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Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

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<strong>Relazione</strong> <strong>annuale</strong> sull’attività svolta e sui programmi di lavoro <strong>2012</strong>136/11/CSP del 23 maggio 2011, con le quali sono state, rispettivamente irrogate le sanzionidi euro 258.230,00 (TG4), euro 100.000,00 (TG5) e euro 100.000,00 (Studio Aperto)in relazione agli episodi riguardanti le interviste del Presidente del Consiglio diffuse indata 20 maggio 2011 dai tre notiziari, i competenti uffici dell’Autorità hanno avviato, d’ufficioe sulla base di esposti e di segnalazioni, il procedimento per l’accertamento della sussistenzadel sostegno privilegiato di cui alla legge n. 215/2004.Nel corso del procedimento è stato analiticamente approfondito il tema delle conseguenzesanzionatorie derivanti dalla disciplina sul conflitto di interessi qualora le violazionidelle leggi parametro non siano state successivamente reiterate nel corso dellacampagna elettorale di riferimento, anche in relazione alle precedenti esperienze applicative.Da tale approfondimento è risultato confermato che l’esercizio del potere di diffidaper sostegno privilegiato presuppone il permanere delle condizioni per l’eventuale perpetuarsidella violazione contestata da parte dell’impresa e cioè, nello specifico, che talecomportamento possa essere reiterato per la permanenza del periodo elettorale, alla cuidurata sono condizionati una serie di obblighi specifici in capo alle imprese di comunicazione.Non essendo risultata verificata tale condizione, il procedimento non ha potuto checoncludersi con l’archiviazione disposta con la delibera n. 657/11/CONS del 30 novembre2011.Dall’approfondimento condotto è quindi emersa l’esigenza di ridurre drasticamentei termini procedimentali per tali fattispecie. Sono state pertanto adottate modifichealla delibera n. 414/04/CONS, successivamente modificata e integrata con la delibera n.392/05/CONS, per abbreviare i tempi limitatamente ai procedimenti finalizzati ad accertareil sostegno privilegiato a seguito di violazioni della par condicio elettorale da parte diimprese facenti capo a titolari di cariche di governo – onde renderli maggiormente compatibilicon il periodo di svolgimento delle campagne elettorali. A seguito di tale modificail termine del procedimento – limitatamente a tali fattispecie – viene fissato in un massimodi 15 giorni, prorogabili a 20 solo in caso di specifiche esigenze istruttorie, in luogo dei150 giorni (prorogabili fino a 210 giorni).3.2.5. Gli interventi sanzionatoriComunicazioni commercialiL’attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni commercialisi esplica attraverso il controllo della programmazione delle emittenti sia nazionaliche locali.Per quanto riguarda le emittenti nazionali, si possono distinguere due modalità dimonitoraggio:– sulle emittenti televisive digitali terrestri e sulle residue analogiche, e sulle emittentiradiofoniche a livello nazionale, viene effettuato un monitoraggio sistematico sull’interaprogrammazione, attraverso la registrazione dei programmi e la successiva analisie catalogazione delle diverse forme di comunicazione commerciale trasmesse nelcorso di ciascuna giornata televisiva;312

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