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Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

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3. Gli interventi dell’Autoritàcontenuti digitali, e, nell’introdurre il doppio binario di tutela – amministrativa e giudiziaria–, prevede che l’autorità “amministrativa avent[e] funzioni di vigilanza” possaesigere, al pari di quella giudiziaria, che il prestatore di servizi “impedisca o ponga finealle violazioni commesse”.Con delibera n. 398/11/CONS del 6 luglio 2011, l’Autorità ha indetto una consultazionepubblica su uno schema di regolamento in materia di tutela del diritto d’autoresulle reti di comunicazione elettronica, in esito alla precedente fase di consultazionepubblica sui lineamenti di provvedimento in tale materia, indetta con delibera n.668/10/CONS del 17 dicembre 2010. La consultazione pubblica si è svolta, come daprassi dell’Autorità, con una fase scritta, terminata il 15 settembre 2011 e una faseorale, terminata il 25 ottobre 2011, durante la quale hanno avuto luogo le audizioni coni 36 soggetti che ne avevano fatto richiesta.L’iniziativa regolamentare sottoposta a consultazione pubblica ha inteso proporreun modello di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica ingrado di coniugare i molteplici interessi in gioco, entrambi riconosciuti come principifondamentali del sistema: la libertà di ricevere e comunicare informazioni o idee senzalimiti di frontiere, che è alla base delle esigenze socio-culturali di conoscenza sollevatedai cittadini in rete, e la tutela dei diritti d’autore che costituiscono il fondamento deldiritto dei produttori di contenuti a che non vengano depauperati da un utilizzo illegaledegli stessi.Nell’ottica di pervenire a un equilibrato bilanciamento degli interessi, lo schemariflette un modello che si pone su una linea di avanguardia nel panorama europeo, perchéstrutturato secondo un mosaico di linee di intervento che toccano tutte le corde delsistema, secondo un’articolazione di misure sia di promotion che di enforcement, dovei singoli aspetti della filiera sono stati tutti ritenuti egualmente degni di attenzione.Parallelamente alla consultazione, il 3 agosto 2011 lo schema di regolamento èstato notificato ai competenti uffici della Commissione europea conformemente aquanto previsto dalla direttiva 98/34/CE (cd. direttiva trasparenza). In base a taledirettiva, infatti, gli Stati membri sono tenuti a notificare i progetti delle regolamentazionitecniche relative ai prodotti e ai servizi della società dell’informazione, ivi inclusele procedure amministrative, alla Commissione e agli altri Stati membri prima che questesiano formalmente introdotte nelle legislazioni nazionali. Gli altri Stati membri e laCommissione possono presentare osservazioni in merito alla compatibilità con il dirittocomunitario entro un periodo di 3 mesi dalla notifica. Nelle more che questi si esprimano,lo Stato che ha notificato lo schema di provvedimento deve astenersi dall’adottarloin modo definitivo (cd. periodo di standstill) e al momento della redazione delprovvedimento definitivo deve tenere conto delle osservazioni pervenute.Mentre nessuno Stato membro ha presentato osservazioni, il 3 novembre 2011sono pervenute alcune richieste di informazione e chiarimenti da parte della Commissioneeuropea. La Commissione ha preliminarmente osservato che il progetto di regolamentocoincide chiaramente con il suo stesso obiettivo di limitare alla fonte la pirateriaon-line e che, pertanto, seguirà con grande interesse lo sviluppo nazionale in talesettore.La Commissione non ha eccepito alcun rilievo in ordine alla sussistenza del poterein capo all’Autorità, in quanto autorità amministrativa, ad adottare alcuno dei provvedimentiprevisti dalla direttiva sul commercio elettronico. A parte i rilievi di carattereprettamente formale, in ordine alle modalità di presentazione delle segnalazioni, odi tipo redazionale a fini di maggiore chiarezza, la Commissione ha concentrato i pro-271

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