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Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

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<strong>Relazione</strong> <strong>annuale</strong> sull’attività svolta e sui programmi di lavoro <strong>2012</strong>Ad integrazione delle autorizzazioni sopra enumerate possono essere computatii seguenti ulteriori provvedimenti: una archiviazione per intervenuta oblazione e 6provvedimenti di non luogo a procedere.In ultima analisi, dai dati riportati con riguardo ai procedimenti conclusi, ed anche inconsiderazione dei procedimenti tuttora in trattazione, appare delinearsi la configurazionedi un nuovo assetto economico nell’ambito del settore radiotelevisivo, nel quale ladimensione “digitale”, sostituendosi al sistema analogico, caratterizza nuove forme diconcorrenza tra le imprese del settore, a beneficio dell’utenza radiotelevisiva.3.2.2.2. Il rilascio di autorizzazioni per i servizi mediaaudiovisivi e per le emittenti satellitariLe autorizzazioni per i servizi di mediaIl più volte citato Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ha dispostoche “la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzidi comunicazione elettronica” (art. 21, comma 1 bis) e “la fornitura di servizi di mediaaudiovisivi a richiesta” (art. 22 bis) sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall’Autoritàsulla base della disciplina stabilita con propri regolamenti. Tali regolamenti sonostati approvati dal Consiglio dell’Autorità con le delibere n. 606/10/CONS e n.607/10/CONS del 25 novembre 2010. I regolamenti si applicano all’attività di fornituradi servizi di media, anche a pagamento, svolta sotto la responsabilità editoriale di unfornitore di servizi di media, il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi, nelcaso dei servizi lineari, o di un catalogo di programmi, nel caso dei servizi non lineari,al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazionielettroniche, in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, e i cui ricaviannui derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni consoggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento,sono superiori a centomila euro, secondo quanto indicato nel primo rendiconto approvatodopo l’entrata in vigore dei regolamenti.La prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici sualtri mezzi di comunicazione elettronicaIn attuazione della previsione di cui all’art. 21, comma 1-bis, del Testo unico, ilregolamento approvato con la delibera n. 606/10/CONS reca la disciplina dell’attivitàdi fornitura di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici, anche a pagamento, sualtri mezzi di comunicazione elettronica.Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Regolamento, compete all’Autorità il rilascio delleautorizzazioni per la fornitura dei citati servizi che rientrano nel suo campo di applicazione,come delineato dall’art. 2. Il comma 2 dell’art. 3 prevede, poi, che dette autorizzazionipossano essere rilasciate a società di capitali o di persone, società cooperative,fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute e a persone fisiche cheabbiano la propria sede legale o residenza in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazioeconomico europeo, ovvero anche al di fuori dello Spazio economico europeo, a condizioneche lo Stato ove il soggetto richiedente stabilisca la propria sede legale o resi-244

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