13.07.2015 Views

Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

3. Gli interventi dell’AutoritàControversie avviate nel periodo antecedente il periodo di riferimentoNel seguito sono illustrati i procedimenti avviati nel periodo antecedente il periododi riferimento e conclusi tra il 2011 e il <strong>2012</strong>.Nella controversia promossa da Digitel Italia contro Eutelia, avente ad oggetto ilmancato rispetto del contratto di interconnessione sull’offerta di servizi bitstream wholesale,conclusa la fase istruttoria, le parti sono state convocate dinanzi alla Commissioneai fini della definizione della controversia. A seguito dell’istanza di archiviazionepresentata dalla parte istante antecedentemente alla data fissata per l’audizionedinanzi l’Organo collegiale, l’Autorità ha provveduto ad archiviare il contenzioso sottopostoalla sua cognizione con l’adozione della delibera n. 105/11/CIR, conformementea quanto previsto dall’art. 12, comma 2, del regolamento.Con riferimento alla controversia tra Fastweb e Telecom Italia in materia di contributidi attivazione del servizio bitstream, conclusa la fase istruttoria, le parti sono stateconvocate dinanzi all’Organo collegiale, ai fini della definizione della controversia. Aseguito della dichiarazione di rinuncia che la società ricorrente ha presentato primadella data fissata per l’audizione dinanzi alla Commissione per raggiunto accordo conla controparte, l’Autorità ha archiviato la controversia con l’adozione della delibera n.110/11/CIR, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del regolamento.L’Autorità ha definito la controversia tra Telecom Italia e Fastweb in materia di condizionieconomiche dei kit di interconnessione. Espletata la fase istruttoria, le partisono state convocate in audizione dinanzi alla Commissione per le infrastrutture e lereti. L’Organo collegiale, preso atto della proposta transattiva formulata in pari data daFastweb, ha disposto il rinvio dell’udienza. In seguito al raggiungimento di un accordotra le parti, formalizzato con la sottoscrizione di un verbale di avvenuta conciliazione,redatto ai sensi dell’art. 9, comma 4 del regolamento, l’Autorità ha adottato la deliberan. 21/12/CIR con la quale è stata disposta l’archiviazione della controversia persopravvenuta improcedibilità, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del regolamento.L’Autorità ha definito la controversia pendente tra Ubiquity e Vodafone, in materiadi accesso e interconnessione alla rete di Vodafone mediante la fornitura del serviziodi terminazione di SMS e/o di quantitativi di SMS. All’esito del procedimento istruttorio,le parti sono state convocate in audizione, dinanzi all’Organo collegiale, ai finidella definizione della controversia. La Commissione, alla luce della disponibilità in talsenso rappresentata dalle parti, ha richiesto agli Uffici di facilitare le stesse nel proseguireil percorso transattivo ed ha disposto l’aggiornamento dell’udienza. Le parti sonostate nuovamente convocate dinanzi alla Commissione e nel corso dell’audizione lestesse hanno dichiarato di aver raggiunto e formalizzato un accordo transattivo sulladeferita controversia. L’Autorità ha pertanto proceduto all’archiviazione del contenzioso,ai sensi dell’art. 12, comma 2, del regolamento, mediante l’adozione della deliberan. 22/12/CIR.L’Autorità ha definito la controversia tra Telecom Italia e Fastweb in materia di condizionieconomiche del servizio di raccolta per l’accesso a numerazioni non geografichedi Telecom Italia. La fase istruttoria si è conclusa senza che le parti addivenisseroad un accordo risolutivo del contenzioso. Ai fini della definizione della controversia leparti sono state convocate dinanzi alla Commissione e in tale sede le stesse hannodichiarato di aver raggiunto e formalizzato un accordo transattivo sulla controversia.L’Autorità ha pertanto proceduto all’archiviazione del contenzioso, ai sensi dell’art. 12,comma 2, del regolamento, mediante l’adozione della delibera n. 18/12/CIR.223

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!