13.07.2015 Views

Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

3. Gli interventi dell’Autoritàro dell’interno e con il Nucleo speciale per la radiodiffusione e l’editoria della Guardia difinanza, che hanno provveduto a trasmettere all’Autorità i rispettivi accertamenti dicompetenza. Proficui rapporti di collaborazione si sono altresì posti in essere con il Consiglionazionale degli utenti che, con la sua attività, ha garantito all’Autorità un costanterapporto con i cittadini utenti, sia in quanto singoli sia in quanto membri delle numeroseassociazioni operanti in questo campo nella società civile, facilitando il delicato evitale compito di coglierne le esigenze, le osservazioni e gli orientamenti.Si sono inoltre rafforzati i canali di comunicazione e le attività di formazione e diaggiornamento rivolte ai Comitati regionali per le comunicazioni (Co.re.com.), organifunzionali dell’Autorità, ai fini del perseguimento di una più efficace azione di vigilanzasul territorio. L’Autorità ha poi concluso numerosi procedimenti volti a verificare ilrispetto delle norme poste a tutela dei minori e degli utenti da parte di servizi di mediaaudiovisivi diffusi in tecnica digitale terrestre e satellitare, di cui si rende conto nel paragrafo3.2.5.3.2.2.6. Gli obblighi di programmazione e investimento inproduzioni europee e indipendentiL’art. 16 della direttiva 2010/13/UE prevede che i fornitori di servizi di mediaaudiovisivi riservino alle opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione,escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicitào servizi di teletext e televendite. L’art. 17 prevede che i fornitori di servizi dimedia audiovisivi riservino alle opere europee realizzate da produttori indipendentialmeno il 10% del loro tempo di trasmissione – escluso il tempo dedicato a notiziari,manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità o servizi di teletext e televendite –oppure, a scelta dello Stato membro, il 10% almeno del loro bilancio destinato alla programmazione.Per i fornitori di servizi di media audiovisivi su richiesta, l’art. 13 prevede la promozione,ove possibile e con i mezzi adeguati, della produzione di opere europee e l’accessoalle stesse. La promozione potrebbe riguardare, fra l’altro, il contributo finanziarioche tali servizi apportano alla produzione di opere europee e all’acquisizione di dirittisulle stesse o la percentuale e/o il rilievo delle opere europee nel catalogo dei programmiofferti dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta.Le citate norme della direttiva sono state recepite in Italia dal decreto legislativo15 marzo 2010, n. 44 e trasfuse nell’articolo 44 del Testo unico della radiotelevisione.L’Autorità ha conseguentemente rivisto il proprio regolamento attuativo adottato condelibera n. 66/09/CONS e l’ha integrato con la delibera n. 397/10/CONS per le disposizionirelative ai servizi di media audiovisivi lineari e con la delibera n. 188/11/CONSper le disposizioni relative ai servizi di media audiovisivi su richiesta, di cui si è datoconto nella <strong>Relazione</strong> <strong>annuale</strong> 2011.Il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di programmazionee investimentoL’attività di verifica del rispetto di tali obblighi è stata effettuata mediante il monitoraggiodei programmi e l’analisi dei modelli inviati dai soggetti iscritti al Registro degli259

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!