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Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

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<strong>Relazione</strong> <strong>annuale</strong> sull’attività svolta e sui programmi di lavoro <strong>2012</strong>Anzitutto, l’art. 25 introduce misure in materia di razionalizzazione dello spettroradioelettrico. In particolare, la norma in questione, oltre a prevedere una serie didisposizioni (di tipo coattivo, promozionale e giurisdizionale) volte alla liberazione dellospettro frequenziale (comma 1), incarica l’Autorità per le garanzie nelle comunicazionidi disporre le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnataridei diritti d’uso hanno l’obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essiassegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamenteoperanti in ambito locale alla data del 1° gennaio 2011 che non richiedano diessere inseriti in apposite graduatorie, a condizione che procedano al volontario rilasciodelle frequenze utilizzate e rinuncino alla qualifica di operatori di rete, o che sullabase delle medesime graduatorie non risultino destinatari di diritti d’uso (comma 2,che modifica l’articolo 4, comma 1, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito,con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75).Infine, l’art. 30 introduce misure di finanziamento della banda larga, ai fini del raggiungimentodegli obiettivi dell’Agenda digitale europea. Da un lato, è prevista la predisposizionedi un progetto strategico da parte del Ministero dello sviluppo economico,con il concorso delle imprese e degli enti titolari di reti e impianti di comunicazioneelettronica fissa o mobile. In tale ambito, l’Autorità è sentita, da parte del Ministro perlo sviluppo economico, per i profili di competenza, in sede di adozione dei decretiattuativi.Dall’altro, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è riconosciuta quale Autoritàcompetente alla definizione del sistema tariffario in modo da incentivare gli investimentinecessari alla realizzazione della infrastruttura nazionale e da assicurarecomunque una adeguata remunerazione dei capitali investiti.Altre misure di contenimento della spesa sono previste dal decreto legge 13 agosto2011 n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 14settembre 2011, n. 148. In particolare, l’art. 18, che si rivolge anche ai dipendenti e aicomponenti di autorità amministrative indipendenti, prevede l’utilizzo dei voli in classeeconomica per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio all’interno deiPaesi appartenenti al Consiglio d’Europa.Il decreto legge 24 gennaio <strong>2012</strong> n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, legge 24 marzo <strong>2012</strong>, n. 27, prevede norme a tutela e promozionedella concorrenza nelle amministrazioni pubbliche e disposizioni sui contenuti dellecarte di servizio, rilevanti per le autorità indipendenti. In particolare, relativamente alprimo profilo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri raccoglie le segnalazioni delleautorità indipendenti aventi ad oggetto restrizioni alla concorrenza e impedimenti alcorretto funzionamento dei mercati al fine di predisporre le opportune iniziative dicoordinamento amministrativo dell’azione dei Ministeri e normative in attuazione degliarticoli 41, 117, 120 e 127 della Costituzione (art. 4).In relazione al secondo aspetto (art. 8), le Autorità indipendenti di regolazione, alfine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantirela qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, definiscono glispecifici diritti delle carte di servizio pubblico, anche di natura risarcitoria, che gli utentipossono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell’infrastruttura.Da ultimo, l’art. 5, comma 7, del decreto legge 16/12 ha sostituito il comma 2 dell’articolo1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni stabilendoche “ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, peramministrazioni pubbliche si intendono, per l’anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a184

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