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Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

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3. Gli interventi dell’AutoritàL’Autorità provvede infine all’associazione della capacità trasmissiva degli operatoridi rete ai fornitori di servizi di media audiovisivi che ne fanno richiesta entro i successiviquindici giorni e, comunque, prima dello switch-off dell’area tecnica o Regioneinteressata. In caso di richieste non compatibili tra loro l’Autorità, sentiti gli interessati,procede al soddisfacimento delle richieste tenendo altresì conto, al fine di soddisfareil maggior numero di richieste, della quantità di capacità trasmissiva richiesta da ciascunoe delle aree territoriali di maggior interesse del richiedente stesso.La pianificazione delle frequenze per la radiodiffusionetelevisiva e radiofonica digitaleLa pianificazione delle frequenzeNel corso degli ultimi dodici mesi sono proseguite le attività di pianificazione inattuazione di quanto stabilito dalla normativa vigente e dalla delibera n. 163/06/CONS,recante “Atto di indirizzo – approvazione di un programma di interventi volto a favorirel’utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettivadella conversione alla tecnica digitale”. Tali attività, finalizzate alla revisione e all’attuazionedel piano nazionale di assegnazione delle frequenze e alla realizzazione di unarazionale conversione del sistema radiotelevisivo dalla tecnica analogica a quella digitale,tengono in conto quanto deciso dalla Conferenza regionale delle radiocomunicazioni(RRC06), tenutasi a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno del 2006, organizzata dalSettore Radiocomunicazioni dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni per lapianificazione del servizio di radiodiffusione terrestre in tecnica digitale nelle bande difrequenze 174-230 MHz (per la radiodiffusione sonora e televisiva) e 470-862 MHz (perla radiodiffusione televisiva), nei paesi della regione 1, situati a ovest del meridiano170°E e a nord del parallelo 40°S e nella Repubblica islamica dell’Iran.Nell’ultimo anno, diverse modifiche hanno interessato le bande di frequenze assegnatedal Piano nazionale Ripartizione delle Frequenze al servizio di radiodiffusione.In particolare la legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificata dalla legge 15luglio 2011, n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, ha riservatola porzione di banda a 800 MHz (790-862 MHz) per l’utilizzo dei servizi di comunicazioneelettronica mobili in larga banda, sottraendo tale gamma di frequenze dalladisponibilità di banda per la pianificazione del sistema televisivo digitale, disponendo,nel contempo, che la stessa, venga liberata per i nuovi utilizzi entro e non oltre il 31dicembre <strong>2012</strong>.Nello stesso periodo, il decreto legge 31 marzo 2011, n. 34 convertito con modificazionedalla legge 26 marzo 2011, n. 75 come modificato dalla legge 15 luglio 2011,n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” disponeva che l’assegnazionedelle risorse alle emittenti locali fosse effettuata sulla base di una graduatoria,rendendo di fatto superata la procedura di convocazione dei tavoli tecnici dei soggettiinteressati, attuata precedentemente, per l’acquisizione dei contributi partecipativiche costituivano presupposto per la valutazione dei fabbisogni in ciascuna area e perla pianificazione di risorse adeguate a soddisfare tali necessità, sempre nel rispetto deivincoli e dei criteri stabiliti dalla normativa.253

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