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Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

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<strong>Relazione</strong> <strong>annuale</strong> sull’attività svolta e sui programmi di lavoro <strong>2012</strong>L’Autorità ha altresì proseguito con l’esame dei profili di merito nell’ambito dellacontroversia tra Telecom Italia e Teletu, per la quale erano state emanate, con deliberan. 124/10/CIR, le misure cautelari richieste da Telecom Italia. Tale provvedimentoè stato oggetto di ricorso giurisdizionale in via principale davanti al Tar Lazio in data 10marzo 2011 da parte della società Teletu. La controversia si è conclusa con il raggiungimentodi un accordo transattivo, formalizzatosi davanti all’Autorità con la sottoscrizionedel verbale ai sensi dell’articolo 9, comma 4 del regolamento. Teletu ha successivamentecomunicato all’Autorità la propria rinunzia al succitato ricorso.L’Autorità ha altresì proseguito con l’esame dei profili di merito della controversiatra Teletu e Telecom Italia, in materia di procedure per il passaggio degli utenti finali daun operatore di telefonia fissa all’altro. Si fa presente che, nel periodo antecedente ilperiodo di riferimento della presente <strong>Relazione</strong> <strong>annuale</strong>, l’Autorità aveva rigettato larichiesta di Teletu di misure cautelari, per assenza dei presupposti del fumus boni iurise del periculum in mora. La controversia si è poi conclusa con il raggiungimento di unaccordo, formalizzato davanti all’Autorità, mediante la sottoscrizione di un verbale diavvenuta conciliazione secondo quanto previsto dell’articolo 9, comma 4, del regolamento.Controversie avviate nel periodo di riferimentoSi illustrano nel seguito i procedimenti avviati nel periodo tra maggio 2011 e aprile<strong>2012</strong>.L’Autorità ha definito il contenzioso tra Fastweb e Telecom Italia, in materia di condizionieconomiche per la fornitura del servizio di raccolta dalla rete mobile di TelecomItalia verso numerazioni non geografiche con addebito al chiamato di Fastweb, adottandola delibera n. 111/11/CIR. Detta delibera ha disposto che Telecom Italia, a fardata dal 25 marzo 2011, applichi nei confronti di Fastweb un prezzo del servizio di raccolta,per tali tipi di chiamate, pari al prezzo di terminazione corrente incrementato diun mark up pari a 4,36 eurocent/min. Detto prezzo di terminazione (valore medio nelperiodo oggetto della controversia), alla data di avvio della controversia, è stato individuatonella misura di 5,73 eurocent/min, cui corrisponde un prezzo del servizio inoggetto pari a 10,09 eurocent/min.La società Welcome Italia ha instaurato una controversia in materia di prezzi diraccolta dalla rete mobile di H3G delle chiamate indirizzate verso le numerazioni nongeografiche di Welcome Italia con addebito al chiamato. La controversia si è conclusacon il raggiungimento di un accordo tra le parti, formalizzatosi con la sottoscrizione delverbale ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del regolamento.Welcome Italia ha avviato un procedimento controversiale anche nei confronti diTelecom Italia, in materia di condizioni economiche per la raccolta del traffico da retemobile di Telecom Italia delle chiamate indirizzate verso le numerazioni non geografichecon addebito al chiamato. La controversia si è conclusa con la sottoscrizione di unverbale di conciliazione ai sensi dell’art. 9, comma 4 del regolamento.Welcome Italia ha instaurato un ulteriore procedimento nei confronti di Wind, inmateria di prezzi di raccolta dalla rete mobile di Wind delle chiamate indirizzate versole numerazioni con addebito al chiamato, che anche in questo caso si è concluso con lasottoscrizione di un verbale di conciliazione ai sensi dell’art. 9, comma 4, del regolamento.224

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