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Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

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3. Gli interventi dell’Autoritàrete, e dei servizi di unbundling virtuale (VULA), offerti presso la centrale locale. Il VULAconsentirà all’operatore alternativo una maggiore capacità di configurare la qualità deiservizi offerti e, dunque, di introdurre innovazioni in grado di stimolare la competizionenel mercato finale.I prezzi dei servizi attivi, in analogia con quanto previsto per i servizi passivi, devonoessere orientati al costo e determinati sulla base della metodologia dei costi incrementalidi lungo periodo di tipo bottom-up (BU-LRIC). Il provvedimento, tuttavia, prevedeche, limitatamente alle aree che sono o saranno caratterizzate da condizioni dicompetizione sostenibile, si possa derogare dal principio dell’orientamento al costo perla definizione dei prezzi dei servizi di accesso di tipo attivo, stabilendo i prezzi nel rispettodel principio di non discriminazione.Le nuove attività istruttorie in corsoIl percorso regolamentare intrapreso con la delibera n. 1/12/CONS non si conclude,tuttavia, con l’imposizione degli obblighi sopra delineati, in quanto, come previstodalla stessa delibera, l’Autorità sta procedendo i) alla definizione dei prezzi dei nuoviservizi di accesso all’ingrosso e all’articolazione geografica dei prezzi del servizio bitstreamsu fibra, ii) all’individuazione delle condizioni necessarie per l’imposizione diobblighi simmetrici di accesso alle infrastrutture fisiche di rete e iii) alla valutazione dell’impattoregolamentare dell’introduzione di nuove tecniche trasmissive (quale adesempio il vectoring) nello sviluppo delle reti di nuova generazione.In particolare, con la delibera n. 41/12/CONS del gennaio <strong>2012</strong>, l’Autorità haavviato il procedimento volto alla definizione del modello di costo BU-LRIC per la determinazionedei prezzi dei servizi di accesso su rete NGA. Nell’ambito del medesimo procedimentoistruttorio sarà anche calcolato il valore del premio di rischio e saranno individuatele aree in cui sussiste una competizione sostenibile ai fini della definizione deiprezzi dei servizi bitstream su fibra.Il modello di costo, peraltro, stabilirà anche i prezzi dei servizi di accesso all’ingrossoche verranno applicati in caso di realizzazione di reti in architettura Fibre To TheCabinet (FTTC). In tale contesto, miglioramenti significativi in termini di velocitàpotranno essere conseguiti tramite l’implementazione di alcune recenti tecniche trasmissive,quali il vectoring, il cui impatto regolamentare è l’oggetto del procedimentoavviato con delibera n. 42/12/CONS.In considerazione del fatto che le reti di nuova generazione, configurandosi come“nuove infrastrutture”, possono essere realizzate non solo dall’incumbent ma ancheda altri operatori, si possono determinare, almeno nel loro tratto terminale, dei veri epropri bottleneck ai fini della fornitura dei servizi di connettività a banda larga al clientefinale. In ragione di ciò, e alla luce dei nuovi poteri attribuiti alle Autorità nazionalidi regolamentazione in materia di condivisione di infrastrutture di rete dall’art. 12della direttiva Quadro, così come modificata dalla direttiva 2009/140/CE, l’Autoritàha avviato, con la delibera n. 43/12/CONS, un procedimento finalizzato a valutare lasussistenza delle condizioni per l’imposizione di obblighi simmetrici – ossia non gravantiunicamente sull’operatore detentore di un significativo potere di mercato – diaccesso alle infrastrutture fisiche di rete che si configurano come bottleneck, la cuiduplicazione potrebbe risultare economicamente inefficiente se non fisicamenteimpraticabile.195

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