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Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

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<strong>Relazione</strong> <strong>annuale</strong> sull’attività svolta e sui programmi di lavoro <strong>2012</strong>Successivamente, per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglioregionale del Molise indette per i giorni 16 e 17 ottobre, è stata adottata la deliberan. 227/11/CSP del 13 settembre 2011.L’aggiornamento settimanale dei dati relativi al monitoraggio delle trasmissionitelevisive nazionali – pubblicato sul sito dell’Autorità – ha consentito di accertarein tempo utile eventuali lesioni della parità di accesso ai mezzi di informazione edi avviare procedimenti istruttori, anche d’ufficio. In particolare, attraverso il monitoraggio,ventiquattr’ore su ventiquattro, delle trasmissioni delle emittenti televisivenazionali, è stato possibile acquisire gli elementi per assicurare la verifica dell’equilibrionell’informazione e la parità di trattamento tra i soggetti politici nei dueperiodi in cui si articola la campagna elettorale (dall’indizione dei comizi alla presentazionedelle liste e dalla presentazione delle liste alla chiusura della campagnaelettorale), e degli altri obblighi che riguardano la comunicazione politica in taleperiodo.La tipologia degli interventi dell’Autorità è stata complessa e articolata, e si è concretizzatain richiami, inviti, ordini di contenuto ripristinatorio, nonché in provvedimentidi irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per inottemperanza agli ordini oalle diffide previamente impartite.<strong>Comunicazione</strong> istituzionaleTra gli interventi posti in essere si segnalano quelli in materia di vigilanza sul rispettodelle disposizioni in tema di comunicazione istituzionale (Tabella 3.33). Sulla scortadi una circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2011, inviataa tutte le amministrazioni centrali, che fa propri gli indirizzi interpretativi dell’Autoritàcirca i requisiti di indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioniproprie dell’ente e dell’impersonalità della comunicazione istituzionale durante i periodielettorali, sono state valutate diverse fattispecie.L’art. 9, comma 1, della legge n. 28/2000 stabilisce, infatti, che dalla data di convocazionedei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divietoa tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezionedi quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l’efficace assolvimentodelle proprie funzioni. In applicazione della predetta disposizione di legge, inn. 6 fattispecie è stato accertato lo svolgimento di campagne di comunicazione istituzionalenon indispensabili e non impersonali, per cui l’Autorità ha ordinato alle Pubblicheamministrazioni interessate (di cui 5 Comuni e una Regione) di pubblicare unmessaggio recante l’indicazione di aver violato il divieto di comunicazione istituzionalein argomento; in n. 5 fattispecie, invece, è stata disposta l’archiviazione degliatti.Merita, inoltre, segnalarsi l’attività di tipo consultivo, finalizzata a valutare la conformitàal dettato dell’art. 9 di iniziative promosse da istituzioni o associazioni di matriceprivatistica con il patrocinio di pubbliche amministrazioni. Accade, peraltro, chesiano le emittenti televisive nazionali a chiedere di acquisire il preventivo parere dell’Autoritàprima della messa in onda di campagne di comunicazione commissionate daamministrazioni statali.302

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