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Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

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<strong>Relazione</strong> <strong>annuale</strong> sull’attività svolta e sui programmi di lavoro <strong>2012</strong>La pubblicazione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massaNel periodo di riferimento ha avuto luogo la prima applicazione del Regolamentoallegato alla delibera n. 256/10/CSP in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggisui mezzi di comunicazione di massa, che ha sostituito la delibera n. 153/02/CSP. Lenovità introdotte dal nuovo Regolamento, che sono state illustrate sia in occasione diun workshop pubblico a pochi mesi dalla sua entrata in vigore, sia di incontri formativicon i Co.re.com. che sono chiamati a darvi applicazione a livello locale, sono state progressivamenteassimilate dagli operatori del settore, tanto che la pressoché totalità dicoloro i quali sono stati contattati dall’Autorità ha tempestivamente corretto i propricomportamenti, conformandosi alla normativa. A seguito dell’entrata in vigore delregolamento, l’Autorità ha altresì elaborato delle linee-guida, trasmesse ai Co.re.com.,per l’esercizio da parte di questi della funzione delegata di vigilanza sul rispetto dei criterifissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi suimezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale, con lo scopo di fornire loro unaggiornamento sull’evoluzione normativa che disciplina la materia, in particolare sullenovità introdotte dal nuovo Regolamento, e un supporto per l’espletamento dell’attivitàdi vigilanza in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui media a livellolocale.Dall’analisi effettuata sull’attività di diffusione del documento informativo sul sitodell’Autorità, richiesto dall’art. 3, comma 3, del regolamento, si sono evidenziate alcunecriticità relative alla corretta interpretazione della definizione di “sondaggio”. Innumerose occasioni, infatti, sono stati sottoposti all’attenzione dell’Autorità indagini,studi e ricerche che non comportano la manifestazione di una preferenza da parte dell’intervistatoe che, conseguentemente, producono dati quantitativi di natura statisticanon assimilabili a quelli relativi al sondaggio d’opinione.Per quanto concerne poi la competenza per la valutazione nel merito di sondaggid’opinione e di sondaggi politico-elettorali, l’Autorità ha stabilito un rapporto di proficuacollaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazionee l’editoria, cui spetta l’analisi e la conseguente diffusione del documentoinformativo in materia di sondaggi politico-elettorali, realizzando sinergicamenteun’attività di assistenza agli operatori del settore nei casi in cui la qualificazione dellatipologia di rilevazione posta in essere causasse dubbi interpretativi.Nella pratica si è infatti rilevato che uno dei più frequenti errori compiuti dai soggettirealizzatori dei sondaggi consiste nell’invio del documento all’ente istituzionalenon competente. A seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento si è data vita aduna fattiva collaborazione istituzionale fra enti, tale per cui la Presidenza del Consigliodei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria (competente per i sondaggipolitico–elettorali) e l’Autorità sono in costante contatto al fine di ottemperare nel modopiù efficiente possibile alle disposizioni di legge. In particolare, la Presidenza ha implementatoun sistema di verifica dei documenti pervenuti al proprio indirizzo, segnalandoall’Autorità, titolare del potere sanzionatorio, le irregolarità riscontrate.I procedimenti istruttori avviati si sono tutti conclusi con un provvedimento diarchiviazione in via amministrativa per adeguamento spontaneo. In particolare, sonointervenute 4 archiviazioni per adeguamento spontaneo durante la campagna elettorale2011, 4 inviti a correggere comportamenti non conformi alle norme, tradottisi inaltrettanti adeguamenti da parte degli operatori, 5 comunicazioni di errato invio deldocumento che hanno visto l’immediata correzione del soggetto coinvolto. Si sono266

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