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Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

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<strong>Relazione</strong> <strong>annuale</strong> sull’attività svolta e sui programmi di lavoro <strong>2012</strong>so, si evitano ostacoli o barriere alla libertà di scelta del contraente debole e si realizzanole finalità pro-concorrenziali della legge.In tal senso è stata interpretata la norma nelle “Linee guida della Direzione tuteladei consumatori esplicative per l’attività di vigilanza da effettuare ai sensi dell’art. 1,comma 4, della legge n. 40/2007, con particolare riferimento alle previsioni di cuiall’art. 1, commi 1 e 3, della medesima legge”.L’Autorità, nell’ambito dei compiti di vigilanza attribuitele dalla legge, è stataimpegnata in una complessa analisi dei costi di recesso applicati alla clientela e deglioneri effettivi sostenuti dai principali fornitori di servizi di telefonia fissa e mobile per lagestione tecnico-amministrativa della fase contrattuale afferente al recesso, conl’obiettivo di accertare che le spese addebitate agi utenti fossero realmente appropriatee legittime.Le indicazioni fornite, a conclusione delle attività di verifica, sono state recepitedagli operatori con una riduzione significativa dei costi di recesso per i nuovi clienti, perla clientela da acquisire, come pure per gli utenti che avevano già esercitato il diritto direcesso, segnalandone l’onerosità all’Autorità.I risultati ottenuti sono, nella gran parte dei casi, molto soddisfacenti.Per i servizi di comunicazione da postazione mobile, i costi di recesso sono diminuitianche del 95%. Ad esempio, nel caso dell’operatore H3G, a fronte di importi precedentementecompresi tra i 100 e i 300 euro, i costi di recesso si attestano oggi sui 10euro per USIM card. Similmente, i costi di recesso richiesti dagli operatori Vodafone,Tim e Wind, che prima variavano tra i 100 e i 200 euro, risultano pressoché azzerati,fermo restando la restituzione degli sconti per promozioni legate a un periodo di vigenzacontrattuale non rispettato dall’utente, così come sancito sia dal TAR del Lazio chedal Consiglio di Stato avverso quanto stabilito dall’Autorità con la delibera n.484/08/CONS 152 .Con riguardo ai servizi di fonia fissa, i gestori sono stati invitati a predisporre unprospetto dei costi di recesso applicabili per specifico servizio, distinguendo tra recessodovuto a passaggio dell’utenza ad altro operatore e recesso con cessazione definitivadell’utenza. Attualmente questi prospetti, coerenti con i dettami della legge n.40/2007 e sempre sottoposti ad attenta vigilanza da parte della Direzione, sono richiamatisulle pagine del sito web dell’Autorità. Anche per i servizi di telefonia fissa si è ottenutoun considerevole abbassamento dei costi che si attestano in media sui 44,00 euro,con una riduzione, rispetto alla “penale” precedentemente applicata, che raggiungeanche il 70 per cento in caso di trasferimento dell’utenza ad altro operatore.152 La sentenza del Consiglio di Stato, decisione N. 01442/2010 REG.DEC del 26 gennaio 2010,ha ritenuto definitivamente legittimo il comportamento secondo cui l’operatore può mettere “adisposizione dell’utente due diverse offerte tra le quali egli è libero di scegliere: una “a prezzo pieno”,dalla quale può in ogni momento recedere salvo preavviso, senza essere sottoposto a rimborsiper spese diverse da quelle sostenute dall’operatore per la disattivazione dell’impianto, comeprevisto dall’art. 1, comma 3; un’altra “promozionale” a prezzo ridotto, per la quale le parti accettanouna durata minima, che non preclude all’utente il recesso anticipato, ma che consente all’operatore,che ha fatto affidamento su un arco temporale di vigenza del rapporto contrattualeper coprire i costi sostenuti e realizzare il corrispettivo che gli è dovuto in ragione della controprestazioneofferta, di recuperare, al momento del recesso anticipato, quanto il ripensamento legittimodell’utente non gli ha consentito di ottenere”. Tale decisione subordina di fatto il diritto allosconto, acquisito dal cliente mediante la sottoscrizione dell’offerta c.d. “promozionale”, alla condizioneche il cliente non receda dall’offerta sottoscritta prima del decorrere dei termini indicatidall’operatore.344

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