13.07.2015 Views

Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Relazione</strong> <strong>annuale</strong> sull’attività svolta e sui programmi di lavoro <strong>2012</strong>v. definizione, entro 3 mesi dall’adozione del provvedimento, delle specifiche didettaglio da parte degli operatori e avvio della processo di migrazione dalla tecnologiaTDM all’interconnessione IP.La definizione, citata al precedente punto v, delle specifiche di dettaglio è statasvolta presso la Commissione Interconnessione del MISE che ha terminato le proprieattività a fine aprile <strong>2012</strong> sottoponendo altresì alla cognizione dell’Autorità la soluzione,in ambito regolamentare, di alcuni temi rimasti “aperti”.Installazione di reti per collegamenti dorsali e condivisione diinfrastruttureNel novembre 2011, l’Autorità ha approvato, con delibera n. 622/11/CONS, ilRegolamento in materia di diritti di installazione di reti di comunicazione elettronicaper collegamenti dorsali e coubicazione e condivisione di infrastrutture, in esito allaconsultazione pubblica avviata con delibera n. 510/10/CONS, i cui termini sono statiprorogati dall’Autorità con delibera n. 106/11/CONS a seguito delle richieste pervenutedagli stakeholder, giustificate dalla complessità della materia.Il Regolamento si divide concettualmente in due parti: l’una dedicata alla materia dell’installazionedelle reti dorsali, l’altra alla coubicazione e condivisione di infrastrutture.La parte sulle reti dorsali trova la sua fonte legittimante nell’articolo 2, comma 3,della legge n. 133/08. A tale riguardo, nel Regolamento, l’Autorità ha confermato, conridotte modifiche, gli orientamenti proposti in consultazione pubblica, affrontando leseguenti tematiche:a) la nozione di rete dorsale;b) la delimitazione dei soggetti obbligati al rispetto delle norme in materia, identificatipreviamente negli enti pubblici, inclusi gli organismi di diritto pubblico e i concessionaripubblici titolari di reti viarie, ferroviarie, elettriche o, comunque, di reti attealla realizzazione di reti dorsali;c) le procedure e le condizioni per la realizzazione, sul suolo da essi gestito, dinuove infrastrutture (diritti di passaggio) e per l’accesso a quelle esistenti;d) la partecipazione ai lavori di costruzione o di ampliamento di infrastrutture;e) gli oneri economici in capo all’operatore di comunicazione elettronica per i dirittidi passaggio o per l’utilizzo delle infrastrutture di posa per la realizzazione di reti dorsali.La parte dedicata alla coubicazione di infrastrutture trova la sua fonte legittimantenell’articolo 89 del Codice delle comunicazioni elettroniche, integrato da quanto previstodall’articolo 12 della direttiva quadro n. 2009/140/CE. In tale ambito, il Regolamentosi occupa, preliminarmente, degli obblighi di condivisione in capo agli operatoridi comunicazione elettronica. Dopo aver stabilito che l’Autorità può imporre la condivisionedi strutture o la proprietà (compresa la coubicazione fisica) in presenza di particolariinteressi tutelati dall’articolo 89, comma 2, del Codice delle comunicazioni elettroniche(tutela dell’ambiente, salute pubblica, pubblica sicurezza o per realizzareobiettivi di pianificazione urbana o rurale), il Regolamento ha aggiunto, rispetto aquanto stabilito nel testo messo in consultazione, che la condivisione può essere impostaanche quando sia giustificata dal fatto che la duplicazione di tale infrastrutturasarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Inoltre, qualoral’operatore, a causa dell’esistenza degli evidenziati interessi previsti dall’articolo 89,220

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!