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Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

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<strong>Relazione</strong> <strong>annuale</strong> sull’attività svolta e sui programmi di lavoro <strong>2012</strong>verso la controllata Hearst Mondadori Editoriale s.r.l. – del controllo esclusivo diHachette Rusconi società facente parte del gruppo Lagardère, anch’essa attiva nelsettore dell’editoria;3. l’Autorità ha altresì definito il procedimento istruttorio riguardante l’acquisizioneda parte di VimpelCom Ltd – società che detiene l’intero capitale di Open Joint StockCompany VimpelCom, operatore di telecomunicazioni che fornisce servizi integrativoce e dati, attraverso tecnologie di rete mobile, fissa e a banda larga, attivo prevalentementein Russia e nelle Repubbliche ex sovietiche, e Kyivstar – del controllo esclusivodi Wind Telecom s.p.a., holding finanziaria attiva nella gestione, in via esclusiva,delle partecipazioni detenute nel gruppo Orascom Telecommunication Holding SAE eWind Telecomunicazioni s.p.a.;4. sempre nel maggio 2011 si è conclusa l’istruttoria relativa all’acquisizione daparte della società Arvedi Steel Engineering s.r.l. – società finanziaria che detiene ilcontrollo della Studio TV 1 News s.p.a., Arvedi Steel – del controllo esclusivo dellesocietà Quadrifoglio Tv, Televeneto e Arialice, attive nel settore della produzione, diffusioneed irradiazione di programmi televisivi in tecnica digitale, nonché la promozionedi attività editoriali.Alla luce dell’evoluzione tecnologica, che comporta rilevanti mutamenti nel settoredell’editoria periodica ed elettronica, anche via internet, e che amplia il contestodegli operatori che vi fanno parte (non più solo case editrici, ma anche produttori di benie servizi) l’Autorità ha ritenuto che le operazioni di concentrazione sopradescritte nonfossero idonee – per i ricavi conseguiti e per la posizione detenuta dalle parti in un contestocaratterizzato dalla presenza di un numero crescente di operatori – alla costituzionedi posizioni dominanti nel SIC e nelle aree economiche che lo compongono, ocomunque lesive del pluralismo.Il trasferimento dei diritti d’uso delle frequenze radiotelevisive aisensi dell’art. 14 del Codice delle comunicazioni elettronicheIl Codice delle comunicazioni elettroniche, all’articolo 14, commi 4 e 5, disciplinala procedura di trasferimento dei diritti d’uso temporaneo delle frequenze televisivedagli operatori che ne hanno legittima disponibilità ad altri operatori già autorizzati afornire una rete con analoga tecnologia. Ai sensi del citato articolo 14, una volta avviatala procedura da parte del Ministero dello sviluppo economico, l’Autorità svolge attivitàdi verifica, in funzione di tutela degli interessi che la legge le assegna, sentendol’Autorità garante della concorrenza e del mercato, affinché la concorrenza non sia falsatain conseguenza dei trasferimenti di diritti d’uso. All’esito delle verifiche, sentital’AGCM, l’Autorità esprime parere al Ministero il quale conclude il procedimento con ilproprio assenso – apponendo, se necessario, specifiche condizioni all’autorizzazione– e conferendo efficacia al trasferimento dei diritti (articolo 14, comma 14, del Codice),oppure comunicando agli operatori i motivi che giustificano il diniego dell’autorizzazionestessa.Con riferimento alle procedure previste all’art. 14 del Codice per i trasferimenti deidiritti d’uso delle frequenze radiotelevisive, nel periodo di riferimento sono stati trasmessi23 pareri all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e 10 al Ministerodello sviluppo economico.240

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