13.07.2015 Views

Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Relazione</strong> <strong>annuale</strong> sull’attività svolta e sui programmi di lavoro <strong>2012</strong>persone fisiche che abbiano la propria sede legale o la residenza in Italia, ovvero in unoStato dello Spazio economico europeo, ovvero al di fuori dello Spazio economico europeo,a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha stabilito la propria sedelegale o residenza pratichi un trattamento di reciprocità nei confronti di soggetti italiani.A fronte delle spese di istruttoria, è previsto il versamento di un contributo di 500euro per i servizi audiovisivi e di 250 euro per i servizi radiofonici.La successiva disposizione transitoria dell’art. 13, comma 1, prescrive che isoggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, esercitanol’attività di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta, nelle forme e nei limitidi cui all’articolo 2, possono proseguire l’attività a condizione di presentare all’Autorità,entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del regolamento stesso,la segnalazione certificata di inizio attività di cui al precedente art. 3. Essendo ilregolamento in questione entrato in vigore il 18 gennaio 2011, il termine di presentazionedi codesta segnalazione di inizio attività risulta scaduto alla data del 18 gennaio<strong>2012</strong>.Nel periodo di riferimento, risultano pervenute n. 3 segnalazioni certificate di inizioattività.Le autorizzazioni satellitariLe procedure per il rilascio dei titoli abilitativi in favore delle emittenti che diffondonoprogrammi televisivi via satellite in uno degli Stati firmatari della Convenzioneeuropea sulla televisione transfrontaliera – stipulata a Strasburgo il 5 maggio 1989 eratificata con legge 5 ottobre 1991, n. 327 – sono disciplinate dal regolamento approvatodall’Autorità con la delibera n. 127/00/CONS del 1° marzo 2000.Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del citato regolamento, i provvedimenti di autorizzazione– avviati previa presentazione, da parte del soggetto interessato, di appositaistanza in rapporto a ciascuno dei programmi che si intende diffondere – sono rilasciatiper la durata di sei anni e possono essere rinnovati.In relazione a ciascuna istanza di autorizzazione presentata, i soggetti interessatisono tenuti al versamento di un contributo a favore dell’Autorità, quale titolo di rimborsodelle spese di istruttoria per la decisione. È previsto che il contributo sia adeguatoall’inizio di ogni anno solare in misura pari al tasso programmato di inflazione. Siannota, tuttavia, che il predetto adeguamento, in analogia a quanto avvenuto per glianni 2009, 2010 e 2011, è stato sospeso in applicazione dell’art. 1 del decreto-legge29 dicembre 2010 n. 225, recante “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislativee di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”e nelle more delle eventuali determinazioni attuative della disposizione di cuiall’allegato alla legge 26 febbraio 2011, n. 11. Alla data odierna, il contributo in questionerisulta ancora esente da aggiornamenti.Il volume di attività attinente l’adozione dei provvedimenti di autorizzazione alladiffusione via satellite dei programmi televisivi si riassume nei dati riportati nella Tabella3.6Al fine di un semplice raffronto, si riportano per ciascuna fattispecie, a fianco deidati riguardanti il periodo temporale in esame, i risultati conseguiti nell’anno precedente.246

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!