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Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

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<strong>Relazione</strong> <strong>annuale</strong> sull’attività svolta e sui programmi di lavoro <strong>2012</strong>dibilità di cui all’articolo 3 della medesima delibera e delle analisi citate in premessa, aifini dell’adozione di una nuova eventuale deliberazione”.All’esito della consultazione, l’Autorità ha adottato la delibera n. 564/11/CONS del3 novembre 2011 recante “Provvedimento a seguito della consultazione indetta con ladelibera n. 427/11/CONS concernente l’art. 1, comma 2, della delibera n. 70/11/CONSrecante “ricognizione delle misure stabilite dalla delibera n. 136/05/CONS del 2 marzo2005 recante “Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n.112”. Con la citata delibera, l’Autorità ha confermato la valutazione effettuata nelladelibera n. 70/11/CONS relativamente alla perdita di efficacia della misura di cui all’art.1, comma 1, lett. b), n. 1), della delibera n. 136/05/CONS a far data dal 14 dicembre2010, alla luce della situazione a quel momento accertata in relazione allo sviluppo tecnologicointervenuto (art. 1); reso obbligatoria la suddivisione delle attività di raccoltapubblicitaria dei canali diffusi da R.T.I. consistente nella raccolta pubblicitaria delleofferte televisive in chiaro da parte di Publitalia e delle offerte televisive a pagamentoda parte di Digitalia fino alla cessazione delle trasmissioni televisive analogiche (art.2); revocato ex tunc l’articolo 1, comma 2, della delibera n. 70/11/CONS (art. 3).Trasferimenti di proprietà di società radiotelevisiveNell’attuale fase di transizione del sistema di diffusione del segnale terrestre dallatecnica analogica alla tecnica digitale, assume peso, in un’ottica di razionalizzazionedelle risorse disponibili e di acquisizione di nuove tipologie di titoli abilitativi, la presentazionedelle domande, da parte delle società esercenti attività radiotelevisiva, di autorizzazioniai trasferimenti di proprietà, intese sia nella forma di modifica degli assettisocietari, con eventuale variazione del controllo di ultima istanza delle società stesse,sia nella forma di costituzione di nuove società radiotelevisive, sia ancora nella formadi subentro nei titoli concessori e/o autorizzatori.In tale contesto, il ruolo dell’Autorità si concretizza nella competenza a valutare,caso per caso e sulla base della vigente normativa, la sussistenza dei requisiti soggettivie oggettivi in capo ai soggetti istanti, ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. c), n. 13,della legge 31 luglio 1997, n. 249, e la procedibilità dell’operazione richiesta rispetto ailimiti anticoncentrativi fissati dagli artt. 23 e 24 del Testo unico, nonché della normativaregolamentare introdotta dalla citata delibera n. 646/06/CONS.In applicazione della predetta disciplina, la delibera n. 646/06/CONS detta lemodalità procedurali attraverso le quali le società interessate provvedono a presentare,ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge n. 249/97, le prescritte istanzedi autorizzazione ai trasferimenti di proprietà che, a seconda delle fattispecie sottoposte,si configurano, tendenzialmente, in ragione della disciplina prevista dall’art. 11,comma 2, della delibera n. 78/98 ovvero dell’art. 6, comma 1, della delibera n.353/11/CONS.Nel complesso, con la delibera n. 78/98 relativa al rilascio delle concessioni per laradiodiffusione televisiva su frequenze terrestri e con la successiva delibera n.353/11/CONS recante il nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestrein tecnica digitale entrato in vigore il 7 luglio 2011 in riforma della pre-vigentedelibera n. 435/01/CONS, si è inteso attuare un articolato normativo utile a favorire unpiano di riassetto del sistema radiotelevisivo italiano. In particolare, nella disciplinaregolamentare preordinata alle procedure di trasferimento di proprietà, sono statiintrodotti, tra l’altro, criteri oggettivi di valutazione delle società cessionarie, ancorati242

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