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Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

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2. Il settore delle comunicazioni in Italiafini statistici nell’elenco oggetto del comunicato dell’Istituto nazionale di statistica(ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale dellaRepubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall’anno <strong>2012</strong> gli enti e i soggetti indicatia fini statistici dal predetto Istituto nell’elenco oggetto del comunicato del medesimoIstituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficialedella Repubblica italiana n. 228, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazionidi cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,e successive modificazioni”.Procedimento amministrativoIn tema di trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa, merita di esseresegnalato l’art. 1 del decreto legge n. 5/<strong>2012</strong> (cd. decreto semplificazioni), convertitoin legge 4 aprile <strong>2012</strong> n. 35, che ha modificato l’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, in tema di silenzio amministrativo, introducendo tra l’altro un potere sostitutivoin caso di inerzia al soggetto da individuarsi tra le figure apicali dell’Amministrazione.Inoltre, l’art. 2 della medesima legge fa carico alle Amministrazioni statali di trasmettere,entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministriuna relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadinie imprese, introdotti ed eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell’annoprecedente, ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell’Unioneeuropea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimirichiesti dalle direttive medesime, come valutati nelle relative analisi di impatto dellaregolamentazione (AIR). Al medesimo articolo, si precisa che per oneri amministrativi“si intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti neiconfronti delle pubbliche amministrazioni nell’ambito del procedimento amministrativo,compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione,conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblicaamministrazione”.Infine, a mente dell’art. 2 ter, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati,il Governo adotta, per ciascuna Amministrazione, ai fini del relativo pareggio,uno o più regolamenti, per la riduzione di oneri amministrativi di competenza stataleprevisti da leggi.Il quadro normativo comunitarioSul fronte comunitario non si registrano interventi di rilievo primario. Tuttavia, siritiene comunque opportuno richiamare alcune delle principali novità intervenute neisettori di interesse dell’Autorità.Neutralità della reteIl 19 aprile 2011 la Commissione ha inviato una <strong>Comunicazione</strong> al Parlamentoeuropeo e al Consiglio rubricata “Apertura e neutralità della rete internet in Europa”. Indetto provvedimento la Commissione ha sottolineato l’importanza di preservarel’apertura e la neutralità della rete internet, ribadendo l’impegno a raggiungere taleobiettivo e a garantire il mantenimento di una rete robusta e accessibile a tutti. La Com-185

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