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Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

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<strong>Relazione</strong> <strong>annuale</strong> sull’attività svolta e sui programmi di lavoro <strong>2012</strong>Modalità e condizioni della cessione della capacità trasmissiva dellereti televisive locali ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge n. 34/2011,convertito con modificazioni dalla legge 75/2011L’art. 4 del decreto legge n. 34/2011, convertito con modificazioni, dalla legge75/2011 131 , stabilisce che i soggetti assegnatari dei diritti d’uso delle frequenze radiotelevisivein ambito locale, sulla base delle graduatorie all’uopo predisposte dal Ministerodello sviluppo economico nelle Regioni o aree tecniche ove ha luogo lo switch-off,sono tenuti a cedere una quota della capacità trasmissiva a essi assegnata (c.d. mustcarry), comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamenteoperanti in ambito locale non destinatari dei diritti d’uso sulla base delle citate graduatorie,secondo le modalità e alle condizioni economiche stabilite dall’Autorità.In ottemperanza a tale previsione normativa, il citato nuovo Regolamento, all’art.27, ha definito le modalità e le condizioni economiche della cessione della capacità trasmissivain questione, di seguito sintetizzate:- la capacità trasmissiva oggetto di cessione non deve essere inferiore a quellanecessaria per veicolare due programmi e, in ogni caso, non inferiore a 6 M/bits;- entro quindici giorni dalla pubblicazione, per ciascuna Regione, delle citate graduatorie,i soggetti assegnatari dei diritti d’uso delle frequenze sono tenuti a comunicare all’Autoritàil listino della cessione della capacità trasmissiva, le cui tariffe non possono essereinferiori a euro 0,010 e superiori a 0,016 per 1 M/bits per abitante, prevedendo comunquecondizioni di favore per i fornitori di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario.Tali listini sono pubblicati dall’Autorità sul proprio sito web.Il Regolamento stabilisce altresì che, entro quindici giorni dalla pubblicazione deipredetti listini, i soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1° gennaio2011, non assegnatari dei diritti d’uso delle frequenze, comunicano la propriamanifestazione di interesse all’Autorità indicando l’operatore di rete, la capacità trasmissivarichiesta e l’area territoriale di interesse.131 “Art. 4 Misure di razionalizzazione dello spettro radioelettrico […] Entro il 30 giugno <strong>2012</strong> ilMinistero dello sviluppo economico provvede all’assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenzeradiotelevisive nel rispetto dei criteri e delle modalità disciplinati dai commi da 8 a 12 dell’art.1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché, per quanto concerne le frequenze radiotelevisivein ambito locale, predisponendo, per ciascuna area tecnica o Regione, una graduatoria deisoggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che ne faccianorichiesta sulla base dei seguenti criteri: a) entità del patrimonio al netto delle perdite; b) numerodei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; c) ampiezza della coperturadella popolazione; d) priorità cronologica di svolgimento dell’attività nell’area, anche con riferimentoall’area di copertura. Nelle aree in cui, alla data del 1° gennaio 2011, non ha avuto luogoil passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico non procedeall’assegnazione a operatori di rete radiotelevisivi in ambito locale dei diritti d’uso relativi allefrequenze di cui al primo periodo del comma 8 dell’art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.Nelle aree in cui alla medesima data del 1° gennaio 2011 ha avuto luogo il passaggio alla trasmissionein tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili le frequenze di cuial citato primo periodo del comma 8, assegnando ai soggetti titolari di diritto d’uso relativi alle frequenzenella banda 790-862 Mhz, risultanti in posizione utile in base alle rispettive graduatorie, idiritti d’uso riferiti alle frequenze nelle bande 174-230 Mhz e 470-790 Mhz. L’Autorità per le garanzienelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggettiassegnatari dei diritti d’uso hanno l’obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essiassegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamente operantiin ambito locale alla data del 1° gennaio 2011 non destinatari di diritti d’uso sulla base dellecitate graduatorie”.252

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