozione della delibera n.251/08/CONS, con la quale è stato messo a punto il “Modello” per la determinazionedelle tariffe di terminazione su rete fissa in base ai costi di un operatore alternativo efficiente.Sempre in materia di tariffe di terminazione sul mercato della rete fissa è intervenutala sentenza del Tar Lazio 14 dicembre 2011, n. 9739, che ha accolto il ricorsoproposto da Telecom Italia avverso le delibere nn. 179/10/CONS e229/11/CONS, con le quali l’Autorità ha definito, rispettivamente per gli anni 2010e 2011, i livelli massimi di prezzo per la fornitura da parte degli operatori alternativi(OLO) dei servizi di raccolta e di terminazione delle chiamate sulle proprie reti (cd.interconnessione reverse).Il Giudice amministrativo, condividendo la posizione della ricorrente, ha ritenutoche “la delibera n. 179/10, nella parte in cui ha mantenuto anche per il 2010 una oggettivadisomogeneità fra le condizioni economiche concretamente praticabili dagli operatoriinteressati per la reciproca fornitura del servizio di terminazione delle chiamatesulle rispettive reti, non sia immune dai denunciati indici sintomatici dell’eccesso dipotere, quali la contraddittorietà manifesta, l’insufficienza della motivazione e il difettodi istruttoria” e che “anche la delibera n. 229/11 … non appare immune dai vizidenunciati, sostanzialmente riconducibili alla complessiva inadeguatezza dell’istruttoriacondotta dall’Autorità che ha portato all’adozione di una decisione non rispettosadel quadro di riferimento normativo nazionale e comunitario, e pertanto deve essereannullata”.Avverso la sfavorevole sentenza del Tar l’Autorità ha proposto appello, che èstato accolto dal Consiglio di Stato con decisione n. 2802 del 15 maggio <strong>2012</strong>. Neldisporre l’annullamento dell’appellata sentenza n. 9739/2011, il Collegio ha statuitola legittimità dell’operato del Garante, ritenendo, in particolare, che il sistemadi prezzi di terminazione su rete fissa delineato dall’Autorità per gli anni 2010 e 2011“...è solo apparentemente ingiustificato, discriminatorio e in contrasto con le prescrizionidella Commissione europea, rispondendo piuttosto al persistere ancoradopo molti anni dalla liberalizzazione del mercato, di una realtà infrastrutturale differenziatatra Telecom e gli altri operatori, che emerge con chiarezza dall’analisi delmercato compiuta dall’Autorità e dalla motivazione delle delibere nn. 179/10 e229/11...”.372

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