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Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

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<strong>Relazione</strong> <strong>annuale</strong> sull’attività svolta e sui programmi di lavoro <strong>2012</strong>costante monitoraggio delle dinamiche che caratterizzano l’utilizzo dello spettro elettromagneticodi radiodiffusione e permette pertanto di svolgere le attività di competenzarelative alla pianificazione sulla base di informazioni sempre più accurate e aderentialla realtà esistente.3.2.2.4. La comunicazione commerciale televisiva eradiofonicaL’art. 1, comma 6, lett. b), nn. 3 e 5, della legge n. 249 del 1997, ha affidato all’Autoritàil compito di effettuare l’attività di vigilanza sulle modalità di distribuzione deiservizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, e di emanare iregolamenti attuativi delle disposizioni di legge in materia di pubblicità sotto qualsiasiforma e di televendite.Il monitoraggio sulle emittenti televisive e radiofoniche permette l’effettuazionedei controlli sulla comunicazione commerciale delle emittenti televisive, sia nazionaliche locali, ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio in caso di eventuali violazionidella relativa disciplina normativa e regolamentare. Le rilevazioni sono quantitative,sulla durata degli eventi pubblicitari, e qualitative, sul posizionamento della comunicazionecommerciale all’interno dei programmi o tra i programmi stessi e sull’analisi dialcuni contenuti pubblicitari, in funzione generale di garanzia dell’utenza e in casi specificidi ambiti merceologici la cui promozione è disciplinata o vietata dalla legge. Inoltre,nell’ambito dell’attività svolta dall’Autorità in materia di comunicazione commerciale,occorre ricordare l’attività di adozione di pareri in materia di pubblicità ingannevolee pratiche commerciali scorrette.Il più volte citato decreto legislativo n. 44/2010 ha innovato in maniera radicale ilTesto unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici per quanto riguarda alcuniaspetti peculiari della trasmissione della comunicazione commerciale audiovisiva. Inparticolare, è stata modificata la disciplina di alcune modalità di trasmissione della pubblicità.Fermi restando i limiti di affollamento orario, è ora stabilito che interruzioni pubblicitarieall’interno dei programmi possano avvenire ogni 30 minuti, anche nelle operecinematografiche e nei telegiornali. È stato anche regolamentato l’inserimento di prodottiall’interno di programmi televisivi.L’articolo 40-bis del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, introdottodal decreto legislativo n. 44/2010 in attuazione della Direttiva europea sui servizidi media audiovisivi, ha consentito per specifiche categorie di programmi (operecinematografiche, film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, programmisportivi e programmi di intrattenimento leggero) la possibilità di inserimento di prodotti,assoggettandola ad alcune condizioni intese ad evitare l’esercizio di influenza daparte degli inserzionisti sul contenuto editoriale dei programmi e a introdurre appositistrumenti di identificazione della presenza di prodotti commerciali per renderne consapevoleil telespettatore. La disposizione pone a carico dei soggetti che vogliano avvalersidella possibilità di inserire i prodotti l’onere di adottare appositi testi di autoregolamentazione,volti a specificare le condizioni di legge preesistenti sull’inserimento diprodotti, e conferisce all’Autorità la funzione di vigilanza sul rispetto delle previsioniautoregolamentari.Nell’esercizio di tale competenza, l’Autorità ha esaminato diversi testi autoregolamentari,richiamando in alcuni casi a un più puntuale dettaglio delle condizioni di256

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