13.07.2015 Views

Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

3. Gli interventi dell’Autoritàne di preliminari verifiche nei confronti delle imprese che agiscono nel sistema integratodelle comunicazioni di cui alla legge 3 maggio 2004, n. 112, e che fanno capo al titolaredi cariche di governo, coniuge e parenti entro il secondo grado, ovvero sono sottoposteal controllo dei medesimi soggetti.In particolare, l’attività dell’Autorità è finalizzata ad accertare che tali imprese nonpongano in essere comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, alla legge 22 febbraio 2000, n. 28e alla citata legge n.112/2004 (ora confluita nel Testo unico dei servizi di media audiovisivie radiofonici), forniscano un sostegno privilegiato al titolare di carica di governo.Le leggi citate, denominate, nella prassi di settore, “leggi parametro”, sono quelleche disciplinano il sistema radiotelevisivo e che pongono a fondamento del medesimoalcuni principi generali, quali il pluralismo, l’obiettività, la completezza, l’imparzialità e lalealtà dell’informazione.La figura di illecito introdotta dalla legge n. 215/2004 nell’ambito delle funzioni attribuiteall’Autorità in materia, costituisce una fattispecie complessa ed “aperta” che si configuraa seguito della violazione delle prescrizioni contenute nelle quattro “leggi parametro”,il cui tratto peculiare è quello di essere un illecito “proprio” delle imprese del SIC chefanno capo ai titolari di cariche di governo, ovvero ai coniugi o parenti entro il secondogrado. Poiché il legislatore si è limitato a indicare i soli elementi costitutivi di tale illecito(la violazione di norme preesistenti e la condotta che integra un indebito vantaggio), l’Autoritàne ha enucleato una definizione necessariamente ampia nel regolamento previstodall’articolo 7 della legge medesima.In tale regolamento il sostegno privilegiato è stato identificato con “qualsiasi formadi vantaggio, diretto o indiretto, politico, economico, di immagine al titolare di cariche digoverno”.Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 215/2004, i titolari di carica di governo debbonoadempiere agli obblighi di comunicazione nel rispetto di una precisa tempistica. L’obbligodi comunicazione si sostanzia nel dichiarare all’Autorità, entro trenta giorni dall’assunzionedella carica, le situazioni di incompatibilità di cui all’art. 2, comma 1, della legge n.215/2004 che riguardano “i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialitàe dell’editoria, anche elettronica”, e nel trasmettere, entro i sessanta giorni successivi“i dati relativi alle attività patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie”attinenti ai settori delle comunicazioni, e inclusi i dati relativi alle attività detenute nei tremesi precedenti l’assunzione della carica. Le dichiarazioni debbono essere rese anche dalconiuge e dai parenti entro il secondo grado ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 5 della legge,e deve essere altresì comunicata all’Autorità ogni successiva variazione dei dati patrimoniali“entro venti giorni dai fatti che l’abbiano determinata”.Nel periodo preso a riferimento si sono svolte, come sopra specificato, le elezioni provincialie comunali dei giorni 15 e 16 maggio 2011, con turni di ballottaggio nei giorni 29e 30 maggio seguenti, alle quali si è parzialmente sovrapposta la consultazione referendariadel 12 e 13 giugno. Si è trattato di una tornata elettorale lunga e complessa, che havisto l’Autorità particolarmente impegnata nel monitoraggio dei programmi di informazione– condotto con frequenza settimanale e nell’ultimo periodo giornaliera – e nell’azionesanzionatoria, con profili che hanno riguardato sia valutazioni quantitative che qualitativedel grado di rispetto del pluralismo informativo.A seguito delle violazioni dei principi della par condicio riscontrate con la delibera n.127/11/CSP del 13 maggio 2011, con la quale è stata irrogata la sanzione di euro100.000,00 nei confronti del Tg4, e con le delibere n. 134/11/CSP, 135/11/CSP e311

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!