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Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

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<strong>Relazione</strong> <strong>annuale</strong> sull’attività svolta e sui programmi di lavoro <strong>2012</strong>IPTV, web ecc.), oltre ad un più ampio grado di pluralismo; dall’altro, l’incremento diservizi banda larga sulle frequenze LTE e LTE-advanced, che garantirà un uso semprepiù efficiente delle risorse spettrali, in linea con gli orientamenti europei.Il nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestrein tecnica digitaleCon delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, l’Autorità ha adottato il nuovoregolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, chedisciplina l’attività di fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, ivi inclusa la diffusionedi contenuti radiofonici digitali, di servizi interattivi associati o di servizi di accessocondizionato e di operatore di rete, su frequenze televisive terrestri in tecnica digitale.Il nuovo regolamento, il cui schema è stato sottoposto a consultazione con deliberan. 212/11/CONS del 13 aprile 2011, ha sostituito il precedente regolamento (dicui alla delibera n. 435/01/CONS) con una nuova disciplina che ha tenuto conto dellemodificazioni normative intervenute in materia di radiodiffusione televisiva terrestree della regolamentazione medio tempore adottata dall’Autorità in tale materia.L’allegato A del nuovo regolamento (art. 1) ha allineato le definizioni a quanto previstodal Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici che, nel recepire ladirettiva 2007/65/CE, ha introdotto, tra l’altro, nuove definizioni per caratterizzare l’attivitàdi fornitura di programmi audiovisivi. In merito alle autorizzazioni per la fornituradi servizi di media audiovisivi (artt. 3-7), in un’ottica di proporzionalità e neutralitàtecnologica, è stato precisato che i requisiti di capitale sociale e numero dei dipendentioccupati previsti ai fini del rilascio dell’autorizzazione in ambito nazionale e locale,requisiti mutuati dal regime televisivo analogico, trovano applicazione fino alla datastabilita dalla legge per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnicaanalogica.Anche le disposizioni concernenti gli obblighi di programmazione (artt. 8-14), cuisono sottoposti i soggetti titolari di autorizzazione (registro programmi, responsabilitàe rettifica, pubblicità, sponsorizzazioni e televendite e promozione della produzioneaudiovisiva europea) sono stati allineati alla nuova disciplina introdotta dal Testo unico.Con riferimento all’attività di operatore di rete televisiva (artt. 16-21) è stato specificatoche tale attività, in ambito nazionale e locale, è soggetta ad autorizzazionegenerale, mentre il diritto d’uso di frequenze digitali terrestri è conseguito dai soggettiautorizzati con distinto provvedimento dal Ministero dello sviluppo economico. Sonostati altresì specificati gli obblighi cui sono tenuti i predetti operatori, di seguito sintetizzati:– rispetto degli obblighi stabiliti dall’articolo 42, comma 1, del Testo unico;– rispetto delle norme tecniche di emissione vigenti, adottando standard trasmissivicompatibili con le norme previste all’Allegato A della delibera dell’Autorità n.216/00/CONS, come modificata, e osservando gli obblighi in tema di numerazioneautomatica dei canali della televisione digitale terrestre stabiliti dalla legge e dalla deliberan. 366/10/CONS;– rispetto delle normative sanitarie, ambientali, urbanistiche e di assetto territorialeper l’installazione delle infrastrutture e delle apparecchiature, nonché le disposizionirelative alla condivisione o alla messa a disposizione degli impianti e dei siti;250

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