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Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

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2. Il settore delle comunicazioni in ItaliaAl comma 2 del medesimo articolo, il legislatore ha dato mandato all’Autorità diadottare le necessarie procedure per l’espletamento della gara stabilendo, quali principie criteri direttivi, che:a) l’assegnazione delle frequenze avvenga “sulla base di differenti lotti, medianteprocedure di gara aggiudicate all’offerta economica più elevata anche medianterilanci competitivi, assicurando la separazione verticale fra fornitori di programmi eoperatori di rete e l’obbligo degli operatori di rete di consentire l’accesso ai fornitori diprogrammi, a condizioni eque e non discriminatorie, secondo le priorità e i criteri fissatidall’Autorità per garantire l’accesso dei fornitori di programmi nuovi entranti e perfavorire l’innovazione tecnologica”;b) la composizione di ciascun lotto sia effettuata “in base al grado di copertura,tenendo conto della possibilità di consentire la realizzazione di reti per macro aree didiffusione, l’uso flessibile della risorsa radioelettrica, l’efficienza spettrale e l’innovazionetecnologica”;c) la modulazione della durata dei diritti d’uso nell’ambito di ciascun lotto sia tale“da garantire la tempestiva destinazione delle frequenze agli usi stabiliti dalla Commissioneeuropea in tema di disciplina dello spettro radio anche in relazione a quantoprevisto dall’Agenda digitale nazionale e comunitaria”.Il comma 3 del medesimo articolo, inoltre, assegna all’Autorità e al Ministero dellosviluppo economico il compito di promuovere ogni azione utile a garantire l’effettiva concorrenzae l’innovazione tecnologica nell’utilizzo dello spettro radio e ad assicurarnel’uso efficiente e la valorizzazione economica, in conformità alla politica di gestione stabilitadall’Unione europea e agli obiettivi dell’Agenda digitale nazionale e comunitaria.Si rinvia, poi, nel comma 6, ad un decreto del Ministro dello sviluppo economicoper la definizione dei criteri e delle modalità per l’attribuzione di un indennizzo ai soggettipartecipanti alla suddetta procedura di gara. Ai sensi del comma 7, è infine stabilitala destinazione dei proventi derivanti dall’assegnazione delle frequenze al Fondospeciale per l’innovazione tecnologica.Accesso all’ingrosso alla rete fissaL’art. 2 quater del decreto legge n. 5/<strong>2012</strong>, convertito in legge 4 aprile <strong>2012</strong> n. 35,assegna all’Autorità, al fine di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delletelecomunicazioni, il compito di individuare, entro centoventi giorni dalla data di entratain vigore della legge, secondo le procedure previste dalla direttiva 2002/21/CE, lemisure idonee a: “a) assicurare l’offerta disaggregata dei prezzi relativi all’accessoall’ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio diaccesso all’ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell’affittodella linea e il costo delle attività accessorie, quali il servizio di attivazione dellalinea stessa e il servizio di manutenzione correttiva; b) rendere possibile, per gli operatoririchiedenti, acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in regime diconcorrenza sotto la vigilanza e secondo le modalità indicate dall’Autorità medesima,assicurando, comunque, il mantenimento della sicurezza della rete”.Incroci proprietari tra stampa e televisioneL’art. 3 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito in legge 26 maggio2011, n. 75, ha sostituito il comma 12 dell’articolo 43 del Testo unico dei servizi di media181

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