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Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

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<strong>Relazione</strong> <strong>annuale</strong> sull’attività svolta e sui programmi di lavoro <strong>2012</strong>Informazione politico-elettorale e messaggi autogestitiIn base a quanto previsto dall’art. 5 della legge n. 28/2000 e dai regolamenti diattuazione adottati, rispettivamente, dalla Commissione parlamentare di vigilanza edall’Autorità, i programmi appartenenti all’area dell’informazione – dai telegiornali aiprogrammi di approfondimento informativo – nel periodo elettorale si conformano conparticolare rigore ai principi di parità di trattamento dei soggetti politici, obiettività,completezza e imparzialità dell’informazione. Ai conduttori e registi dei programmi èrichiesto un comportamento corretto e imparziale, ed è fatto divieto di fornire in manieradiretta o indiretta indicazioni di voto e comunque di esercitare anche in forma surrettiziaun’influenza sulle libere scelte degli elettori.Diversa è la disciplina relativa alla comunicazione politica, anche alla luce di unchiarimento giurisprudenziale intervenuto nel 2010, che ha sancito la differenza ontologicatra i programmi di comunicazione politica e quelli di informazione.Per i messaggi autogestiti a titolo gratuito (art. 3 e 4 della legge n. 28/00) sonopreviste precise modalità ed adempimenti da parte delle emittenti televisive.Per quel che concerne l’attività sanzionatoria scaturita da procedimenti, avviatisia d’ufficio che su denuncia di parte, per violazione della legge n. 28/2000 e delle relativedisposizioni attuative, si segnalano gli ordini impartiti e precisamente:– cinque ordini alle emittenti nazionali – di cui uno alla Rai – per il riequilibrio dell’informazionedurante la campagna per le elezioni del 15 e 16 maggio 2011; tre ordiniad emittenti televisive in ambito locale – di cui uno alla Rai regionale.Sempre in materia di informazione, sono da rilevare i provvedimenti contenentiinviti, rivolti alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ma anche ademittenti private (operanti sia sul digitale terrestre che sul satellite) per assicurare ilrispetto dell’equilibrio dell’informazione e del principio della parità di trattamentodurante la campagna elettorale, nonché due richiami alla società concessionaria delservizio pubblico, di cui uno in materia di messaggi autogestiti.Quanto al referendum del 12 e 13 giugno 2011, vanno menzionati gli inviti rivolti alleemittenti nazionali, tra cui la Rai, ad assicurare l’informazione sui temi referendari.Durante le campagne elettorali o referendarie i dati del monitoraggio televisivosono pubblicati con cadenza quindicinale nel primo periodo della campagna e settimanalenel secondo periodo. I criteri specifici relativi alla valutazione del pluralismo informativoin tale periodo sono quelli definiti di volta in volta dalla Commissione parlamentaredi vigilanza e dall’Autorità, previa consultazione tra loro, ciascuna nell’ambito dellapropria competenza.Per le fattispecie, quindi, riferite alla campagna per le elezioni dello scorso anno(Tabella 3.34), l’Autorità ha assunto 41 provvedimenti, di cui n. 17 provvedimenti diarchiviazione pe l’informazione.Infine, è importante segnalare come la costante attività di monitoraggio svoltaabbia consentito di rilevare il mancato rispetto degli ordini impartiti da alcune delleprincipali emittenti nazionali le quali non hanno assicurato, nei termini richiesti dall’Autorità,il riequilibrio nell’accesso all’informazione: l’accertamento di tali condotte hadeterminato l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 1,comma 31, della legge n, 249/97. Precisamente si tratta di otto provvedimenti:- n. 6 sanzioni da euro 100.000,00 ciascuno (di cui n. 2 alla Rai) e n. 2 sanzioni daeuro 258.230,00 ciascuna (una per la Rai s.p.a. ed una per RTI s.p.a.).304

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