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Relazione annuale 2012 - Prima Comunicazione

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<strong>Relazione</strong> <strong>annuale</strong> sull’attività svolta e sui programmi di lavoro <strong>2012</strong>tronica, anche attraverso disposizioni che attribuiscano all’autorità di regolazione lafacoltà di disporre la condivisione o la coubicazione delle infrastrutture civili, e previsioneche, a tale fine, siano adeguatamente remunerati i rischi degli investimentisostenuti dalle imprese; previsione di procedure tempestive, non discriminatorie etrasparenti relative alla concessione del diritto di installazione di infrastrutture al finedi promuovere un efficiente livello di concorrenza; revisione delle procedure di analisidei mercati per i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento dell’obiettivodi coerenza del quadro regolamentare di settore dell’Unione europea e nel rispettodelle specificità delle condizioni di tali mercati; promozione di un efficiente livellodi concorrenza infrastrutturale, al fine di conseguire un’effettiva concorrenza nei servizial dettaglio.Frequenze televisiveL’articolo 9, della legge 15 dicembre 2011 n. 217 (al comma 3), oltre a delegare ilGoverno a recepire il pacchetto Telecom (supra) apporta, inoltre, integrazioni all’articolo15 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (detto anche“TUSMAR”), di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. In tale articolo delTUSMAR, infatti, viene introdotto il nuovo comma 6-bis, che prevede che «Fermorestando quanto previsto dall’articolo 8, gli operatori di rete locale che d’intesa tra lororaggiungano una copertura non inferiore all’80 per cento della popolazione nazionalepossono diffondere un solo programma di fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzatiin ambito nazionale ad eccezione di quelli integrati, anche con i soggetti di cuiall’articolo 2, comma 1, lettera q). Un ulteriore programma di fornitori di servizi dimedia audiovisivi nazionali, così come definiti precedentemente, può essere trasmessodagli stessi operatori locali a condizione che per la stessa capacità trasmissiva nonvi sia richiesta da parte dei soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenzeutilizzate in ambito locale, di cui al comma 8 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre2010, n. 220».Sempre in tema di frequenze, l’art. 3 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertitoin legge 26 maggio 2011, n. 75 attribuisce all’Autorità il compito di definire lemodalità e le condizioni economiche in base alle quali i soggetti assegnatari dei dirittid’uso delle frequenze radiotelevisive debbano adempiere all’obbligo di cedere unaquota della capacità trasmissiva a essi assegnata, comunque non inferiore a due programmi,a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1°gennaio 2011 che non richiedano di essere inseriti nelle graduatorie dei soggetti legittimamenteabilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale predisposte dalMinistero dello sviluppo economico; ciò a condizione che detti soggetti procedano alvolontario rilascio delle frequenze utilizzate e rinuncino alla qualifica di operatori di reteo che sulla base delle medesime graduatorie non risultino destinatari di diritti d’uso.Il decreto legge 2 marzo <strong>2012</strong>, n.16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile<strong>2012</strong>, n. 44, all’art. 3-quinquies ha annullato il bando di gara ed il relativo disciplinare(di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 80 dell’8 luglio 2011), che prevedeva la proceduradel beauty contest per l’assegnazione dei diritti di uso per frequenze in banda televisiva(cd. dividendo digitale interno), stabilendo che dette frequenze siano assegnatemediante gara pubblica indetta, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore delnorma, dal Ministero dello sviluppo economico in base alle procedure stabilite dall’Autoritàin concerto con la Commissione europea.180

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