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Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

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<strong>Relazione</strong> <strong>annuale</strong> sull’attività svolta e sui programmi di lavoro <strong>2012</strong>terno, per le giornate di domenica 5 e lunedì 6 maggio <strong>2012</strong> (in Sardegna, giusto decretodel Presidente della Giunta n. 34 del 21 marzo <strong>2012</strong>, si vota il 20 e 21 maggio) e le consultazionirelative a due referendum a livello locale, quello abrogativo della ProvinciaAutonoma di Trento (29 aprile <strong>2012</strong>) e quelli popolari abrogativi e consultivi della RegioneSardegna (6 maggio <strong>2012</strong>).La tornata elettorale relativa alle elezioni comunali, che investe tutte le regioni italiane,interessa più di mille comuni: il numero degli elettori chiamati alle urne è stimabilein circa 11 milioni (il 20,43% dell’intero corpo elettorale nazionale).In ragione delle previsioni contenute nell’art. 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011,convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, la consultazione in esamenon riguarda le province il cui regime sarà infatti definito da un decreto attuativo l’emanazionedel quale è attesa entro il 30 aprile p.v. Pertanto, le attuali province continuanola propria attività fino al mese di marzo 2013.L’Autorità, con delibera n. 43/12/CSP del 15 marzo <strong>2012</strong> (pubblicata in G.U. seriegenerale n. 68 del 21 marzo <strong>2012</strong>) ha adottato le relative disposizioni attuative della legge28/2000, le quali trovano applicazione esclusivamente nei confronti delle emittenti localiche esercitano l’attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidianae periodica negli ambiti territoriali interessati dalla consultazione: pertanto, talidisposizioni non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessiesclusivamente a livello nazionale. La ragione di tale scelta risiede nel fatto che il corpoelettorale coinvolto dal voto è inferiore al quarto degli elettori su base nazionale, sogliafissata dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza sui serviziradiotelevisivi con il provvedimento 18 dicembre 2002 in tema di comunicazione politicae messaggi autogestiti in periodo non interessato da campagne elettorali in cui è previstoche “Ai fini dell’applicazione del presente provvedimento si considerano consultazionielettorali quelle relative all’elezione del Parlamento europeo e del Parlamento nazionale,nonché le elezioni regionali, provinciali e comunali che interessino non meno del 25per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale” (sottolineatura aggiunta). L’Autoritàha fatto proprio tale indirizzo interpretativo già in precedenti tornate elettorali.Tuttavia, sebbene l’ambito di applicazione delle citate disposizioni sia esclusivamentelocale, per quanto riguarda le emittenti radiotelevisive nazionali restano, comunque,fermi i principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciatinegli artt. 3 e 7 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nonchél’obbligo di disporre programmi di comunicazione politica come già avviene nel corso deiperiodi non interessati da consultazioni elettorali.Per quanto concerne i suddetti referendum locali – i referendum abrogativi e consultividella Regione Sardegna e il referendum abrogativo della Provincia di Trento aventead oggetto l’abrogazione delle Comunità di Valle – l’Autorità ha parimenti adottato le relativedisposizioni attuative della legge n. 28/2000 (rispettivamente, delibera n.66/12/CSP e delibera n. 67/12/CSP).La risoluzione dei conflitti di interessiNel periodo di riferimento considerato dalla presente relazione <strong>annuale</strong>, l’Autorità,oltre alla ordinaria attività prevista dall’art. 8 della legge 20 luglio 2004, n. 215 in ordineagli obblighi di comunicazione di eventuali situazioni di incompatibilità da parte di titolaridi cariche di governo, ha svolto la propria attività prendendo le mosse dalla conduzio-310

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