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Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

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<strong>Relazione</strong> <strong>annuale</strong> sull’attività svolta e sui programmi di lavoro <strong>2012</strong>Nel corso del 2011, contemporaneamente all’iter di recepimento del terzo pacchettodelle direttive comunitarie, l’Autorità ha indetto con la delibera n. 30/11/CIRuna consultazione pubblica al fine di recepire nella normativa nazionale quanto contenutonella direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre2009, la quale prevede che “in ogni caso, gli abbonati che abbiano concluso unaccordo per il trasferimento del proprio numero a una nuova impresa ottengono l’attivazionedel numero in questione entro un giorno lavorativo”. La consultazione inoltreconteneva altre disposizioni correlate poste a tutela dell’utenza nella realizzazione delprocesso di portabilità del numero.La consultazione ha riguardato, infatti, anche le procedure e le misure necessarieaffinché sia assicurata al cliente la continuità del servizio, nonché le misure a tutela deiclienti atte a evitare che ci siano portabilità non richieste e, infine, le sanzioni adeguatepreviste per le imprese in caso di abuso o ritardo nella portabilità. Tra tali ultimemisure, la direttiva in parola prevede l’obbligo di risarcire i clienti in caso di disserviziin materia di portabilità del numero. Cogliendo l’occasione della consultazione, l’Autorità,anche considerando l’introduzione di indennizzi in favore degli utenti e su sollecitazionedegli operatori, ha proposto di rivedere il sistema delle penali interoperatorenei casi di disservizi.A conclusione della predetta consultazione pubblica è stato approvato, con la deliberan. 147/11/CIR, il nuovo regolamento per la portabilità del numero mobile, che èentrato in vigore il 31 marzo <strong>2012</strong> in modo tale da consentire agli operatori di implementarele necessarie modifiche. Le norme riguardanti gli indennizzi ai clienti per iritardi entreranno in vigore, invece, il 1° gennaio 2013, permettendo agli operatori dimettere a punto le necessarie procedure.La principale novità introdotta dal regolamento riguarda la riduzione del tempo diattivazione della portabilità del numero mobile, realizzata adottando una soluzione cheprevede sostanzialmente una contrazione delle tempistiche delle procedure interoperatoregià vigenti, effettuando la portabilità del numero mobile nelle ore notturne, quindiall’inizio del secondo giorno lavorativo dalla data di richiesta della portabilità, al finedi mantenere stabile ed eventualmente migliorare l’elevata qualità del servizio raggiuntacon l’applicazione del regolamento di cui alla delibera n. 78/08/CIR e confermata daidati del monitoraggio relativi al 2011. Nella Figura 2.16 è rappresentato l’andamentodel numero totale di portabilità effettuate dall’introduzione del servizio nel 2002, e nellaFigura 3.5 è riportato il numero di portabilità effettuate per ciascun anno.Il notevole incremento nel numero di portabilità riscontrabile a partire dall’applicazionedel regolamento di cui alla delibera n. 78/08/CIR dà conto della maggiore efficienzadella nuova procedura introdotta da tale provvedimento, che ha, tra l’altro,rimosso la possibilità di effettuare la retention del cliente, da parte dell’operatorecedente, nel corso del periodo di realizzazione della portabilità. Un ulteriore elementoche ha contribuito all’incremento della numerosità nelle portabilità negli ultimi due anniè costituito dall’incremento del numero delle imprese nel mercato con il consolidamentodegli operatori mobili virtuali, i quali, dovendo, come nuovi entranti, puntare ad unmercato di “sostituzione” dell’operatore, traggono il principale beneficio da un efficientefunzionamento del processo di portabilità, contraddistinto in particolare dalla impossibilitàdi svolgere la retention.Ulteriore modifica nel regolamento riguarda l’introduzione di indennizzi per ilcliente in caso di ritardi nella portabilità, esigibili a partire dal terzo giorno di ritardo,mediante richiesta del cliente con modalità semplice e senza costi aggiuntivi.212

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