13.07.2015 Views

Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Relazione</strong> <strong>annuale</strong> sull’attività svolta e sui programmi di lavoro <strong>2012</strong>3.2.4. La comunicazione politicaL’Autorità, nell’ambito delle competenze stabilite dall’art. 1, comma 6, lett. b), n.9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, svolge funzioni di garanzia nell’applicazione delledisposizioni vigenti in materia di propaganda ed informazione politica e dei principi dipluralismo, correttezza, completezza, imparzialità, obiettività, lealtà dell’informazionee di apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche recati dagli articoli 3 e 7 delpiù volte citato Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.In applicazione della disciplina sulla par condicio di cui alla legge 22 febbraio2000, n. 28, l’Autorità, in occasione di ciascuna tornata elettorale o referendaria, eprevia consultazione con la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e lavigilanza dei servizi radiotelevisivi, adotta le disposizioni attuative relative all’emittenzaradiotelevisiva nazionale e locale privata, alla stampa, alla comunicazione istituzionalee ai sondaggi politico-elettorali. L’Autorità, inoltre, svolge le funzioni divigilanza sul rispetto di tale normativa e dei regolamenti adottati nei confronti dellaconcessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentaredi vigilanza.I Comitati regionali per le comunicazioni, funzionalmente organi dell’Autorità aisensi dell’art. 1, comma 13, della legge n. 249/97, coadiuvano l’Autorità nello svolgimentodelle attività in materia di comunicazione politica. L’art. 10 della legge n.28/2000 prevede espressamente che l’Autorità si avvalga dei competenti Comitatinello svolgimento delle attività in materia di par condicio. I Comitati sono titolari di unaspecifica funzione di vigilanza sulle emittenti radiofoniche e televisive private locali, aisensi della legge n. 313/2003 e del Codice di autoregolamentazione emanato condecreto del Ministro delle comunicazioni dell’8 aprile 2004, nonché sulle trasmissioniirradiate dalla Rai in ambito locale.Nel periodo di riferimento della presente <strong>Relazione</strong> <strong>annuale</strong>, l’Autorità è stataimpegnata nella regolamentazione e nella vigilanza di campagne elettorali regionali,provinciali e comunali e di campagne referendarie, oltre che nella consueta attività divigilanza sul rispetto dei principi in materia di pluralismo dell’informazione.Nel complesso, avuto riguardo sia ai periodi elettorali che a quelli ordinari, sonostati adottati n. 71 provvedimenti, sia a contenuto sanzionatorio sia di natura regolamentare.Il sistema delle sanzioniIl quadro normativo di riferimento dell’attività sanzionatoria dell’Autorità in materiadi comunicazione politica è piuttosto articolato. L’apparato sanzionatorio della leggen. 28 del 2000 prevede sanzioni di tipo eminentemente ripristinatorio, che mirano aristabilire in tempi rapidi la parità di accesso all’informazione politico-elettorale per leviolazioni delle singole fattispecie tassativamente previste dalla legge.Oltre alle sanzioni rispristinatorie, sono previste la trasmissione o pubblicazione,anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazionecommessa e, ove necessario, di rettifiche, con un risalto, per fascia oraria e collocazione,non inferiore alla comunicazione da rettificare. L’Autorità, inoltre, può adottareanche ulteriori provvedimenti d’urgenza per ripristinare l’equilibrio nell’accesso allacomunicazione politica.300

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!